Doppio lavoro: quando è illecito e cosa può fare il datore di lavoro

Doppio lavoro: quando è illecito e cosa può fare il datore di lavoro

Quando il doppio lavoro dei dipendenti è lecito e quando non lo è ?

Il tema del doppio lavoro da parte dei dipendenti privati è spesso oggetto di dubbi e incomprensioni. È davvero sempre vietato? E in quali casi può scattare il licenziamento per giusta causa?

 

Quando è lecito svolgere un secondo lavoro?

Un dipendente può svolgere un secondo impiego solo a determinate condizioni. Non deve, in particolare:

  • violare il divieto di concorrenza;
  • compromettere il proprio rendimento nel lavoro principale;
  • divulgare informazioni riservate;
  • arrecare danno economico o reputazionale all’azienda.

Tutte queste condizioni sono strettamente collegate al dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 del Codice Civile.

Cosa succede in caso di doppio lavoro illecito?

Quando il doppio lavoro configura una violazione del dovere di fedeltà o del divieto di concorrenza, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa, senza obbligo di preavviso né corresponsione di indennità.

Oltre al licenziamento, il lavoratore rischia di:

  1. incorrere in sanzioni civili per danno all’azienda;
  2. essere perseguito per eventuali reati penali, se sono stati diffusi dati riservati o commesse frodi.

È frequente, ad esempio, il caso in cui un dipendente percepisca l’indennità di disoccupazione mentre svolge un secondo lavoro “in nero”. Ma questa è una tematica che approfondiremo in un prossimo articolo.

I controlli sono legittimi?

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 6174/2019, n. 8373/2018, nn. 10636 e 26682/2017, n. 9167/2023, nn. 27610 e 30079/2024), il datore di lavoro può incaricare un’agenzia investigativa per verificare eventuali comportamenti scorretti del dipendente, quando:

  • siano presenti fondati sospetti di illeciti penalmente rilevanti;
  • vi sia il rischio di attività fraudolente o dannose per l’impresa.

Questi controlli devono comunque avvenire nel rispetto delle normative sulla privacy e della libertà del lavoratore, limitandosi all’ambito lavorativo e non invadendo la sfera privata.

Hai sospetti su un tuo dipendente?

Studio Masile Investigazioni, associato Federpol, opera nel pieno rispetto del codice deontologico e con la massima riservatezza.

Siamo a tua disposizione per:

  • accertamenti su doppi lavori illeciti;
  • indagini su concorrenza sleale;
  • raccolta di prove utilizzabili in giudizio.

Contattaci per una consulenza riservata. La prevenzione è il primo passo per tutelare la tua azienda.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
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Legge 104 e Abusi

Legge 104 e Abusi

Legge 104 e abusi: responsabilità penale del dipendente e rischi per chi sbaglia

L’abuso dei permessi previsti dalla Legge 104 può comportare conseguenze molto gravi, sia sul piano disciplinare che su quello penale. Quando il datore di lavoro sospetta un utilizzo scorretto di tali permessi, può legittimamente incaricare un’agenzia investigativa per effettuare controlli mirati.

In questo articolo, aggiornamento della nostra precedente news del marzo 2023, approfondiamo la responsabilità penale del lavoratore che fa un uso improprio della Legge 104 e i rischi concreti che corre. 

Permessi Legge 104: cosa prevede la normativa

La Legge 104/1992 prevede agevolazioni per le persone con gravi disabilità e per i loro familiari, tra cui permessi retribuiti che permettono al lavoratore di assentarsi dal lavoro per prestare assistenza.

Tuttavia, questi permessi devono essere utilizzati esclusivamente per finalità assistenziali. Qualsiasi utilizzo alternativo può configurarsi come abuso e portare a conseguenze disciplinari e penali.

Quando è legittimo l’intervento dell’agenzia investigativa?

Se il datore di lavoro ha fondati sospetti sull’uso improprio dei permessi 104, può rivolgersi alla nostra Agenzia Investigativa, autorizzata a svolgere indagini per accertare la veridicità dei comportamenti del dipendente.

La Cassazione ha confermato la legittimità dei controlli investigativi in caso di sospetto abuso dei permessi 104, dichiarando che non si viola lo Statuto dei Lavoratori se l’obiettivo è la tutela del patrimonio aziendale.

Cosa si intende per abuso della Legge 104

L’abuso si verifica quando il lavoratore utilizza i permessi per scopi non attinenti all’assistenza del parente disabile. Alcuni esempi:

  • Partecipare a eventi sportivi;
  • Organizzare o visitare mostre;
  • Svolgere attività personali non urgenti o non connesse all’assistenza.
Quali sono le conseguenze per il lavoratore?

In caso di accertamento dell’abuso tramite indagine investigativa, il dipendente rischia:

  • Licenziamento per giusta causa;
  • Denuncia penale;
  • Reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).
Perché affidarsi allo Studio Masile Investigazioni?

Lo Studio Masile è una delle realtà investigative più affermate in Italia, con oltre 50 anni di esperienza nel settore. Ecco cosa ci distingue:

  1. Esperienza pluridecennale e casi risolti in ambito lavorativo e aziendale;
  2. Professionalità certificata (associati Federpol e conformi al GDPR);
  3. Copertura operativa in tutta Italia, anche su più sedi aziendali;
  4. Massima riservatezza nella gestione dei dati e dei risultati investigativi.

 

Richiedi una consulenza riservata o un preventivo gratuito per verificare un sospetto abuso della Legge 104.

Il nostro team ti seguirà passo dopo passo, tutelando al massimo i tuoi interessi.

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Licenziamento legittimo per giusta causa

Licenziamento legittimo per giusta causa

SIMULAZIONE DI MALATTIA

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA?

Cosa si intende per simulazione di malattia del lavoratore ?

E’ il comportamento di un lavoratore che adducendo di essere ammalato, simula la malattia per rimanere assente dal proprio lavoro e magari andare a svolgerne un altro per sè oppure per conto terzi o addirittura per una impresa concorrente.

Nel caso in cui venga accertato dalla nostra Agenzia Investigativa che il lavoratore dipendente è assente dal posto di lavoro per una malattia simulata, può essere querelato dal datore di lavoro per il reato di truffa, disciplinato dall’ art. 640 del Codice Penale.

La truffa appartiene alla categorie dei reati contro il patrimonio e più nello specifico dei reati contro il patrimonio commessi mediante frode.

Per frode si intende un atto o comportamento diretto a ledere un diritto altrui con l’inganno.

Mediante il reato di truffa il truffatore induce qualcuno in errore utilizzando artifizi o raggiri, al fine di ricavare un ingiusto profitto con altrui danno. Il soggetto agente deve agire con lo specifico fine (dolo specifico) di ricavare un ingiusto profitto dalla propria condotta.

Licenziamento legittimo per giusta causa

Il dipendente che percepisce un’ingiusta indennità erogata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per una patologia che in realtà è inesistente, concreta un fattispecie talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, pertanto, assolutamente un caso di recesso legittimo, licenziamento per giusta causa. A tale proposito il riferimento è Corte di Cassazione 1.6.2005, n. 11674.

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa

Il lavoratore dipendente compie un atto illecito e quindi è perseguibile disciplinarmente nel caso in cui sia assente dal posto di lavoro per malattia e svolge un’altra attività lavorativa, pertanto, il datore di lavoro, può accertare questa fattispecie rivolgendosi alla nostra Agenzia Investigativa (Cass. n.6236 del 2001 ).

Una delle attività svolte dalla nostra Agenzia Investigativa, in ambito aziendale è quella di accertare la veridicità della malattia del dipendente. Gli elementi di prova raccolti sono indispensabili giusta causa per il licenziamento.

Non esitate a contattarci, insieme troveremo la soluzione al vostro problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

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Le indagini preliminari del datore di lavoro

Le indagini preliminari del datore di lavoro

LE INDAGINI PRELIMINARI DEL DATORE DI LAVORO

SONO CONSENTITE?

E’ possibile o meno per il datore di lavoro far svolgere indagini preliminari finalizzate ad accertare alcune condotte che abbiano rilievo disciplinare da parte del lavoratore ?

Un tema singolare e di fondamentale importanza per il detectivage in Italia e che abbiamo avuto modo di affrontare con i nostri clienti.

Vediamo quali possono essere le motivazioni:
1. Le assenze dal posto di lavoro
2. Le finte malattie
3. Furti in azienda
4. Atti di concorrenza sleale
5. Fuga di notizie

Il problema affrontato dalla giurisprudenza, in quanto indagini preliminari finalizzate ad accertare la sussistenza di fatti che giustifichino l’apertura di una procedura disciplinare, riguarda proprio l’ammissibilità o meno delle indagini -per così dire- preliminari quale attività rivelatrice della condotta scorretta da parte del lavoratore.

Vediamo innanzitutto quale è la posizione della dottrina e della giurisprudenza in tal senso

Molti dei nostri clienti, talvolta ci chiedono se  sia possibile verificare le attività di un loro dipendente al di fuori dell’ambiente di lavoro, in quanto gravemente sospettati di fornire informazioni alla concorrenza e quindi atti di concorrenza sleale

Dottrina e giurisprudenza, hanno fornito, interpretazioni talvolta non coincidenti, in quanto, da una parte, l’inammissibilità di questi accertamenti investigativi, in quanto si violerebbero le garanzie procedurali stabilite nello Statuto dei Lavoratori se non in caso di conclamata attività condotta scorretta da parte del lavoratore. A nostro avviso, quando la condotta scorretta è conclamata, l’azienda ha già subito dei danni che talvolta sono irreparabili.

Una parte della dottrina e della giurisprudenza le ritengono possibili, perché, in teoria, potrebbero servire a limitare eventuali condotte scorrette da parte del lavoratore dipendente senza che ciò implichi una posizione contestativa nei confronti dello stesso. A tale proposito, viene così ad ammettersi la possibilità che il datore possa effettuare indagini preliminari allo scopo di una adeguata conoscenza dei fatti.

Gli ermellini hanno quindi riconosciuto ampia discrezionalità al datore di lavoro durante questa fase, negando la possibilità di un intervento del sindacato.

Le indagini preliminari, svolte dal datore di lavoro, sarebbero consentite al fine di consentire al datore di lavoro di acquisire gli elementi di prova necessari per assumere la decisione di attivare le procedure che riterrà più opportune.

Le indagini preliminari vengono svolte nel pieno rispetto della vigente normativa della Privacy ed in conformità con lo statuto dei lavoratori e riteniamo siano utilissime per prevenire possibili problemi sul posto di lavoro.

Non esitate a contattarci, insieme troveremo la soluzione al vostro problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

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Il risarcimento del danno da parte del dipendente

Il risarcimento del danno da parte del dipendente

DIRITTO DEL LAVORO:

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DIPENDENTE

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

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L’imprenditore si domanderà se è possibile richiedere il risarcimento del danno al dipendente che ha tenuto una condotta scorretta nell’ambito del rapporto di lavoro, soprattutto, se con il suo comportamento ha leso l’immagine dell’azienda.

Analizzando la giurisprudenza giuslavoristica, il dipendente che ha avuto una condotta lesiva nei confronti del datore di lavoro è chiamato a rispondere del suo comportamento sotto due profili di diritto sostanziale:

il primo contrattuale, quando il danno si manifesta nell’adempimento di uno degli obblighi connessi all’esecuzione della prestazione che gli ha affidato il datore di lavoro.

il secondo extracontrattuale (2043 CC), quando il danno è causa di un’attività che esula dallo svolgimento delle mansioni e quindi concreta una fattispecie ancor più grave come nel caso dei dipendenti pubblici assenteisti.

Si veda a tal proposito la nostra ultima news

Controlli del personale dipendente: abuso della Legge 104

oppure come nel caso delle “malattie immaginarie”

Dipendenti pubblici assenteisti

La nostra Agenzia Investigativa In entrambe le situazioni è chiamata a verificare le seguenti fattispecie:

1. Esistenza del danno materiale ad uno o più beni dell’azienda e quindi un danno di  immagine.
2. Danno da responsabilità extracontrattuale. Il datore di lavoro dovrà fornire la prova del nesso di causalità tra il danno rilevato e attività del dipendente.

Successivamente all’acquisizione di questi  elementi di prova, dovrà poi conseguire anche il risarcimento dei danni e la fase successiva che riguarda la quantificazione del risarcimento del danno subito da parte del datore di lavoro, ma questo è un argomento che affronteremo in un’altra news.

Contattateci e valuteremo insieme come richiedere il risarcimento dei danni subiti.

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Controlli del personale dipendente, abuso della legge 104/92

Controlli del personale dipendente, abuso della legge 104/92

CONTROLLI SUL PERSONALE DIPENDENTE: ABUSO DELLA LEGGE 104 /92

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Permessi Legge 104: sì al licenziamento per utilizzo estraneo all’assistenza.

Nell’ambito dei controlli sul personale, riteniamo opportuno informare i nostri assistiti e non, della recentissima ordinanza della Suprema Corte 23/03/2023

La Cassazione, con ordinanza 13 marzo 2023 n. 7301, conferma come legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che si avvale dei permessi 104 per finalità estranee ai motivi assistenziali, integrando la sua condotta un abuso di diritto e una lesione della buona fede.

La Corte d’Appello territorialmente competente, confermando la decisione del Tribunale, dichiarava legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto ad una lavoratrice per avere  usufruito di permessi ai sensi dell’art. 33 Legge 104 /92 per finalità estranee ai motivi assistenziali.

Nello specifico la Corte d’Appello accertava che la lavoratrice nei giorni in cui aveva usufruito dei permessi 104 non si trovava a Napoli ad assistere il padre bensì a Latina o a Bruxelles così come era risultato dalle indagini di polizia giudiziaria condotte nell’ambito del procedimento penale per il reato di truffa  Avviato nei suoi confronti.
In questo caso i controlli sono stati effettuati dalla Polizia Giudiziaria.

E’ fondamentale sottolineare come le  dichiarazioni testimoniali dell’investigatore privato possono essere ammesse in giudizio, per dimostrare la liceità dei controlli. Il datore di lavoro può altresì allegare in giudizio le relazioni dell’Agenzia investigativa.

Riteniamo possa essere di vostro interesse la lettura di questo nostro articolo

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