Determinazione dell’assegno di mantenimento

Determinazione dell’assegno di mantenimento

COME DETERMINARE E/O RIDETERMINARE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA

Entrambi i genitori siano essi coniugati o non, comunque, sono tenuti a mantenere entrambi i figli, siano questi maggiorenni o minorenni, sempre che non siano autosufficienti.

La nostra Agenzia Investigativa in più di una occasione è stata interpellata al fine di verificare lo stato di dipendenza economica dei figli maggiorenni per rideterminare, nell’eventualità fosse possibile, l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

E’ bene chiarire che le seguenti considerazioni valgono anche per il calcolo del mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio. I parametri che vengono individuati ed utilizzati per la determinazione dell’assegno di mantenimento in genere sono i seguenti.

Il mantenimento dei figli deve garantire non solo le esigenze di vitto ed alloggio, necessarie ad ogni essere umano, la giurisprudenza, ormai consolidata fa riferimento alla:
stabile organizzazione domestica”, e deve “rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.”
Quindi, sostenere il figlio nello sviluppo delle proprie inclinazioni, negli studi e nella formazione professionale

SUL TENORE DI VITA

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia ?

Il più delle volte accade che uno dei due coniugi voglia occultare, in tutto o in parte i propri redditi pur mantenendo un tenore di vita elevato.
E’ bene sapere che è fondamentale per la  determinazione della misura dell’assegno di mantenimento anche il tenore di vita vissuto dai figli quando i genitori erano ancora sposati o stabilmente conviventi.

Come individuare le capacità economiche dei genitori ?

A tale obbligo contribuisce anche la valutazione delle possibilità economiche dei genitori.
Insieme ad altri criteri che utilizza la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia andranno valutate oltre che le possibilità economiche dei genitori anche l’eventuale reddito occulto ed il patrimonio netto sia esso mobiliare e/o immobiliare, pertanto, il calcolo del reddito sarà determinato e/o rideterminato tra i parametri appena enunciati.

Il calcolo sarà determinato dalla proporzione tra questi due elementi.

LA PERMANENZA PRESSO I GENITORI

Sulla misura dell’assegno di mantenimento, incide il tempo trascorso stabilmente dal figlio con l’uno o con l’altro genitore.
Per il figlio collocato in via esclusiva o  prevalentemente presso la mamma e che frequenti il papà solo un giorno alla settimana, l’assegno di mantenimento versato dal padre avrà un importo superiore.
È infatti oggettivo come la permanenza stabile di un figlio presso un genitore comporti dei  costi quotidiani ordinari e straordinari superiori.

L’assegno di mantenimento quindi deve pareggiare il contributo tra i genitori.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

Contattaci e troveremo insieme la soluzione del problema nel rispetto delle leggi vigenti.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

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Truffe alle assicurazioni, frodi, assenteismo e malati immaginari

Truffe alle assicurazioni, frodi, assenteismo e malati immaginari

Truffe alle assicurazioni, frodi, assenteismo e malati immaginari che marinano il lavoro: pane quotidiano per Brunello Masile, un moderno 007 o se preferite l’evoluzione in scala regionale di Sherlock Holmes. Messi un po’ da parte i casi di infedeltà coniugale, che però restano nel menu professionale, il campo d’azione dei detective privati è legato oggi soprattutto alla difesa di enti e aziende da chi cerca di raggirarli con le tecniche più ingegnose e spavalde. È un settore professionale che non conosce crisi:«Siamo di fronte a un aumento esponenziale di questi casi, probabilmente dovuto alla crisi che attraversiamo» spiega Masile, che tra una sigaretta e l’altra e tra ampie volute di fumo che rimandano forse involontariamente al Philip Marlowe di Chandler, spiega come è riuscito ad incastrare l’ultimo operaio disonesto:«In questo mestiere non si improvvisa niente. Tutti i risultati raggiunti sono frutto di studio e attenzione ai particolari, perché un investigatore privato deve andare per strada e osservare. Non ci sono e non ci dovrebbero essere scorciatoie tecnologiche. Io e i miei collaboratori usiamo teleobiettivi, microcamere e registratori. Il resto è frutto del nostro intuito e della nostra preparazione». Un principio su tutti:«Ci vuole grande attenzione per la sfera di libertà delle persone – avverte Masile – data l’invasività e le conseguenze delle nostre indagini, solo una distorta interpretazione della giurisprudenza della Cassazione consente l’uso dei rilevatori GPS per localizzare la posizione dei soggetti che seguiamo». Le tracce però si seguono in strada:«Questo mestiere non si può fare stando comodamente seduti dietro una scrivania. Non a caso le intercettazioni sono assolutamente vietate».

Una laurea in giurisprudenza, specializzazione a Pisa e a Denver in Colorado con particolare riguardo all’investigazione penale a favore delle parti private su tecnica e metodologia della ricerca e del reperimento degli elementi di prova consentono a Masile di rappresentare un unicum nel panorama del mondo investigativo:«Solo l’estrema professionalizzazione ci consente di lavorare con questi risultati. Le infedeltà coniugali ad esempio, che seppur diminuite rappresentano sempre buona parte dei nostri incarichi, abbisognano anche di doti umane e di sensibilità, perché il cliente che viene da noi per un motivo simile è come se ci consegnasse un vaso rotto, i cui cocci noi dobbiamo aiutare a rimettere insieme. Ragion per cui in studio con me è presente anche una psicologa che aiuta i clienti in questi momenti estremamente delicati. Anche se sono ancora le donne in maggioranza a rivolgersi a noi per questo tipo di casi – continua Masile accendendo l’ ennesima sigaretta – attraverso anni di esperienza ho potuto notare un evoluzione del costume delle persone».

Dai sentimenti all’economia insomma:«La crisi ha cambiato le priorità» conferma l’investigatore. E l’operaio disonesto? «L’abbiamo incastrato attraverso una serie di pedinamenti e prove fotografiche che lo ritraevano in una smagliante forma mentre praticava il body-building, abbiamo evitato che l’ assicurazione sborsasse un risarcimento non dovuto». Elementare no?

La Nuova Sardegna – 29 agosto 2012

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Separazione: addebito per infedeltà

Separazione: addebito per infedeltà

Uno dei principali motivi per cui un matrimonio può naufragare sembrerebbe essere l’infedeltà coniugale.

Anche se, come più volte chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, spesso è proprio la crisi di coppia a determinare una successiva infedeltà.

Talvolta sono le incomprensioni o le incompatibilità di carattere che possono spingere a cercare fuori dalle mura domestiche un rapporto sentimentale appagante. Ma a volte il tradimento può essere scatenato semplicemente dalla stanchezza e dalla noia che subentrano all’interno di un rapporto di coppia che non si è stati in grado di mantenere vivo e interessante.

In linea teorica il coniuge tradito, in sede di separazione, può chiedere l’addebito della separazione a chi ha violato l’obbligo di fedeltà. Ma la possibilità di ottenere una pronuncia di addebito è tutt’altro che scontata.

Perché il giudice possa addebitare la separazione a carico del coniuge infedele è necessario dimostrare che il tradimento sia stato la causa della crisi matrimoniale e non il suo effetto. Se, pertanto, il tradimento interviene in un momento in cui il matrimonio è già in crisi non c’è motivo per addebitare la separazione al coniuge fedifrago.

La vicenda giudiziaria presa in esame dalla Corte vede come protagonista una coppia con quattro figli di cui due ancora minorenni.
In primo grado il Tribunale di Nuoro aveva respinto le reciproche richieste di addebito della separazione.
Il giudice aveva anche disposto l’affidamento delle minori alla madre assegnando alla donna la casa coniugale nonostante quest’ultima vivesse già da tempo altrove con un altro uomo.
La vicenda era piuttosto complessa perché oltretutto la casa coniugale era stata data in locazione dalla donna ad una società.

Il giudice aveva disposto a carico del marito l’obbligo di versare un mantenimento di € 5000 mensili per la moglie ed  € 700 mensili per le due figlie minorenni.

L’ex marito proponeva appello chiedendo che venisse dichiarato l’addebito della separazione alla moglie con conseguente eliminazione dell’assegno di mantenimento.

La Corte d’Appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame, addebitava la separazione alla donna, revocava l’assegnazione alla stessa dell’alloggio coniugale e l’assegno per il suo mantenimento. Disponeva anche l’affido congiunto ai genitori delle due figlie minorenni, con collocazione delle medesime presso la madre.

A questo punto la donna ricorreva in Cassazione facendo rilevare che erroneamente la Corte territoriale aveva fato risalire la crisi coniugale all’anno in cui la donna aveva intrapreso una relazione extraconiugale mentre nella realtà dei fatti la crisi coniugale era già da tempo in atto ed era stata determinata dal comportamento del marito che aveva reso la convivenza insopportabile a lei e ai figli a causa di continue vessazione, intimidazioni, liti e comportamenti prepotenti e prevaricatori manifestatisi fin dai primi anni del matrimonio.

Nell’atto difensivo si faceva rilevare che questi aspetti erano stati evidenziati dal Tribunale ed avevano trovato conferma in copiosi riscontri documentali.

In merito alle disposizioni testimoniali raccolte durante il procedimento, la donna faceva notare come le stesse avevano dimostrato che il rapporto matrimoniale si era già incrinato da tempo, molto prima del tradimento.

Insomma, secondo la ricorrente i giudici della Corte d’Appello avevano ricostruito la vicenda giudiziaria in maniera sbrigativa e superficiale, dando più una valutazione di tipo moralista e non aveva operata una preventiva valutazione comparativa delle condotte e dei rispettivi comportamenti tenuti dai coniugi.

Con riferimento all’affidamento delle figlie minori si censurava la statuita riforma del regime di affidamento delle figlie, ossia l’attuata opzione per il loro affidamento congiunto in luogo di quello esclusivo a lei stabilito dal Tribunale.

La donna contestava anche la revoca dell’assegnazione della casa coniugale.

La Suprema Corte con sentenza n. 7410 del 28 marzo 2014 faceva notare che in realtà la corte territoriale aveva correttamente valutato le risultanze probatorie da cui era emerso che nei primi mesi dell’anno 2003 (ossia quando la donna aveva intrapreso la relazione extraconiugale) non era in atto una crisi coniugale, né si erano manifestati dissapori. Di conseguenza la relazione extraconiugale si era inserita in un momento di normale vita coniugale.

Entrambi i coniugi avevano ammesse che tra la fine dell’anno 2002 e l’inizio dell’anno 2003 avevano concordato una interruzione di gravidanza e non vi era prova che tale decisione fosse stata una conseguenza di un contrasto tra coniugi, mentre la gravidanza stessa denunziava la costanza di normali rapporti di coppia.

Oltretutto una teste (la cameriera al servizio della famiglia) aveva riferito di aver ricevuto l’incarico di controllare con una telecamera l’eventuale ritorno a casa del marito e di avvisare la Signora che nel frattempo si trovava assieme al compagno nella camera da letto coniugale.

Per quanto riguarda la casa coniugale costituita da una villa con piscina sita in un prestigioso complesso edilizio di Roma, la revoca dell’assegnazione era stata motivata dal fatto che secondo quanto emerso nel corso del giudizio la donna viveva in un altro lussuoso immobile in compagnie del nuovo compagno ed era rientrata per breve tempo in possesso dell’immobile ma non lo aveva occupato con i figli, per cui era evidente che non intendesse destinare il bene ad abitazione familiare, ma unicamente da ricavare da esso un reddito.

Fonte:
Cassazione: Perché ci sia addebito per infedeltà del coniuge va stabilito quando il tradimento si inserisce nel mènage matrimoniale.

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