Revoca dell’assegno di mantenimento

Revoca dell’assegno di mantenimento

SEPARAZIONE TRA CONIUGI

QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

a cura di

Maria Elena Masile

Maria Elena Masile

CIIE – Criminologa

Investigatore Collaboratore Dipendente
Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine.

Vincitrice di Borsa di Studio per merito presso la Facultad de Derecho a San Cristobal de la Laguna.
Centro de Estudios Criminológicos de Canarias.

Maria Elena Masile

Matteo Giaime Diana

CIIE

Investigatore Collaboratore Tirocinante c/o Studio Masile
Dottore in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza;
Dottore magistrale in Relazioni  Internazionali.
Master Internazionale in Analisi scientifica del comportamento non verbale Tutor e supporter Università degli Studi Roma tre

Con una recentissima sentenza del 29 aprile 2024, la Corte d’Appello di Venezia ha negato l’assegno di divorzio ad una ex moglie di un imprenditore benestante.

Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che pur essendo una donna con titoli accademici nell’area dell’architettura, con uno sguardo mirato all’arredamento, durante il matrimonio, aveva preferito svolgere attività di tipo saltuarie senza sviluppare una posizione anche previdenziale che permettesse una tranquillità economica nel futuro.

Di questo argomento abbiamo già parlato in questo articolo 

Per la Corte, il fatto che il marito fosse titolare di diverse diverse aziende con ampi margini di guadagno avrebbe dovuto stimolare la moglie ad inserirsi in modo stabile e duraturo nelle imprese familiari di modo da potersi garantire una situazione economica stabile nel tempo.

Nonostante il supporto di tipo finanziario sostenuto per aiutarla ad avviare delle saltuarie iniziative personali questo non ha inciso sull’idea di futuro che essa stessa avrebbe dovuto sviluppare per il suo stesso sostentamento economico.

La Corte sentenzia che:

“(…) poiché non può essere dimostrato ciò a cui la moglie ha rinunciato durante il matrimonio in termini lavorativi ed economici per dedicarsi al marito ed alla figlia, essa non ha diritto all’assegno di mantenimento”.

Poiché la moglie ha vissuto per tredici anni un matrimonio senza figli e con un tenore di vita piuttosto elevato, avrebbe potuto coltivare e sviluppare diverse attività che entrassero e si allineassero con la preparazione e gli interessi da lei coltivati, per ciò ne è desumibile una libera scelta della moglie di non impegnarsi in uno sviluppo di questo tipo e che non sia stata realmente vincolata alla vita coniugale e familiare. Per la Corte manca la prova che la disparità economica tra i due sia stata dettata dalle scelte fatte dalla moglie a favore degli impegni familiari.

L’assegno di mantenimento non viene interpretato dalla giurisprudenza come un compenso del “lavoro svolto in casa” che va retribuito post matrimonio.

L’assegno viene messo a fuoco come compensazione di tipo economico che viene riconosciuta post matrimonio ma che non ci sarebbe stata se non fosse stata presa la decisione da parte di uno dei due coniugi di sacrificare la propria aspirazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia.

E’ la scelta di rinunciare alla carriera in favore della famiglia che fa maturare un ipotetico diritto all’assegno di mantenimento, in mancanza di questa scelta non vi è niente da compensare.
Una libera scelta di non lavorare non fa guadagnare alcun diritto sul piano sociale.

La visione dell’assegno di mantenimento in termini compensativi di una scelta interna al matrimonio ha la funzione di non assimilare l’assegno ad un semplice emolumento che possa trasformarsi in una dipendenza dall’altro capo.

La visione secondo la quale bisogna garantire lo stesso tenore di vita al coniuge più esposto economicamente anche al di là del matrimonio è ormai superata.

Al giorno d’oggi si preferisce sviluppare una autodisciplina e una autonomia di tipo lavorativo economico all’interno della vita coniugale tra marito e moglie. Questo offre numerosi vantaggi, oltre che alla vita psicosociale della coppia, anche una volta che la vita matrimoniale si dovesse, un domani, concludere.

E’ importante che ognuno si assuma le  proprie responsabilità delle scelte di vita senza fare conto su forme di assistenzialismo ingiustificate.

Se volete chiedere un parere al nostro Studio, specializzato nel diritto di famiglia, non esitate a contattarci, sapremo darvi le giuste indicazioni per risolvere il Vostro problema e soprattutto indirizzarVi verso la soluzione migliore.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola. 
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

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Revoca dell’assegno di mantenimento

Revoca dell’assegno di mantenimento

REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE:

CHE COSA E’ CAMBIATO?

A cura di Maria Elena Masile – Collaboratore Investigativo CIIE

La nuova interpretazione della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con una sua recente sentenza, ha dato una diversa interpretazione riguardo l’assegno di mantenimento in relazione ai rapporti degli ex coniugi.

Per la revoca dell’assegno divorzile era necessario dimostrare una convivenza stabile e quindi una coabitazione tra i partners ma non una semplice relazione sentimentale, degli ex coniugi. La cosiddetta convivenza more uxorio.

Con la nuova interpretazione della Suprema Corte di Cassazione vengono presi in considerazione anche i cambiamenti che intervengono nello stile di vita degli ex coniugi e quindi si considerano tutte le variazioni che possono comportare le abitudini nel nuovo rapporto di coppia.

Si tratta di una materia molto delicata e nella quale la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia può sicuramente essere di grande supporto ai suoi assistiti nell’acquisizione degli elementi di prova sui cambiamenti sociali che riguardano le nuove relazioni di coppia e che vengono valutati dalla giurisprudenza di merito rispetto al caso singolo ed al caso tipico.

L’assegno di mantenimento è regolato da norme precise, ma soprattutto in questo campo i cambiamenti nelle relazioni sociali hanno molto peso.

Con la nuova interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, non è più necessaria la convivenza stabile con coabitazione per la richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento.

Sarà sufficiente documentare e dimostrare l’esistenza di una relazione fissa che preveda un supporto reciproco tra i due partners. 

Il dovere del mantenimento viene meno anche se l’ex coniuge non convive sotto lo stesso tetto con il nuovo partner.

Molte coppie non convivono più per svariati motivi e per esigenze familiari diverse ad esempio come nel caso di coppie con lavori in città differenti.

Contattaci e richiedi una consulenza al nostro Studio; sapremo darti le giuste indicazioni.

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Le nuove regole sul divorzio

Le nuove regole sul divorzio

LE NUOVE REGOLE SUL DIVORZIO: UN DURO COLPO PER LE DONNE

A cura di Maria Elena Masile – Collaboratore Investigativo CIIE

In caso di divorzio dal proprio marito, chi è casalinga potrebbe ricevere una brutta notizia.

Come abbiamo scritto in più di una occasione, ormai è noto a tutti che il divorzio, si differenzia dalla separazione consensuale o giudiziale. La sentenza di divorzio permette alla coppia di scrivere la parola fine al vincolo di coniugio.

Quale brutta notizia, potranno ricevere in futuro le casalinghe?

Scopriamo per quale motivo, in alcuni casi specifici, alle casalinghe non potrà più spettare  l’assegno di mantenimento.

Le nuove regole sul divorzio

Con il divorzio, entrano in gioco altre problematiche il riferimento, ovviamente, all’accordo degli ex coniugi per quanto riguarda la sfera economico/patrimoniale, quando uno dei due ex coniugi dovrà necessariamente provvedere al mantenimento del coniuge separato.

L’assegno divorzile o di mantenimento dovrà essere percepito dal coniuge con un reddito inferiore rispetto all’altro ma solo nel caso vi sia una discrasia reddituale, pertanto, in teoria, chi ha un reddito inferiore riceverà dall’ex partner un assegno per mantenere uno stile di vita consono a quello tenuto in costanza di matrimonio e questo anche in presenza di figli minori.

A tale proposito abbiamo affrontato l’argomento in più di una occasione nelle nostre news.

Rischi di perdere il mantenimento in questo caso particolare. La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione

Essere casalinghe, non basterà più per ricevere l’assegno divorzile

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa?

Nell’impianto probatorio che andremo a costruire insieme, dovremo dimostrare con dati di fatto e concreti che la casalinga ha rinunciato alla propria carriera professionale mediante una decisione condivisa con l’ex marito per badare alla casa ed ai figli minori.

Contattaci ed insieme troveremo la soluzione per dimostrare che Tu donna ti sei sacrificata per la casa e per i tuoi figli ed hai detto addio al lavoro. Insieme per le donne.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola. 
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Il coniuge separato ha diritto all’eredità?

Il coniuge separato ha diritto all’eredità?

Il coniuge separato ha diritto all’eredità?

Questa è una delle tante domande che ci viene rivolta quando un  cliente si rivolge alla nostra Agenzia Investigativa per il  conferimento di un incarico professionale.

Se uno dei due ex coniugi muore l’ex coniuge che rimane in vita può vantare dei diritti sul patrimonio ereditario ?

Con la sola separazione – consensuale o giudiziale – il vincolo di coniugio non viene meno.

Il legame tra marito e moglie si scioglie definitivamente soltanto con il divorzio, quindi, sino a quel momento i diritti di successione relativamente al patrimonio del coniuge restano invariati.

Questo significa che il coniuge sebbene sia separato ma non divorziato ha diritto all’eredità, come se fosse ancora valido il legame tra i coniugi.

Un significativo richiamo al codice civile in tema di successioni ereditarie si rende assolutamente indispensabile.

Il codice civile, disciplina che il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti di successione del coniuge non separato, quindi, avere la prova di addebito della separazione diventa fondamentale.

Per questo motivo consigliamo di rivolgersi alla nostra Agenzia Investigativa ai fini di ottenere gli elementi di prova per la separazione, in quanto, proprio dall’addebito derivano una serie di implicazioni importanti, anche nel caso di successione ereditaria.

Quindi, il coniuge separato perde tutti i diritti successori sul patrimonio ma solo se la separazione è stata pronunciata con addebito.

Ricordiamo che l’addebito si verifica quando uno dei due coniugi ha violato gravemente i suoi doveri coniugali e quindi l’obbligo di convivenza, di fedeltà, di rispetto e di assistenza morale e materiale.

E’ bene non sottovalutare anche questa problematica in tema di separazione tra coniugi.

Non esitare a contattarci sapremo darti una risposta a tutte le tue esigenze.

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Assegnazione della casa familiare

Assegnazione della casa familiare

Ospitiamo oggi un articolo sull’assegnazione della casa coniugale.

Sovente ci si rivolge al nostro Studio per svolgere delle indagini su chi occupa realmente la casa coniugale. Nella maggior parte dei casi, capita che il nuovo compagno o la nuova compagna vadano a convivere nella ex “casa coniugale”.

Fondamentale in questo caso l’intervento dell’investigatore privato che dimostra il venir meno delle condizioni di assegnazione della casa coniugale da parte del Giudice.

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno anche quando il figlio diventa economicamente autonomo, se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente. Potrebbe verificarsi che i figli, volutamente, siano privi di posizione contributiva. Anche in questo caso sarà importante l’intervento dell’investigatore privato che dimostri la reale attività lavorativa dei figli.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, Presidente dell’Associazione Mamme Papà Separati Sardegna

Non è raro che un genitore che si appresta a separarsi dal coniuge, fra le varie domande che mi pone, mi chieda anche di sapere a chi verrà assegnata la casa coniugale dopo la separazione.
La domanda è legittima, soprattutto se si pensa che generalmente i coniugi investono in quel bene gran parte dei risparmi di una vita. La domanda è ancora più comprensibile allorquando l’immobile è di proprietà esclusiva proprio del cliente che ha posto la domanda, il quale rischia di perdere la disponibilità della casa anche per vari decenni.

Per rispondere al quesito è bene partire dal dettato normativo. L’articolo 337sexies del CC esordisce precisando che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Quindi, al fine dell’assegnazione della casa coniugale, il primo e principale elemento di valutazione è l’interesse dei figli. Ogni altro elemento di valutazione dovrà essere valutato dal giudice secondariamente rispetto all’interesse dei figli.

Per avere diritto all’assegnazione della casa coniugale è quindi indispensabile che il soggetto che chiede l’assegnazione abbia anche ottenuto l’affido e la collocazione dei figli non economicamente indipendenti. La Corte di Cassazione ha precisato che l’assegnazione della casa “è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti” (Ord. 24254/18).

L’orientamento prevalente ritiene che non sia possibile assegnare la casa coniugale al genitore che non sia anche affidatario o collocatario dei figli.
Pertanto, è chiaro che lo scopo della norma è quello di tutelare e proteggere i figli che si trovano nella fase di separazione dei genitori, in quanto ritenuti i soggetti più deboli della famiglia.
Una volta chiarito l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale, il genitore non assegnatario, ma proprietario o comproprietario dell’immobile, immancabilmente chiede “ma quando potrò rientrare in casa?”.

Il provvedimento di assegnazione perde efficacia quando il genitore collocatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o inizi una nuova convivenza more uxorio, ovvero, contragga nuovo matrimonio.
L’ulteriore caso in cui può chiedersi la revoca dell’assegnazione della casa coniugale è quello più frequente in cui cessa definitivamente la convivenza della prole col genitore assegnatario. Questo è il classico caso in cui i figli, oramai cresciuti, escano dal nucleo familiare d’origine per formarne uno nuovo.

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Il collocamento prevalente presso il padre

Il collocamento prevalente presso il padre

Dopo aver pubblicato su l’affido condiviso a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano, vogliamo affrontare un argomento abbastanza “spigoloso” in giurisprudenza, ovvero il collocamento prevalente presso il padre.

 

Anche se non apertamente, è orientamento dei Tribunali l’affido condiviso oppure collocare i figli minori presso la madre, talvolta, ritenuta più idonea e attenta alle esigenze dei minori quando la coppia si separa o cessa la convivenza.

La Suprema Corte, ha ritenuto opportuno specificare che non si tratta di una “preferenza”, anche se vi è una netto orientamento in tal senso, ma bensì, la collocazione presso il padre, avviene nel caso in cui la madre venga ritenuta inidonea e di pregiudizio per la crescita dei figli minori.
A prescindere dal principio della bi genitorialità, come può essere dimostrata l’inidoneità della madre? E’ chiaro che devono essere acquisiti tutti gli elementi di prova che dimostrino che la madre non è in grado di svolgere i propri compiti sia per quanto riguarda la sfera affettiva, ovvero: attenzione, comprensione educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto con il padre che in qualche modo può essere emarginato dall’ex coniuge o dall’ex compagno.

Una volta che verranno effettuate tutte le indagini del caso, nella fattispecie, una relazione dettagliata da parte dell’ investigatore privato, e sulla base degli elementi acquisiti, si potrà proporre all’Autorità competente la collocazione presso il padre al fine di assicurare il recupero del rapporto, pregiudicato talvolta da lunghe interruzioni dovute all’atteggiamento da parte della madre nei confronti dell’ex o con atti ostruzionistici.

Sono sempre più frequenti i casi in cui i giudici hanno ritenuto di dover assegnare i minori figli al padre nel momento in cui la madre ostacola, in qualche modo il diritto di visita o comunque “utilizza” i figli come strumento di vendetta nei confronti del padre, quale ad esempio l’alienazione parentale che rientra, in taluni casi, nelle patologie psicologiche.

Ogni minore ha diritto a crescere con entrambi i genitori ma la collocazione può e deve essere modificata quando uno dei due ex coniugi o ex compagni ostacoli le relazioni parentali.

Certuni, tuttavia considerano che il collocamento prevalente presso il padre venga considerata come una “punizione” nei confronti del genitore che è palesemente affetto dalla sindrome di alienazione parentale.

Una recente ordinanza della Suprema Corte ha stabilito il collocamento di una figlia minore presso il padre, in quanto era stato dimostrato che il padre era in grado di creare un rapporto positivo con la prole rispetto alla madre considerata inidonea ad assicurare una regolarità educativa e di vita.

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