Gli elementi di prova a carico del coniuge che tradisce

Gli elementi di prova a carico del coniuge che tradisce

“Non tutti sanno che con l’addebito della separazione si può ottenere l’esonero dal pagamento dell’assegno di mantenimento ma solo quando viene dimostrato che l’infedeltà coniugale è stata il motivo determinante che ha compromesso il matrimonio”

Gli elementi di prova: come si dimostra l’infedeltà coniugale nella causa di separazione ?

Sugli elementi di prova relativi al tradimento nel matrimonio si è scritto tantissimo, purtroppo, non è mai stata data la giusta importanza al ruolo fondamentale che ricopre l’investigatore privato e talvolta, banalizzando anche l’argomento.

Il tradimento può essere dimostrato con diversi strumenti che se introdotti nel corso del giudizio e, quindi dimostrando L’infedeltà che comporta poi l’addebito della separazione, si può ottenere l’esonero dal versamento dell’assegno di mantenimento ma solo quando viene dimostrato che l’infedeltà sia stata il motivo determinante che ha compromesso il matrimonio.

Nel nostro ordinamento giuridico e quindi nel processo civile è presente un principio rigido che gli studiosi del diritto civile chiamano “tipicità delle prove”.

Gli elementi di prova che possono essere depositati nel corso del giudizio civile sono quelli che il nostro ordinamento ha previsto e non altri.

Le prove documentali

Si potrebbe trattare di una lettera di ammissione del tradimento che si concreta magari in una lettera d’amore che viene reperita dal coniuge nel domicilio coniugale, questa lettera potrebbe essere un elemento di prova documentale.

Per esempio non è una prova documentale una fotocopia o un’email semplice, non certificata, ma la stampa di chat acquisita su un comune social network ha valore probatorio.

Vedi a tal proposito questo nostro articolo

Queste produzioni istruttorie hanno valore di prova se non sono contestate dalla controparte, tuttavia, le contestazioni non possono essere semplici e/o generiche, senza motivare le ragioni, al contrario, bisogna fornire al giudice delle valide giustificazioni per poter supportare la contestazione, ad esempio, la testimonianza costituisce l’elemento di prova necessario per confermare il fatto.

Gli elementi di prova: le fotografie e la relazione sulle indagini svolte dall’investigatore privato

In una recente sentenza il Tribunale di Milano, ha motivato che la foto del detective che ritrae uno dei due coniugi durante una indagine per infedeltà coniugale (in ossequio alla legge sulla privacy ndr), se non viene contestata dalla controparte fa piena prova senza bisogno di altre indagini o prove testimoniali.

A tale proposito si veda il nostro articolo su l’assegno divorzile

In questo articolo si fa un espresso riferimento ad una sentenza del 2020 della Corte d’Appello di Cagliari che richiama appunto la sentenza del Tribunale di Milano.

Corte d’Appello di Cagliari:
è stata depositata nell’interesse del reclamante la relazione investigativa redatta dallo Studio di consulenza di Investigazioni Private del dott. Brunello Masile attestante la convivenza stabile tra due coniugi; tale relazione non è mai stata contestata, neppure genericamente, dall’odierna appellante

= PER QUESTI MOTIVI =

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese di giudizio.

Ai sensi dell’articolo 115 del codice di procedura civile, la non contestazione specifica costituisce un comportamento rilevante, che vincola il giudice a ritenere quell’elemento di fatto acquisito e provato senza potere più effettuare altri controlli probatori.

Gli elementi di prova: la relazione dell’Investigatore Privato

Se il rapporto investigativo diventa oggetto di conferma attraverso escussione testimoniale dell’investigatore privato, costituisce la prova vera della dichiarazione orale del testimone. Il teste può deporre esclusivamente su fatti avvenuti in sua presenza o dei quali abbia conoscenza diretta.

Attenzione ai falsi testimoni o alle testimonianze inutili

Un consiglio che diamo ai nostri clienti in sede di conferimento dell’incarico professionale è quello di non inventarsi testimoni!

Ad esempio, non si può dire di essere venuto a conoscenza del tradimento perché glielo ha confidato un amico della parte in giudizio, attraverso la cosiddetta testimonianza indiretta oppure, ancora peggio il testimone dice di avere saputo del tradimento perché gli è stato riferito a loro volta da altri soggetti. Questa è una circostanza che non viene presa in alcuna considerazione.

Contattate la nostra Agenzia Investigativa per una consulenza e sapremo darvi le giuste indicazioni per acquisire tutti gli elementi di prova necessari. 

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
info@studiomasile.it -  studio.masile@pec.libero.it

PrivacyCookie

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59
09125 Cagliari 

Tel. 070.270010 

info@studiomasile.it
 studio.masile@pec.libero.it

P. IVA 03792660924

PrivacyCookie
Il collocamento prevalente presso il padre

Il collocamento prevalente presso il padre

Dopo aver pubblicato su l’affido condiviso a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano, vogliamo affrontare un argomento abbastanza “spigoloso” in giurisprudenza, ovvero il collocamento prevalente presso il padre.

 

Anche se non apertamente, è orientamento dei Tribunali l’affido condiviso oppure collocare i figli minori presso la madre, talvolta, ritenuta più idonea e attenta alle esigenze dei minori quando la coppia si separa o cessa la convivenza.

La Suprema Corte, ha ritenuto opportuno specificare che non si tratta di una “preferenza”, anche se vi è una netto orientamento in tal senso, ma bensì, la collocazione presso il padre, avviene nel caso in cui la madre venga ritenuta inidonea e di pregiudizio per la crescita dei figli minori.
A prescindere dal principio della bi genitorialità, come può essere dimostrata l’inidoneità della madre? E’ chiaro che devono essere acquisiti tutti gli elementi di prova che dimostrino che la madre non è in grado di svolgere i propri compiti sia per quanto riguarda la sfera affettiva, ovvero: attenzione, comprensione educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto con il padre che in qualche modo può essere emarginato dall’ex coniuge o dall’ex compagno.

Una volta che verranno effettuate tutte le indagini del caso, nella fattispecie, una relazione dettagliata da parte dell’ investigatore privato, e sulla base degli elementi acquisiti, si potrà proporre all’Autorità competente la collocazione presso il padre al fine di assicurare il recupero del rapporto, pregiudicato talvolta da lunghe interruzioni dovute all’atteggiamento da parte della madre nei confronti dell’ex o con atti ostruzionistici.

Sono sempre più frequenti i casi in cui i giudici hanno ritenuto di dover assegnare i minori figli al padre nel momento in cui la madre ostacola, in qualche modo il diritto di visita o comunque “utilizza” i figli come strumento di vendetta nei confronti del padre, quale ad esempio l’alienazione parentale che rientra, in taluni casi, nelle patologie psicologiche.

Ogni minore ha diritto a crescere con entrambi i genitori ma la collocazione può e deve essere modificata quando uno dei due ex coniugi o ex compagni ostacoli le relazioni parentali.

Certuni, tuttavia considerano che il collocamento prevalente presso il padre venga considerata come una “punizione” nei confronti del genitore che è palesemente affetto dalla sindrome di alienazione parentale.

Una recente ordinanza della Suprema Corte ha stabilito il collocamento di una figlia minore presso il padre, in quanto era stato dimostrato che il padre era in grado di creare un rapporto positivo con la prole rispetto alla madre considerata inidonea ad assicurare una regolarità educativa e di vita.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
info@studiomasile.it -  studio.masile@pec.libero.it

PrivacyCookie

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59
09125 Cagliari 

Tel. 070.270010 

info@studiomasile.it
 studio.masile@pec.libero.it

P. IVA 03792660924

PrivacyCookie

Lo Stalking Giudiziario

Lo Stalking Giudiziario

Lo stalking giudiziario è un reato previsto e punito dall’art. 612 bis del Codice Penale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

Nello stalking giudiziario avviene un ribaltamento dei ruoli, in quanto il carnefice si traveste da vittima e trascina in tribunale la vera parte lesa. In genere avviene quando il coniuge non accetta la separazione o il divorzio, soprattutto se avvengono in seguito a violenze domestiche. Spesso il tutto viene accompagnato con la minaccia di togliere i figli alla controparte.

E’ un vero e proprio stalking nello  stalking e si verifica quando l’ex coniuge, ferito dal trauma di una separazione conclusa male, continua a perseguitare il coniuge o il  compagno/a, non solo con minacce, insulti e aggressioni, ma pensa di potersi affidare ad una giustizia, che in realtà è la “sua giustizia”, che ritiene a suo favore, con continue denunce.
Ciò avviene soprattutto quando si è in presenza di figli che si cerca in tutti i modi di sottrarre, all’ex moglie o all’ex compagna e viceversa, inventando di sana pianta qualsiasi tipo di stratagemma per supportare la tesi delle continue denunce.

Al primo insorgere di queste problematiche consigliamo di rivolgersi immediatamente al nostro Studio www.studiomasile.it al fine di porre in essere tutte quelle attività per acquisire gli elementi di prova per la salvaguardia della propria vita privata e dei propri congiunti.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
info@studiomasile.it -  studio.masile@pec.libero.it

PrivacyCookie

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59
09125 Cagliari 

Tel. 070.270010 

info@studiomasile.it
 studio.masile@pec.libero.it

P. IVA 03792660924

PrivacyCookie
L’investigatore privato può far annullare l’assegno di mantenimento?

L’investigatore privato può far annullare l’assegno di mantenimento?

“Il tribunale … dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”

 

Tale diritto sussiste fintantoché il beneficiario non passi a nuove nozze oppure venga dimostrata la convivenza con un altro coniuge.

In questo caso lo Studio Masile Investigazioni si occupa dell’acquisizione degli elementi di prova al fine di dimostrare la reale convivenza. In una recente sentenza della Corte d’Appello di Cagliari è stata depositata nell’interesse del reclamante la relazione investigativa redatta dallo Studio di consulenza di Investigazioni Private del dott. Brunello Masile attestante la convivenza stabile tra due coniugi; tale relazione non è mai stata contestata, neppure genericamente, dall’odierna appellante

= PER QUESTI MOTIVI =

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese di giudizio.

Differenze con l’assegno di mantenimento nella separazione

L’assegno divorzile ha una disciplina diversa rispetto all’assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale. La differenza tuttavia non è soltanto terminologica, ma sostanziale.
I presupposti dell’assegno di mantenimento sono quelli legati all’esistenza del vincolo coniugale non ancora cessato, e quindi alla sussistenza di un vincolo di coniugio, con il divorzio, la situazione cambia.
I coniugi infatti sono sono più tali, e ciò ha rilievo soprattutto in riferimento a quel criterio di “tenore di vita” quasi mai messo in discussione per l’assegno di  mantenimento in sede di separazione, mentre è oggetto di vivace dibattito nell’ambito dei criteri di quantificazione dell’assegno divorzile.

I presupposti dell’assegno divorzile

Il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile, devono oggi essere valutati sulla base dei seguenti fattori:
1) Le rispettive condizioni economiche e patrimoniali;
2) Il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Tale elemento, prima rientra oggi a pieno titolo quale elemento per la quantificazione dell’assegno;
3) Il contributo effettivo che il coniuge richiedente ha dato alla vita patrimoniale, l’eventuale e conseguente sacrificio “delle aspettative professionali e reddituali del coniuge richiedente”;
4) La durata del rapporto matrimoniale;
5) Le potenzialità professionali e reddituali al termine della vita di matrimonio, anche in considerazione dell’età di chi richiede l’assegno e più in generale del mercato del lavoro. Questo criterio deve poi essere calato nel contesto sociale all’interno del quale i coniugi vivono ed hanno vissuto.

In relazione al punto (1)
Per l’individuazione dei predetti fattori, la Cassazione cita in particolare l’articolo 3 della Costituzione in riferimento all’effettività del principio di uguaglianza.

Come precisato dalla Cassazione, il principio di uguaglianza sostanziale si declina anche nei suoi aspetti legati alla vita familiare e matrimoniale, come del resto recita l’articolo 29 della nostra Carta Costituzionale.

La perdita del diritto a percepire l’assegno divorzile

Il diritto a percepire l’assegno divorzile cessa quando il coniuge che lo percepisce passa a nuove nozze.

La giurisprudenza più recente in tema di perdita del diritto dell’assegno divorzile, chiarisce come anche in caso di convivenza con il nuovo partner tale diritto venga meno. La convivenza deve tuttavia essere stabile e non temporanea: è sufficiente la prova in ordine ad un periodo di convivenza stabile protrattasi per un arco di tempo rilevante successivo al divorzio, da qui la necessità delle indagini investigative.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
info@studiomasile.it -  studio.masile@pec.libero.it

PrivacyCookie

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59
09125 Cagliari 

Tel. 070.270010 

info@studiomasile.it
 studio.masile@pec.libero.it

P. IVA 03792660924

PrivacyCookie
Truffe alle assicurazioni, frodi, assenteismo e malati immaginari

Truffe alle assicurazioni, frodi, assenteismo e malati immaginari

Truffe alle assicurazioni, frodi, assenteismo e malati immaginari che marinano il lavoro: pane quotidiano per Brunello Masile, un moderno 007 o se preferite l’evoluzione in scala regionale di Sherlock Holmes. Messi un po’ da parte i casi di infedeltà coniugale, che però restano nel menu professionale, il campo d’azione dei detective privati è legato oggi soprattutto alla difesa di enti e aziende da chi cerca di raggirarli con le tecniche più ingegnose e spavalde. È un settore professionale che non conosce crisi:«Siamo di fronte a un aumento esponenziale di questi casi, probabilmente dovuto alla crisi che attraversiamo» spiega Masile, che tra una sigaretta e l’altra e tra ampie volute di fumo che rimandano forse involontariamente al Philip Marlowe di Chandler, spiega come è riuscito ad incastrare l’ultimo operaio disonesto:«In questo mestiere non si improvvisa niente. Tutti i risultati raggiunti sono frutto di studio e attenzione ai particolari, perché un investigatore privato deve andare per strada e osservare. Non ci sono e non ci dovrebbero essere scorciatoie tecnologiche. Io e i miei collaboratori usiamo teleobiettivi, microcamere e registratori. Il resto è frutto del nostro intuito e della nostra preparazione». Un principio su tutti:«Ci vuole grande attenzione per la sfera di libertà delle persone – avverte Masile – data l’invasività e le conseguenze delle nostre indagini, solo una distorta interpretazione della giurisprudenza della Cassazione consente l’uso dei rilevatori GPS per localizzare la posizione dei soggetti che seguiamo». Le tracce però si seguono in strada:«Questo mestiere non si può fare stando comodamente seduti dietro una scrivania. Non a caso le intercettazioni sono assolutamente vietate».

Una laurea in giurisprudenza, specializzazione a Pisa e a Denver in Colorado con particolare riguardo all’investigazione penale a favore delle parti private su tecnica e metodologia della ricerca e del reperimento degli elementi di prova consentono a Masile di rappresentare un unicum nel panorama del mondo investigativo:«Solo l’estrema professionalizzazione ci consente di lavorare con questi risultati. Le infedeltà coniugali ad esempio, che seppur diminuite rappresentano sempre buona parte dei nostri incarichi, abbisognano anche di doti umane e di sensibilità, perché il cliente che viene da noi per un motivo simile è come se ci consegnasse un vaso rotto, i cui cocci noi dobbiamo aiutare a rimettere insieme. Ragion per cui in studio con me è presente anche una psicologa che aiuta i clienti in questi momenti estremamente delicati. Anche se sono ancora le donne in maggioranza a rivolgersi a noi per questo tipo di casi – continua Masile accendendo l’ ennesima sigaretta – attraverso anni di esperienza ho potuto notare un evoluzione del costume delle persone».

Dai sentimenti all’economia insomma:«La crisi ha cambiato le priorità» conferma l’investigatore. E l’operaio disonesto? «L’abbiamo incastrato attraverso una serie di pedinamenti e prove fotografiche che lo ritraevano in una smagliante forma mentre praticava il body-building, abbiamo evitato che l’ assicurazione sborsasse un risarcimento non dovuto». Elementare no?

La Nuova Sardegna – 29 agosto 2012

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
info@studiomasile.it -  studio.masile@pec.libero.it

PrivacyCookie

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59
09125 Cagliari 

Tel. 070.270010 

info@studiomasile.it
 studio.masile@pec.libero.it

P. IVA 03792660924

PrivacyCookie