Le investigazioni private nel processo civile e il loro utilizzo

Le investigazioni private nel processo civile e il loro utilizzo

Le investigazioni private come prova nel processo civile.

Molti clienti che per la prima volta si rivolgono alla nostra Agenzia Investigativa, specializzata anche nel diritto di famiglia, ci pongono spesso la stessa domanda:

La relazione redatta sulle attività investigative può essere utilizzata in un giudizio civile?”

La risposta è sì: nel processo civile, le relazioni investigative possono essere considerate prove atipiche. Questo significa che il Giudice può valutarle liberamente, attribuendo loro valore probatorio secondo il proprio prudente apprezzamento.

La relazione redatta dalla nostra Agenzia ha valore di prova testimoniale scritta: può costituire un indizio e il suo contenuto può essere confermato anche attraverso prova orale in udienza.

L’articolo 116 del Codice di procedura civile

L’articolo 116 c.p.c. stabilisce che il Giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo diversa disposizione di legge.

Questo significa che:

  • la valutazione deve essere logica e motivata;
  • anche le prove atipiche (non espressamente previste dal Codice di procedura civile) possono essere ammesse;
  • le relazioni investigative, insieme alle prove tipiche, contribuiscono alla formazione del convincimento del Giudice.
Esempi pratici: indagini in ambito familiare

Nelle cause di separazione e diritto di famiglia, è frequente che un coniuge incarichi un investigatore privato per accertare un sospetto di infedeltà coniugale o altre situazioni rilevanti.

In questi casi, foto e video raccolti durante le indagini possono essere depositati in udienza, ma per essere considerati attendibili devono essere confermati tramite testimonianza dell’investigatore.

In sintesi: le indagini private possono fornire elementi essenziali in un processo civile, ma la loro validità dipende sempre dalla valutazione del Giudice e dalla conferma in aula.

Perché scegliere lo Studio Masile Investigazioni ?

Lo Studio Masile Investigazioni è una delle realtà investigative più affermate in Italia, con oltre 50 anni di esperienza. Ci distinguiamo per:

  • Esperienza pluridecennale in ambito aziendale, lavorativo e familiare;
  • Professionalità certificata (associati Federpol, conformità al GDPR);
  • Operatività in tutta Italia, anche per aziende con più sedi;
  • Massima riservatezza, tutela completa dei dati e delle informazioni raccolte.
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L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

Ruolo e funzione dell’Investigatore privato

Nel corso della vita matrimoniale e non solo, è possibile che si verifichino dei momenti di crisi che possono nascere per qualsiasi motivo, in particolare, questi sono generati da cause che possono essere le più disparate, quali ad esempio incomprensioni e/o delusioni che mettono in pericolo la serenità del rapporto di coppia fino a sfociare nell’infedeltà coniugale.

Talvolta ci capita di rispondere ad alcune domande dei nostri assistiti che ci chiedono se rivolgendosi a noi violano il rispetto della privacy.

La nostra Agenzia Investigativa, specializzata nel diritto di famiglia, in questa fattispecie rappresenta la scelta più opportuna, in quanto, in sede giudiziaria, gli elementi di prova acquisiti, talvolta anche illecitamente, dal coniuge non saranno presi in alcuna considerazione dal
Giudice.

Nelle indagini, gli strumenti che vengono utilizzati più di frequente sono le videocamere, le fotocamere, gli smartphone, ed il localizzatore GPS.

I Giudici della Suprema Corte, con la Sentenza n.11516/2014 hanno affermato che è lecito acquisire gli elementi di prova per il tramite di un investigatore privato nel caso di specie al fine di provare l’infedeltà coniugale ed addebitare la separazione al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà.

A tale proposito viene confermata l’importanza della relazione sulle attività investigative svolte (di questo argomento ne parleremo in una prossima news).

Ogni strumento utilizzato correttamente e nella giusta circostanza può permettere all’investigatore di acquisire gli elementi di prova importanti ai fini delle indagini. L’acquisizione degli elementi prova effettuata utilizzando una metodologia non consona può far perdere agli elementi di prova acquisiti la validità e addirittura incorrere nella violazione della privacy.

La nostra Agenzia Investigativa, specializzata nel diritto di famiglia, agisce solo nel rispetto di precise garanzie che tutelino la riservatezza delle persone, non solo in sede giudiziaria, ma anche in ambito privato.

Il diritto alla privacy è regolato dal  Regolamento (UE) 201/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, fa riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, ovvero al diritto di possedere il controllo sulle proprie specifiche. Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità che opera in maniera indipendente ed è una figura istituita dalla legge sulla privacy del 31 dicembre 1996, n.675.

Qualora, durante l’attività investigativa il diritto alla riservatezza venga meno, la parte offesa può procedere con una denuncia querela all’Autorità Giudiziaria, il tutto ovviamente, dipende dal tipo di violazione avvenuta.

Infatti, l’investigatore privato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, è fondamentale che tuteli i dati raccolti, i file e i documenti attraverso sistemi informatici sicuri che blocchino eventuali abusi o furti di informazioni come ad esempio le certificazioni informatiche. 

In questo senso la nostra Agenzia di Investigazioni di avvale della collaborazione di una struttura specializzata che vanta un’esperienza trentennale nel settore informatico.

L’esperto può comunicare quanto concerne l’attività di investigazione solo all’investigatore e/o al collaboratore nominativamente indicato nell’atto di incarico e/o al diretto interessato, preoccupandosi però di eliminare tutto il materiale conservato nella banca dati al termine del lavoro, seguendo le modalità di archiviazione indicate dall’Art.10 del GDPR.

Il materiale acquisito, viene successivamente organizzato in maniera tale da supportare la difesa e consegnato al committente sia in copia cartacea che elettronica.

Per questi ed altri suggerimenti non esitate a contattarci.
La nostra Agenzia Investigativa specializzata anche nel diritto di famiglia è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy. Opera su tutto il territorio regionale e nella penisola.

Contatta la nostra agenzia investigativa e sapremo darti i suggerimenti più opportuni.

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Registrare le conversazioni in auto è un reato

Registrare le conversazioni in auto è un reato

SULLE INVESTIGAZIONI FAI-DA-TE:

REGISTRARE LE CONVERSAZIONI IN AUTO E’ UN REATO

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

“Questo articolo è rivolto ancora una volta agli aspiranti investigatori privati fai da te

Ancora una volta dobbiamo tornare sull’argomento delle investigazioni fai-da-te e ogni volta dobbiamo ripetere sempre le medesime cose: per favore, dimenticate lo stereotipo dello 007

Riceviamo continue telefonate di potenziali clienti che ci chiedono se possibile mettere sotto controllo il telefono, ma c’è di più, anche peggio, ci chiedono se possibile spiare le conversazioni del coniuge mettendo di nascosto un registratore spia all’interno dell’auto.

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione finalmente ha messo la parola FINE a questo annoso argomento.
Commette reato chi, per spiare le conversazioni del coniuge, mette di nascosto un registratore spia nella sua auto: lo ha stabilito un’innovativa sentenza della Cassazione.

Il caso riguardava una moglie che aveva fatto collocare una microspia registratore nella macchina del marito per ottenere, secondo le sue modalità di pensiero, gli elementi di prova ai fini della dimostrazione del tradimento di quest’ultimo.

Finora, la Cassazione tendeva ad escludere che l’autovettura fosse un luogo di privata dimora e ci si chiedeva se spiare all’interno dell’auto fosse reato.
Dopo questa recentissima pronuncia, la risposta al quesito è molto chiara: mettere il registratore spia in auto diventa reato, anche se non è quello di intercettazione abusiva, bensì quello di violazione della riservatezza del domicilio, che riguarda in particolare la normativa sulla privacy.

Quindi cari aspiranti investigatori privati fai da te, siete avvisati, evitate di mettervi nei guai !

Innanzitutto, la sentenza ha chiarito che il reato commesso è quello di interferenze illecite nella vita privata, punito severamente con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni:
il registratore, così come le microspie o “cimici” di vario tipo, che si trovano comunemente sui siti internet (quando -per altro- non sono dei veri bidoni) sono sicuramente sconsigliati ai 007 improvvisati.

L’autovettura può ora essere considerata un luogo di privata dimora, dove cioè si svolgono momenti intimi di vita che debbono essere garantiti da interferenze illecite.

In questo modo, l’auto, anche se è parcheggiata sulla pubblica via, diventa un posto protetto in cui gli estranei non possono inserirsi per captare ed ascoltare ciò che accade, a prescindere da quali siano i contenuti delle conversazioni o gli atti che le persone compiono nell’abitacolo della vettura, atti intimi compresi.

Quindi, ancora un monito, una raccomandazione ai visitatori del nostro sito! Evitate di mettervi nei guai e soprattutto, non esitate a contattare la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia, personalmente, da donna, capisco tutte le esigenze e le problematiche che si verificano nel caso di un sospetto tradimento e ancora peggio di un tradimento,

Non esitate a contattarci, insieme troveremo la soluzione al vostro problema. Sapremo darvi le giuste indicazioni da seguire evitando le violazioni di legge e soprattutto dimenticate lo stereotipo dello 007

La nostra Agenzia Investigativa – specializzata nel diritto di famiglia – opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

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Si può spiare il telefono del convivente ?

Si può spiare il telefono del convivente ?

Spiare il telefono: si possono spiare gli SMS, le Chat, Whatsapp, i Social in genere del coniuge o del convivente ?

Sono elementi di prova da poter produrre in giudizio nel caso di una separazione con addebito ?

Queste ed altre domande, ci vengono sottoposte di continuo al momento del colloquio con i nostri clienti sia per un progetto di indagine e sia durante il corso delle indagini per infedeltà coniugale.

E’ ormai pacifico che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, è con tutta chiarezza una violazione gravissima che determina l’impossibilità da parte di uno dei due coniugi nella prosecuzione della convivenza ed è ormai altrettanto pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, a giustificare l’addebito della separazione sempre che venga dimostrata con l’acquisizione degli elementi di prova da parte della nostra Agenzia Investigativa.

A tale proposito, abbiamo scritto tantissimo sia per quanto riguarda i social e sia per quanto riguarda la messaggistica.

Talvolta, succede che il coniuge ad un certo punto si improvvisi “investigatore privato” e vada alla ricerca di messaggi /chat e quant’altro per incastrare- secondo lui e/o secondo lei il coniuge traditore.

Ma attenzione !!!!!!

E’ bene chiarire subito agli “aspiranti investigatori fai da te che se pensate di spiare il telefono di vostro marito o di vostra moglie con l’utilizzo improprio della password state commettendo un illecito penale che riguarda la fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico o telematico, mentre, andare a cercare l’email del presunto adultero e/o adultera concreta la fattispecie prevista dall’Articolo 616 ovvero:

“Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione fino a tre anni”

A vostro vantaggio vi è solo una possibilità che comporta l’apertura del telefono mobile solo se è stato lasciato incustodito all’interno delle mura domiciliari in costanza di matrimonio.

Fate molta attenzione! Perché spiare il telefono non è comuque mai una buona idea. Questa fattispecie andrà  infatti dimostrata nel corso del giudizio di separazione e sarà molto difficile che qualcuno creda nella liceità dell’acquisizione dei dati custoditi nella disponibilità di entrambi i coniugi.

Non esitate a contattarci sapremo darvi le giuste indicazioni.

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Come ottenere il risarcimento danni per infedeltà coniugale

Come ottenere il risarcimento danni per infedeltà coniugale

Il risarcimento dei danni per infedeltà coniugale: Come ottenerlo?

Una sentenza storica!

Con una sentenza storica, più precisamente, la numero 6598 del 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che la violazione del dovere coniugale di fedeltà non è solo ratificabile con l’addebito della separazione per colpa del coniuge infedele ma può dare adito al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore del coniuge che subisce l’infedeltà coniugale.

La domanda giudiziale

La domanda giudiziale,  nell’ordinamento giuridico italiano e, segnatamente, nel diritto processuale civile è la richiesta con cui una parte chiede ad un organo giurisdizionale l’emissione di provvedimento a sé  favorevole, iniziando così l’esercizio dell’azione legale

(fonte wikipedia)

La domanda giudiziale per la richiesta di risarcimento del danno da parte del coniuge che subisce la separazione e che viene tradito può avvenire anche senza che necessariamente vi sia stata pronuncia di addebito durante la separazione.

Sta di fatto che tali elementi di prova andranno acquisiti dalla nostra Agenzia Investigativa sia prima ed eventualmente durante la causa di separazione sempre che venga dimostrato che:
“la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale”

A questo punto si rende assolutamente necessaria l’attività investigativa svolta dalla nostra Agenzia e che sia finalizzata ad acquisire tutti gli elementi di prova affinché venga dimostrata la violazione di un diritto “costituzionalmente protetto”.

ll coniuge che ha subito l’infedeltà coniugale deve agire con un giudizio civile diverso rispetto a quello della causa di separazione.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni.

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