Revoca dell’assegno di mantenimento

Revoca dell’assegno di mantenimento

SEPARAZIONE TRA CONIUGI

QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

a cura di

Maria Elena Masile

Maria Elena Masile

CIIE – Criminologa

Investigatore Collaboratore Dipendente
Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine.

Vincitrice di Borsa di Studio per merito presso la Facultad de Derecho a San Cristobal de la Laguna.
Centro de Estudios Criminológicos de Canarias.

Maria Elena Masile

Matteo Giaime Diana

CIIE

Investigatore Collaboratore Tirocinante c/o Studio Masile
Dottore in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza;
Dottore magistrale in Relazioni  Internazionali.
Master Internazionale in Analisi scientifica del comportamento non verbale Tutor e supporter Università degli Studi Roma tre

Con una recentissima sentenza del 29 aprile 2024, la Corte d’Appello di Venezia ha negato l’assegno di divorzio ad una ex moglie di un imprenditore benestante.

Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che pur essendo una donna con titoli accademici nell’area dell’architettura, con uno sguardo mirato all’arredamento, durante il matrimonio, aveva preferito svolgere attività di tipo saltuarie senza sviluppare una posizione anche previdenziale che permettesse una tranquillità economica nel futuro.

Di questo argomento abbiamo già parlato in questo articolo 

Per la Corte, il fatto che il marito fosse titolare di diverse diverse aziende con ampi margini di guadagno avrebbe dovuto stimolare la moglie ad inserirsi in modo stabile e duraturo nelle imprese familiari di modo da potersi garantire una situazione economica stabile nel tempo.

Nonostante il supporto di tipo finanziario sostenuto per aiutarla ad avviare delle saltuarie iniziative personali questo non ha inciso sull’idea di futuro che essa stessa avrebbe dovuto sviluppare per il suo stesso sostentamento economico.

La Corte sentenzia che:

“(…) poiché non può essere dimostrato ciò a cui la moglie ha rinunciato durante il matrimonio in termini lavorativi ed economici per dedicarsi al marito ed alla figlia, essa non ha diritto all’assegno di mantenimento”.

Poiché la moglie ha vissuto per tredici anni un matrimonio senza figli e con un tenore di vita piuttosto elevato, avrebbe potuto coltivare e sviluppare diverse attività che entrassero e si allineassero con la preparazione e gli interessi da lei coltivati, per ciò ne è desumibile una libera scelta della moglie di non impegnarsi in uno sviluppo di questo tipo e che non sia stata realmente vincolata alla vita coniugale e familiare. Per la Corte manca la prova che la disparità economica tra i due sia stata dettata dalle scelte fatte dalla moglie a favore degli impegni familiari.

L’assegno di mantenimento non viene interpretato dalla giurisprudenza come un compenso del “lavoro svolto in casa” che va retribuito post matrimonio.

L’assegno viene messo a fuoco come compensazione di tipo economico che viene riconosciuta post matrimonio ma che non ci sarebbe stata se non fosse stata presa la decisione da parte di uno dei due coniugi di sacrificare la propria aspirazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia.

E’ la scelta di rinunciare alla carriera in favore della famiglia che fa maturare un ipotetico diritto all’assegno di mantenimento, in mancanza di questa scelta non vi è niente da compensare.
Una libera scelta di non lavorare non fa guadagnare alcun diritto sul piano sociale.

La visione dell’assegno di mantenimento in termini compensativi di una scelta interna al matrimonio ha la funzione di non assimilare l’assegno ad un semplice emolumento che possa trasformarsi in una dipendenza dall’altro capo.

La visione secondo la quale bisogna garantire lo stesso tenore di vita al coniuge più esposto economicamente anche al di là del matrimonio è ormai superata.

Al giorno d’oggi si preferisce sviluppare una autodisciplina e una autonomia di tipo lavorativo economico all’interno della vita coniugale tra marito e moglie. Questo offre numerosi vantaggi, oltre che alla vita psicosociale della coppia, anche una volta che la vita matrimoniale si dovesse, un domani, concludere.

E’ importante che ognuno si assuma le  proprie responsabilità delle scelte di vita senza fare conto su forme di assistenzialismo ingiustificate.

Se volete chiedere un parere al nostro Studio, specializzato nel diritto di famiglia, non esitate a contattarci, sapremo darvi le giuste indicazioni per risolvere il Vostro problema e soprattutto indirizzarVi verso la soluzione migliore.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola. 
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

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Revoca dell’assegno di mantenimento

Revoca dell’assegno di mantenimento

REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE:

CHE COSA E’ CAMBIATO?

A cura di Maria Elena Masile – Collaboratore Investigativo CIIE

La nuova interpretazione della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con una sua recente sentenza, ha dato una diversa interpretazione riguardo l’assegno di mantenimento in relazione ai rapporti degli ex coniugi.

Per la revoca dell’assegno divorzile era necessario dimostrare una convivenza stabile e quindi una coabitazione tra i partners ma non una semplice relazione sentimentale, degli ex coniugi. La cosiddetta convivenza more uxorio.

Con la nuova interpretazione della Suprema Corte di Cassazione vengono presi in considerazione anche i cambiamenti che intervengono nello stile di vita degli ex coniugi e quindi si considerano tutte le variazioni che possono comportare le abitudini nel nuovo rapporto di coppia.

Si tratta di una materia molto delicata e nella quale la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia può sicuramente essere di grande supporto ai suoi assistiti nell’acquisizione degli elementi di prova sui cambiamenti sociali che riguardano le nuove relazioni di coppia e che vengono valutati dalla giurisprudenza di merito rispetto al caso singolo ed al caso tipico.

L’assegno di mantenimento è regolato da norme precise, ma soprattutto in questo campo i cambiamenti nelle relazioni sociali hanno molto peso.

Con la nuova interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, non è più necessaria la convivenza stabile con coabitazione per la richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento.

Sarà sufficiente documentare e dimostrare l’esistenza di una relazione fissa che preveda un supporto reciproco tra i due partners. 

Il dovere del mantenimento viene meno anche se l’ex coniuge non convive sotto lo stesso tetto con il nuovo partner.

Molte coppie non convivono più per svariati motivi e per esigenze familiari diverse ad esempio come nel caso di coppie con lavori in città differenti.

Contattaci e richiedi una consulenza al nostro Studio; sapremo darti le giuste indicazioni.

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Lite tra coniugi, mai di fronte ai bambini

Lite tra coniugi, mai di fronte ai bambini

INFEDELTA’ CONIUGALE E DIRITTO DI FAMIGLIA:

LITE TRA CONIUGI, MAI DI FRONTE AI BAMBINI

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

“In famiglia a volte capita di sollevare i toni di una discussione e di finire per litigare in modo non molto ortodosso”

A questo proposito, abbiamo ritenuto opportuno offrire un prezioso contributo ai frequentatori nel nostro sito, i quali, ci pongono continuamente delle domande e poiché la nostra Agenzia Investigativa è specializzata nel diritto di famiglia oggi vogliamo esaminare gli aspetti di una autorevole sentenza del Tribunale di Oristano e più precisamente “Trib. Oristano sent. 8/02/2022 n. 65/2022”, questa sentenza è molto significativa in quanto ha posto l’accento su:

“chi turba le relazioni familiari per futili motivi mirando a sbriciolare la figura del coniuge o del compagno deve essere multato perché contribuisce a minare la stabilità dei minori.”

Quando i bambini assistono a questi spettacoli “poco gradevoli” sono portati a pensare le cose più strane ed il più delle volte non capiscono che cosa stia realmente accadendo.
Di fatto, la famiglia del “Mulino Bianco” non esiste; anche nelle coppie più affiatate capita di discutere.

Una giornata ‘no’, e uno scambio verbale un po’ più acceso, si può trasformare in una lite, quelle ‘normali’, non pensiamo a: “episodi estremi e di violenza, argomenti che, abbiamo già trattato nelle nostre news, proprio in tema di infedeltà coniugale e che può sfociare in violenza domestica, quindi, sempre purtroppo a discapito della donna”

La domanda che di solito si pongono i figli è:

  • perché la mamma ed il papà si comportano in questo modo?
  • Cosa sta succedendo?
  • Perché urlano in continuazione?

Non dimenticate che queste situazioni possono destabilizzare la crescita e l’equilibrio psico affettivo dei vostri figli.
La legge punisce questo tipo di atteggiamenti; che cosa rischiano i genitori che litigano davanti ai figli?

Il Tribunale di Oristano, con questa autorevole sentenza – ha ricordato che:

“chi turba le relazioni familiari per futili motivi mirando a sbriciolare la figura del coniuge o del compagno deve essere multato per aver minato la stabilità dei figli minori – in genere il coniuge o il compagno che subisce, nella maggior parte dei casi è sempre la donna “

Ormai è palese che la maggior parte dei femminicidi derivano da forme psico patologiche maschili.
Questo argomento lo tratterò in una delle prossime news, con molta probabilità, con una stimatissima avvocatessa che si occupa proprio di queste problematiche.

Ormai è palese che la maggior parte dei femminicidi derivano da forme psico patologiche maschili.
Questo argomento lo tratterò in una delle prossime news, con molta probabilità, con una stimatissima avvocatessa che si occupa proprio di queste problematiche.

I genitori che litigano di fronte ai figli commettono un reato?

Ecco il motivo del perché rivolgersi alla nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa molto chiaramente con una sentenza del 2018 (Cass. sent. n. 18833/2018)

Gli ermellini hanno stabilito che una furiosa lite davanti ai figli concreta delle fattispecie penalmente rilevanti come il reato di maltrattamento in famiglia, considerando che, il coniuge o il compagno che pone in  essere atti nei quali costringe i bambini a dovere assistere in un clima di paura ad un episodio di violenza, anche se sia esclusivamente verbale e non fisica.

“chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi” (art. 572 c.p.).

L’interpretazione della Suprema Corte di Cassazione è la seguente:

Il reato si può configurare anche quando il comportamento maltrattante non si sia tradotto in comportamenti vessatori, fisici o psicologici, rivolti direttamente verso la vittima, ma consista nel fare assistere il minore, quale  spettatore passivo, ai comportamenti violenti e offensivi attuati nei confronti di altra persona, in questo caso, verso l’altro genitore.

Il Tribunale di Oristano ha ribadito la legittimità dell’ammenda per i genitori che litigano davanti ai figli turbando, in questo modo, i rapporti familiari, in particolare quando si mira a distruggere la figura dell’altro coniuge o compagna/o

Il caso esaminato dal Tribunale di Oristano era relativo a un episodio che si potrebbe definire “classico”, vale a dire, l’infedeltà di un genitore che fa scatenare un putiferio tra le mura domestiche, con padre e madre che non  riescono a tenere separate le loro conflittualità e la responsabilità che hanno in qualità di genitori.

Ecco perché sarà indispensabile raccogliere gli elementi di prova al fine di dimostrare chi realmente ha posto in essere questa condotta lesiva, non solo nei confronti dei figli ma anche nei confronti del coniuge o del compagno/a.

Non esitare a contattarci, insieme troveremo la soluzione al tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa – specializzata nel diritto di famiglia – opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

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Affido dei figli minori

Affido dei figli minori

OGGI VOGLIAMO AFFRONTARE UNA PROBLEMATICA CHE SI VERIFICA NELLA COPPIA SUBITO DOPO LA SEPARAZIONE.

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA?

Iniziamo con l’analizzare le tre tipologie di affidamento

1) L’AFFIDAMENTO CONDIVISO

La regola, generalmente prevede che i figli debbano essere affidati a entrambi i genitori, il così detto affido condiviso.
Ove vi siano figli minori, come prevede il codice civile, “questi hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori”.
A tal fine, dovrebbero essere adottati i giusti provvedimenti valutando la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, il così detto principio ormai noto della bi genitorialità.

2) L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

Nel caso in cui il giudice decida che l’affidamento condiviso non sia opportuno e comunque nell’interesse del figlio minore, può disporre l’affidamento esclusivo ad solo uno dei genitori.
Talvolta, sono gli stessi genitori a richiedere l’affidamento esclusivo del figlio a uno solo di loro.
La nostra Agenzia Investigativa interviene quando l’affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore e quindi quando uno dei due genitori risulti evidentemente incapace di assumere tale ruolo.

La nostra Agenzia Investigativa, talvolta, è chiamata ad effettuare tutte le indagini che dimostrino che un genitore, da tutta una serie di comportamenti che pone in essere, risulta inidoneo ad assumere il ruolo di genitore.

Ad esempio:
  • Una educazione troppo autoritaria che può esplicitarsi con punizioni e grida
  • Forme gravi di trascuratezza, includendo incurie materiali ma anche affettive, come dimenticanze gravi, abbandono della scuola primaria
  • Condizioni socio-economiche molto disagiate, soprattutto, nel caso delle famiglie molto numerose con scarsa capacità di reddito.
  • Un ambiente inadeguato con conflittualità tra coniugi e/o ex compagni e quindi con instabilità del nucleo familiare originario.

La nostra Agenzia Investigativa, sarà chiamata a svolgere tutte le attività investigative che si ritengano necessarie 

3) L’AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO

Il 20 marzo 2014, il Tribunale di Milano, con una ordinanza innovativa, ha introdotto una nuova tipologia di affidamento denominata “ affidamento superesclusivo o rafforzato”.
Con questo provvedimento si è stabilito un principio secondo il quale un genitore, nel caso in cui si verifichino determinati requisiti, come ad esempio: lontananza materiale, irreperibilità, indisponibilità dell’altro genitore, può agire in giudizio al fine di richiedere non solo l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, come nel caso dell’affidamento
affidamento esclusivo, ma anche la possibilità di assumere tutte le decisioni di maggior importanza come ad esempio – salute, educazione, istruzione – senza dover  consultare l’altro genitore.

Per poter ottenere l’affidamento superesclusivo da parte del Tribunale bisognerà  necessariamente produrre in giudizio tutti gli elementi di prova, come si è detto, l’indisponibilità materiale del genitore, il mancato sostentamento, che rappresenta una fattispecie di reato, pertanto, a tale proposito interviene l’articolo 570 del Codice penale, che punisce le violazioni degli obblighi di assistenza familiare, questo vale anche quando il reato si consuma fuori dal matrimonio.
Anche la lontananza volontaria, purchè questa non sia determinata da fattori contingenti, ad esempio lontananza per motivi di lavoro.

E’ evidente infatti come, in presenza dei predetti requisiti sia fondamentale l’intervento della nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia che possa supportare l’altro coniuge nel poter ottenere le decisioni da parte dell’Autorità competente nell’interesse del figlio minore.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni per poter affrontare al meglio il tuo problema.

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Le nuove regole sul divorzio

Le nuove regole sul divorzio

LE NUOVE REGOLE SUL DIVORZIO: UN DURO COLPO PER LE DONNE

A cura di Maria Elena Masile – Collaboratore Investigativo CIIE

In caso di divorzio dal proprio marito, chi è casalinga potrebbe ricevere una brutta notizia.

Come abbiamo scritto in più di una occasione, ormai è noto a tutti che il divorzio, si differenzia dalla separazione consensuale o giudiziale. La sentenza di divorzio permette alla coppia di scrivere la parola fine al vincolo di coniugio.

Quale brutta notizia, potranno ricevere in futuro le casalinghe?

Scopriamo per quale motivo, in alcuni casi specifici, alle casalinghe non potrà più spettare  l’assegno di mantenimento.

Le nuove regole sul divorzio

Con il divorzio, entrano in gioco altre problematiche il riferimento, ovviamente, all’accordo degli ex coniugi per quanto riguarda la sfera economico/patrimoniale, quando uno dei due ex coniugi dovrà necessariamente provvedere al mantenimento del coniuge separato.

L’assegno divorzile o di mantenimento dovrà essere percepito dal coniuge con un reddito inferiore rispetto all’altro ma solo nel caso vi sia una discrasia reddituale, pertanto, in teoria, chi ha un reddito inferiore riceverà dall’ex partner un assegno per mantenere uno stile di vita consono a quello tenuto in costanza di matrimonio e questo anche in presenza di figli minori.

A tale proposito abbiamo affrontato l’argomento in più di una occasione nelle nostre news.

Rischi di perdere il mantenimento in questo caso particolare. La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione

Essere casalinghe, non basterà più per ricevere l’assegno divorzile

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa?

Nell’impianto probatorio che andremo a costruire insieme, dovremo dimostrare con dati di fatto e concreti che la casalinga ha rinunciato alla propria carriera professionale mediante una decisione condivisa con l’ex marito per badare alla casa ed ai figli minori.

Contattaci ed insieme troveremo la soluzione per dimostrare che Tu donna ti sei sacrificata per la casa e per i tuoi figli ed hai detto addio al lavoro. Insieme per le donne.

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