AFFIDO CONDIVISO, COS’E’ E COME FUNZIONA

a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, Presidente dell’Associazione Mamme Papà Separati Sardegna

Mi è capitato spesso di ricevere in studio dei genitori separati che chiedevano di avere l’affido condiviso dei figli minori, così da tenere i figli pari tempo con l’altro genitore e,  conseguentemente, non versare alcun assegno di mantenimento.
Detta domanda è errata in quanto frutto di una cattiva interpretazione della legge sull’affido dei figli.

È quindi opportuno chiarire cos’è e come funziona l’affido dei minori nel nostro ordinamento.

Premesso che l’istituto dell’affido non riguarda i figli maggiorenni, è importante ricordare che è preciso dovere dei genitori prendere le decisioni sull’educazione, sulle cure, sulla scuola, indirizzo religioso, e su tutte le questioni rilevanti della vita dei minori.

Quindi, l’affido condiviso è la capacità di assumere in condivisione fra i genitori tutte le decisioni inerenti la crescita e lo sviluppo del figlio minore fino a quando quest’ultimo non avrà computo 18 anni.
Fino a quell’età entrambi i genitori sono chiamati a decidere congiuntamente, cioè insieme, tutte le decisioni inerenti la vita del minore, quali, l’indirizzo scolastico, quello religioso, ecc.

A nessun genitore è dato il diritto di assumere decisioni importanti senza il consenso dell’altro genitore.
È chiaro che il disposto normativo presuppone che vi sia un corretto e rispettoso dialogo fra i genitori separati. Per assumere le importanti decisioni sulla vita dei figli, deve esserci un confronto costruttivo fra genitori.
Purtroppo, questo non sempre accade. Spesso i genitori che si separano sono animati da sentimenti negativi, desideri di vendetta o riscatto e, soprattutto, non dialogano fra loro. In questo contesto è difficile, se non impossibile, condividere le scelte educative dei figli. Anzi, non di rado ho visto delle decisioni assunte da un genitore senza alcun rispetto per i figli ma prese unicamente per fare un dispetto all’altro genitore. Non c’è bisogno di aggiungere che detta condotta è censurabile sotto tutti i profili.
Nella crescita ed educazione di un minore è fondamentale anche la coabitazione, perché l’interno delle mura domestiche rappresenta il primo e più importante esempio educativo per un figlio. Quest’ultimo assorbe e riporta l’esempio ricevuto in casa. Quindi, nel caso di famiglia unita, il minore seguirà il duplice esempio del padre e della madre, mentre nel caso di genitori separati e non collaborativi il piccolo avrà il prevalente esempio del solo genitore convivente.
A tal proposito, deve evidenziarsi che benchè la riforma normativa abbia introdotto la regola generale dell’affido condiviso, i casi di affido esclusivo sono rari, la legge nulla dice sul luogo in cui il minore dovrà vivere materialmente.
Preso atto di questa lacuna, la giurisprudenza ha creato la figura del genitore collocatario, ossia del genitore presso il quale il minore dovrà risiedere in modo prevalente e presso il quale avrà la residenza anagrafica.
Il giudice, quindi, è chiamato a decidere presso quale genitore il minore dovrà soggiornare in via prevalente.
Pertanto, riportandoci alla premessa iniziale, bisogna ricordare che affidamento condiviso non significa necessariamente tenere i figli al 50% per ciascun genitore. Anzi, nella maggior parte dei casi ciò non avviene, il minore sarà collocato, ossia risiederà, in via permanente presso un genitore, lasciando all’altro il diritto di fargli visita secondo le regole che verranno disposte dal giudice.
Si è accennato al fatto che solo di rado il giudice dispone l’affido esclusivo in quanto vige la regola generale dell’affido condiviso. Tuttavia, se il giudice ravvede determinate condizioni lesive per l’interesse del minore, egli potrà affidare i figli minori ad un solo genitore.

Ad esempio, se un genitore vive lontano dal figlio e lo vede raramente, se ha trascurato i propri doveri educativi e di mantenimento verso il figlio, se si è disinteressato del figlio, omettendo di frequentarlo, se si è reso responsabile di condizionamenti negativi sul figlio nei confronti dell’altro genitore, se impedisce all’altro di svolgere i propri compiti genitoriali, se impedisce il rapporto tra il figlio e l’altro genitore.
Ovviamente in questo caso, il giudice deve motivare le ragioni in base alle quali ha disposto l’affidamento esclusivo.

Detta decisione comporta che il genitore escluso dall’affido non avrà alcun potere decisorio sulle scelte del figlio che verranno assunte dal solo genitore affidatario.
Tuttavia, il genitore escluso dall’affido è comunque obbligato all’osservanza dei doveri verso il figlio.
Egli dovrà ugualmente provvedere al mantenimento dei figli e dovrà vigilare sulle scelte dell’altro genitore.
Il genitore che intendesse chiedere l’affido esclusivo dovrà rivolgersi al giudice mediante l’assistenza di un avvocato competente in materia.
Il compito di quest’ultimo è fondamentale in quanto, l’avvocato deve valutare se sussistono le condizioni per la domanda e sconsigliare detta richiesta se questa è contraria all’interesse del minore.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
info@studiomasile.it -  studio.masile@pec.libero.it

PrivacyCookie

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59
09125 Cagliari 

Tel. 070.270010 

info@studiomasile.it
 studio.masile@pec.libero.it

P. IVA 03792660924

PrivacyCookie