SEPARAZIONE TRA CONIUGI

QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

a cura di

Maria Elena Masile

Maria Elena Masile

CIIE – Criminologa

Investigatore Collaboratore Dipendente
Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine.

Vincitrice di Borsa di Studio per merito presso la Facultad de Derecho a San Cristobal de la Laguna.
Centro de Estudios Criminológicos de Canarias.

Maria Elena Masile

Matteo Giaime Diana

CIIE

Investigatore Collaboratore Tirocinante c/o Studio Masile
Dottore in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza;
Dottore magistrale in Relazioni  Internazionali.
Master Internazionale in Analisi scientifica del comportamento non verbale Tutor e supporter Università degli Studi Roma tre

Con una recentissima sentenza del 29 aprile 2024, la Corte d’Appello di Venezia ha negato l’assegno di divorzio ad una ex moglie di un imprenditore benestante.

Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che pur essendo una donna con titoli accademici nell’area dell’architettura, con uno sguardo mirato all’arredamento, durante il matrimonio, aveva preferito svolgere attività di tipo saltuarie senza sviluppare una posizione anche previdenziale che permettesse una tranquillità economica nel futuro.

Di questo argomento abbiamo già parlato in questo articolo 

Per la Corte, il fatto che il marito fosse titolare di diverse diverse aziende con ampi margini di guadagno avrebbe dovuto stimolare la moglie ad inserirsi in modo stabile e duraturo nelle imprese familiari di modo da potersi garantire una situazione economica stabile nel tempo.

Nonostante il supporto di tipo finanziario sostenuto per aiutarla ad avviare delle saltuarie iniziative personali questo non ha inciso sull’idea di futuro che essa stessa avrebbe dovuto sviluppare per il suo stesso sostentamento economico.

La Corte sentenzia che:

“(…) poiché non può essere dimostrato ciò a cui la moglie ha rinunciato durante il matrimonio in termini lavorativi ed economici per dedicarsi al marito ed alla figlia, essa non ha diritto all’assegno di mantenimento”.

Poiché la moglie ha vissuto per tredici anni un matrimonio senza figli e con un tenore di vita piuttosto elevato, avrebbe potuto coltivare e sviluppare diverse attività che entrassero e si allineassero con la preparazione e gli interessi da lei coltivati, per ciò ne è desumibile una libera scelta della moglie di non impegnarsi in uno sviluppo di questo tipo e che non sia stata realmente vincolata alla vita coniugale e familiare. Per la Corte manca la prova che la disparità economica tra i due sia stata dettata dalle scelte fatte dalla moglie a favore degli impegni familiari.

L’assegno di mantenimento non viene interpretato dalla giurisprudenza come un compenso del “lavoro svolto in casa” che va retribuito post matrimonio.

L’assegno viene messo a fuoco come compensazione di tipo economico che viene riconosciuta post matrimonio ma che non ci sarebbe stata se non fosse stata presa la decisione da parte di uno dei due coniugi di sacrificare la propria aspirazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia.

E’ la scelta di rinunciare alla carriera in favore della famiglia che fa maturare un ipotetico diritto all’assegno di mantenimento, in mancanza di questa scelta non vi è niente da compensare.
Una libera scelta di non lavorare non fa guadagnare alcun diritto sul piano sociale.

La visione dell’assegno di mantenimento in termini compensativi di una scelta interna al matrimonio ha la funzione di non assimilare l’assegno ad un semplice emolumento che possa trasformarsi in una dipendenza dall’altro capo.

La visione secondo la quale bisogna garantire lo stesso tenore di vita al coniuge più esposto economicamente anche al di là del matrimonio è ormai superata.

Al giorno d’oggi si preferisce sviluppare una autodisciplina e una autonomia di tipo lavorativo economico all’interno della vita coniugale tra marito e moglie. Questo offre numerosi vantaggi, oltre che alla vita psicosociale della coppia, anche una volta che la vita matrimoniale si dovesse, un domani, concludere.

E’ importante che ognuno si assuma le  proprie responsabilità delle scelte di vita senza fare conto su forme di assistenzialismo ingiustificate.

Se volete chiedere un parere al nostro Studio, specializzato nel diritto di famiglia, non esitate a contattarci, sapremo darvi le giuste indicazioni per risolvere il Vostro problema e soprattutto indirizzarVi verso la soluzione migliore.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola. 
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

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