L’assegno di mantenimento per i figli

L’assegno di mantenimento per i figli

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

QUANDO SI PUO’ INTERROMPERE E COME PUO’ INTERVENIRE LA NOSTRA AGENZIA

Assegno mantenimento, quando può  avvenire l’interruzione dell’assegno di mantenimento per la prole e cosa deve accadere.

Mantenere i figli nati da una unione, rappresenta un dovere dei genitori come così come anche l’educazione e l’istruzione.
Questo principio si basa sull’idea di solidarietà familiare (si tratta di una legittimazione riconosciuta alla famiglia nel suo insieme, che vincola comunitariamente ogni congiunto, quanto dal corrispondente diritto del singolo di provvedere all’assistenza materiale e morale degli altri membri della famiglia secondo le proprie capacità).

Mantenere la prole rappresenta un dovere dei genitori come così come l’educazione e l’istruzione.
Questo principio non si esaurisce con la maggiore età dei figli, ma continua fino a quando ciascun figlio non arriva ad una condizione di autosufficienza un figlio deve dimostrare, di studiare con profitto, o comunque di preparasi per affrontare il mondo del lavoro attraverso un percorso di formazione, e deve dimostrare di impegnarsi nella ricerca di un’occupazione.

E’ bene precisare che in genere al compimento del trentesimo anno di età l’assegno di mantenimento viene interrotto.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione con recenti sentenze, anche in considerazione delle mutate condizioni economiche del nostro Paese, l’indipendenza economica si ha anche con lo svolgimento di lavori saltuari che talvolta vengono celati al genitore che contribuisce al mantenimento.

Anche un contratto part time può essere considerato sufficiente per l’indipendenza economica.

La nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia si occupa di esaminare queste problematiche che si verificano all’interno della famiglia dell’ex coniuge e/o dell’ex compagno.

Non esitate a contattarci, insieme troveremo la soluzione al vostro problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

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Lite tra coniugi, mai di fronte ai bambini

Lite tra coniugi, mai di fronte ai bambini

INFEDELTA’ CONIUGALE E DIRITTO DI FAMIGLIA:

LITE TRA CONIUGI, MAI DI FRONTE AI BAMBINI

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

“In famiglia a volte capita di sollevare i toni di una discussione e di finire per litigare in modo non molto ortodosso”

A questo proposito, abbiamo ritenuto opportuno offrire un prezioso contributo ai frequentatori nel nostro sito, i quali, ci pongono continuamente delle domande e poiché la nostra Agenzia Investigativa è specializzata nel diritto di famiglia oggi vogliamo esaminare gli aspetti di una autorevole sentenza del Tribunale di Oristano e più precisamente “Trib. Oristano sent. 8/02/2022 n. 65/2022”, questa sentenza è molto significativa in quanto ha posto l’accento su:

“chi turba le relazioni familiari per futili motivi mirando a sbriciolare la figura del coniuge o del compagno deve essere multato perché contribuisce a minare la stabilità dei minori.”

Quando i bambini assistono a questi spettacoli “poco gradevoli” sono portati a pensare le cose più strane ed il più delle volte non capiscono che cosa stia realmente accadendo.
Di fatto, la famiglia del “Mulino Bianco” non esiste; anche nelle coppie più affiatate capita di discutere.

Una giornata ‘no’, e uno scambio verbale un po’ più acceso, si può trasformare in una lite, quelle ‘normali’, non pensiamo a: “episodi estremi e di violenza, argomenti che, abbiamo già trattato nelle nostre news, proprio in tema di infedeltà coniugale e che può sfociare in violenza domestica, quindi, sempre purtroppo a discapito della donna”

La domanda che di solito si pongono i figli è:

  • perché la mamma ed il papà si comportano in questo modo?
  • Cosa sta succedendo?
  • Perché urlano in continuazione?

Non dimenticate che queste situazioni possono destabilizzare la crescita e l’equilibrio psico affettivo dei vostri figli.
La legge punisce questo tipo di atteggiamenti; che cosa rischiano i genitori che litigano davanti ai figli?

Il Tribunale di Oristano, con questa autorevole sentenza – ha ricordato che:

“chi turba le relazioni familiari per futili motivi mirando a sbriciolare la figura del coniuge o del compagno deve essere multato per aver minato la stabilità dei figli minori – in genere il coniuge o il compagno che subisce, nella maggior parte dei casi è sempre la donna “

Ormai è palese che la maggior parte dei femminicidi derivano da forme psico patologiche maschili.
Questo argomento lo tratterò in una delle prossime news, con molta probabilità, con una stimatissima avvocatessa che si occupa proprio di queste problematiche.

Ormai è palese che la maggior parte dei femminicidi derivano da forme psico patologiche maschili.
Questo argomento lo tratterò in una delle prossime news, con molta probabilità, con una stimatissima avvocatessa che si occupa proprio di queste problematiche.

I genitori che litigano di fronte ai figli commettono un reato?

Ecco il motivo del perché rivolgersi alla nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa molto chiaramente con una sentenza del 2018 (Cass. sent. n. 18833/2018)

Gli ermellini hanno stabilito che una furiosa lite davanti ai figli concreta delle fattispecie penalmente rilevanti come il reato di maltrattamento in famiglia, considerando che, il coniuge o il compagno che pone in  essere atti nei quali costringe i bambini a dovere assistere in un clima di paura ad un episodio di violenza, anche se sia esclusivamente verbale e non fisica.

“chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi” (art. 572 c.p.).

L’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione è la seguente:

Il reato si può configurare anche quando il comportamento maltrattante non si sia tradotto in comportamenti vessatori, fisici o psicologici, rivolti direttamente verso la vittima, ma consista nel fare assistere il minore, quale  spettatore passivo, ai comportamenti violenti e offensivi attuati nei confronti di altra persona, in questo caso, verso l’altro genitore.

Il Tribunale di Oristano ha ribadito la legittimità dell’ammenda per i genitori che litigano davanti ai figli turbando, in questo modo, i rapporti familiari, in particolare quando si mira a distruggere la figura dell’altro coniuge o compagna/o

Il caso esaminato dal Tribunale di Oristano era relativo a un episodio che si potrebbe definire “classico”, vale a dire, l’infedeltà di un genitore che fa scatenare un putiferio tra le mura domestiche, con padre e madre che non  riescono a tenere separate le loro conflittualità e la responsabilità che hanno in qualità di genitori.

Ecco perché sarà indispensabile raccogliere gli elementi di prova al fine di dimostrare chi realmente ha posto in essere questa condotta lesiva, non solo nei confronti dei figli ma anche nei confronti del coniuge o del compagno/a.

Non esitare a contattarci, insieme troveremo la soluzione al tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa – specializzata nel diritto di famiglia – opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

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Affido dei figli minori

Affido dei figli minori

OGGI VOGLIAMO AFFRONTARE UNA PROBLEMATICA CHE SI VERIFICA NELLA COPPIA SUBITO DOPO LA SEPARAZIONE.

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA?

Iniziamo con l’analizzare le tre tipologie di affidamento

1) L’AFFIDAMENTO CONDIVISO

La regola, generalmente prevede che i figli debbano essere affidati a entrambi i genitori, il così detto affido condiviso.
Ove vi siano figli minori, come prevede il codice civile, “questi hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori”.
A tal fine, dovrebbero essere adottati i giusti provvedimenti valutando la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, il così detto principio ormai noto della bi genitorialità.

2) L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

Nel caso in cui il giudice decida che l’affidamento condiviso non sia opportuno e comunque nell’interesse del figlio minore, può disporre l’affidamento esclusivo ad solo uno dei genitori.
Talvolta, sono gli stessi genitori a richiedere l’affidamento esclusivo del figlio a uno solo di loro.
La nostra Agenzia Investigativa interviene quando l’affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore e quindi quando uno dei due genitori risulti evidentemente incapace di assumere tale ruolo.

La nostra Agenzia Investigativa, talvolta, è chiamata ad effettuare tutte le indagini che dimostrino che un genitore, da tutta una serie di comportamenti che pone in essere, risulta inidoneo ad assumere il ruolo di genitore.

Ad esempio:
  • Una educazione troppo autoritaria che può esplicitarsi con punizioni e grida
  • Forme gravi di trascuratezza, includendo incurie materiali ma anche affettive, come dimenticanze gravi, abbandono della scuola primaria
  • Condizioni socio-economiche molto disagiate, soprattutto, nel caso delle famiglie molto numerose con scarsa capacità di reddito.
  • Un ambiente inadeguato con conflittualità tra coniugi e/o ex compagni e quindi con instabilità del nucleo familiare originario.

La nostra Agenzia Investigativa, sarà chiamata a svolgere tutte le attività investigative che si ritengano necessarie 

3) L’AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO

Il 20 marzo 2014, il Tribunale di Milano, con una ordinanza innovativa, ha introdotto una nuova tipologia di affidamento denominata “ affidamento superesclusivo o rafforzato”.
Con questo provvedimento si è stabilito un principio secondo il quale un genitore, nel caso in cui si verifichino determinati requisiti, come ad esempio: lontananza materiale, irreperibilità, indisponibilità dell’altro genitore, può agire in giudizio al fine di richiedere non solo l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, come nel caso dell’affidamento
affidamento esclusivo, ma anche la possibilità di assumere tutte le decisioni di maggior importanza come ad esempio – salute, educazione, istruzione – senza dover  consultare l’altro genitore.

Per poter ottenere l’affidamento superesclusivo da parte del Tribunale bisognerà  necessariamente produrre in giudizio tutti gli elementi di prova, come si è detto, l’indisponibilità materiale del genitore, il mancato sostentamento, che rappresenta una fattispecie di reato, pertanto, a tale proposito interviene l’articolo 570 del Codice penale, che punisce le violazioni degli obblighi di assistenza familiare, questo vale anche quando il reato si consuma fuori dal matrimonio.
Anche la lontananza volontaria, purchè questa non sia determinata da fattori contingenti, ad esempio lontananza per motivi di lavoro.

E’ evidente infatti come, in presenza dei predetti requisiti sia fondamentale l’intervento della nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia che possa supportare l’altro coniuge nel poter ottenere le decisioni da parte dell’Autorità competente nell’interesse del figlio minore.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni per poter affrontare al meglio il tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol ed la protezione dei dati personali in materia di privacy.

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Determinazione dell’assegno di mantenimento

Determinazione dell’assegno di mantenimento

COME DETERMINARE E/O RIDETERMINARE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA

Entrambi i genitori siano essi coniugati o non, comunque, sono tenuti a mantenere entrambi i figli, siano questi maggiorenni o minorenni, sempre che non siano autosufficienti.

La nostra Agenzia Investigativa in più di una occasione è stata interpellata al fine di verificare lo stato di dipendenza economica dei figli maggiorenni per rideterminare, nell’eventualità fosse possibile, l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

E’ bene chiarire che le seguenti considerazioni valgono anche per il calcolo del mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio. I parametri che vengono individuati ed utilizzati per la determinazione dell’assegno di mantenimento in genere sono i seguenti.

Il mantenimento dei figli deve garantire non solo le esigenze di vitto ed alloggio, necessarie ad ogni essere umano, la giurisprudenza, ormai consolidata fa riferimento alla:
stabile organizzazione domestica”, e deve “rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.”
Quindi, sostenere il figlio nello sviluppo delle proprie inclinazioni, negli studi e nella formazione professionale

SUL TENORE DI VITA

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia ?

Il più delle volte accade che uno dei due coniugi voglia occultare, in tutto o in parte i propri redditi pur mantenendo un tenore di vita elevato.
E’ bene sapere che è fondamentale per la  determinazione della misura dell’assegno di mantenimento anche il tenore di vita vissuto dai figli quando i genitori erano ancora sposati o stabilmente conviventi.

Come individuare le capacità economiche dei genitori ?

A tale obbligo contribuisce anche la valutazione delle possibilità economiche dei genitori.
Insieme ad altri criteri che utilizza la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia andranno valutate oltre che le possibilità economiche dei genitori anche l’eventuale reddito occulto ed il patrimonio netto sia esso mobiliare e/o immobiliare, pertanto, il calcolo del reddito sarà determinato e/o rideterminato tra i parametri appena enunciati.

Il calcolo sarà determinato dalla proporzione tra questi due elementi.

LA PERMANENZA PRESSO I GENITORI

Sulla misura dell’assegno di mantenimento, incide il tempo trascorso stabilmente dal figlio con l’uno o con l’altro genitore.
Per il figlio collocato in via esclusiva o  prevalentemente presso la mamma e che frequenti il papà solo un giorno alla settimana, l’assegno di mantenimento versato dal padre avrà un importo superiore.
È infatti oggettivo come la permanenza stabile di un figlio presso un genitore comporti dei  costi quotidiani ordinari e straordinari superiori.

L’assegno di mantenimento quindi deve pareggiare il contributo tra i genitori.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

Contattaci e troveremo insieme la soluzione del problema nel rispetto delle leggi vigenti.

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Se il convivente sparisce

Se il convivente sparisce

SE IL CONVIVENTE SPARISCE DA CASA

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Storie di Vita.

In uno dei nostri ultimi colloqui ci è stata sottoposta una vicenda che riguardava una coppia di fatto, nella quale, uno dei due conviventi era sparito senza lasciare alcuna traccia di se stesso.

Come ci si deve comportare alla luce di questi accadimenti ?

E’ bene chiarire innanzitutto che secondo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Cassazione, per le coppie di fatto, non si possono applicare le norme che riguardano le coppie unite in matrimonio e che prevedono le seguenti fattispecie:

la fissazione della residenza, la coabitazione e l’addebito, pertanto, se il compagno o la compagna scappa di casa non rischia assolutamente niente, di conseguenza, non commette nessun tipo di illecito ne civile tanto meno penale.

Il tribunale dei minori e/o il tribunale ordinario, interviene solo quando si tratta di adottare provvedimento per il mantenimento, affidamento e collocazione dei figli.

Cosa succede se finisce la convivenza?

Le problematiche riguardano proprio come appena anticipato, i rapporti con i figli.
Il genitore che abbandona il convivente deve comunque continuare a mantenere i figli corrispondendo un contributo dovuto per legge.

Il genitore che abbandona il convivente senza provvedere al loro mantenimento commette un illecito penale.

L’art. 570 bis c.p., disciplina che tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, non vi è alcuna differenza, pertanto, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio indipendentemente dal fatto che ci sia stata o meno una sentenza del giudice che determina l’ammontare del mantenimento, sarà compito del Giudice stabilire nell’eventualità che uno dei due conviventi faccia ricorso al tribunale ordinario e/o al tribunale per i minorenni al fine di stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento

Proprio in uno dei nostri ultimi colloqui ci è capitato di sentire che uno dei due ex conviventi non volesse contribuire al mantenimento della prole, dichiarando di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita.

La nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia ti aiuterà ad acquisire tutti gli elementi di prova al fine di dimostrare la reale attività lavorativa del tuo ex partner.

Contattaci e ti aiuteremo a risolvere questo genere di problematiche per la salvaguardia dei diritti dei tuoi figli.

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Si può spiare il telefono del convivente ?

Si può spiare il telefono del convivente ?

Spiare il telefono: si possono spiare gli SMS, le Chat, Whatsapp, i Social in genere del coniuge o del convivente ?

Sono elementi di prova da poter produrre in giudizio nel caso di una separazione con addebito ?

Queste ed altre domande, ci vengono sottoposte di continuo al momento del colloquio con i nostri clienti sia per un progetto di indagine e sia durante il corso delle indagini per infedeltà coniugale.

E’ ormai pacifico che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, è con tutta chiarezza una violazione gravissima che determina l’impossibilità da parte di uno dei due coniugi nella prosecuzione della convivenza ed è ormai altrettanto pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, a giustificare l’addebito della separazione sempre che venga dimostrata con l’acquisizione degli elementi di prova da parte della nostra Agenzia Investigativa.

A tale proposito, abbiamo scritto tantissimo sia per quanto riguarda i social e sia per quanto riguarda la messaggistica.

Talvolta, succede che il coniuge ad un certo punto si improvvisi “investigatore privato” e vada alla ricerca di messaggi /chat e quant’altro per incastrare- secondo lui e/o secondo lei il coniuge traditore.

Ma attenzione !!!!!!

E’ bene chiarire subito agli “aspiranti investigatori fai da te che se pensate di spiare il telefono di vostro marito o di vostra moglie con l’utilizzo improprio della password state commettendo un illecito penale che riguarda la fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico o telematico, mentre, andare a cercare l’email del presunto adultero e/o adultera concreta la fattispecie prevista dall’Articolo 616 ovvero:

“Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione fino a tre anni”

A vostro vantaggio vi è solo una possibilità che comporta l’apertura del telefono mobile solo se è stato lasciato incustodito all’interno delle mura domiciliari in costanza di matrimonio.

Fate molta attenzione! Perché spiare il telefono non è comuque mai una buona idea. Questa fattispecie andrà  infatti dimostrata nel corso del giudizio di separazione e sarà molto difficile che qualcuno creda nella liceità dell’acquisizione dei dati custoditi nella disponibilità di entrambi i coniugi.

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