Affido dei figli minori

Affido dei figli minori

OGGI VOGLIAMO AFFRONTARE UNA PROBLEMATICA CHE SI VERIFICA NELLA COPPIA SUBITO DOPO LA SEPARAZIONE.

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA?

Iniziamo con l’analizzare le tre tipologie di affidamento

1) L’AFFIDAMENTO CONDIVISO

La regola, generalmente prevede che i figli debbano essere affidati a entrambi i genitori, il così detto affido condiviso.
Ove vi siano figli minori, come prevede il codice civile, “questi hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori”.
A tal fine, dovrebbero essere adottati i giusti provvedimenti valutando la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, il così detto principio ormai noto della bi genitorialità.

2) L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

Nel caso in cui il giudice decida che l’affidamento condiviso non sia opportuno e comunque nell’interesse del figlio minore, può disporre l’affidamento esclusivo ad solo uno dei genitori.
Talvolta, sono gli stessi genitori a richiedere l’affidamento esclusivo del figlio a uno solo di loro.
La nostra Agenzia Investigativa interviene quando l’affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore e quindi quando uno dei due genitori risulti evidentemente incapace di assumere tale ruolo.

La nostra Agenzia Investigativa, talvolta, è chiamata ad effettuare tutte le indagini che dimostrino che un genitore, da tutta una serie di comportamenti che pone in essere, risulta inidoneo ad assumere il ruolo di genitore.

Ad esempio:
  • Una educazione troppo autoritaria che può esplicitarsi con punizioni e grida
  • Forme gravi di trascuratezza, includendo incurie materiali ma anche affettive, come dimenticanze gravi, abbandono della scuola primaria
  • Condizioni socio-economiche molto disagiate, soprattutto, nel caso delle famiglie molto numerose con scarsa capacità di reddito.
  • Un ambiente inadeguato con conflittualità tra coniugi e/o ex compagni e quindi con instabilità del nucleo familiare originario.

La nostra Agenzia Investigativa, sarà chiamata a svolgere tutte le attività investigative che si ritengano necessarie 

3) L’AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO

Il 20 marzo 2014, il Tribunale di Milano, con una ordinanza innovativa, ha introdotto una nuova tipologia di affidamento denominata “ affidamento superesclusivo o rafforzato”.
Con questo provvedimento si è stabilito un principio secondo il quale un genitore, nel caso in cui si verifichino determinati requisiti, come ad esempio: lontananza materiale, irreperibilità, indisponibilità dell’altro genitore, può agire in giudizio al fine di richiedere non solo l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, come nel caso dell’affidamento
affidamento esclusivo, ma anche la possibilità di assumere tutte le decisioni di maggior importanza come ad esempio – salute, educazione, istruzione – senza dover  consultare l’altro genitore.

Per poter ottenere l’affidamento superesclusivo da parte del Tribunale bisognerà  necessariamente produrre in giudizio tutti gli elementi di prova, come si è detto, l’indisponibilità materiale del genitore, il mancato sostentamento, che rappresenta una fattispecie di reato, pertanto, a tale proposito interviene l’articolo 570 del Codice penale, che punisce le violazioni degli obblighi di assistenza familiare, questo vale anche quando il reato si consuma fuori dal matrimonio.
Anche la lontananza volontaria, purchè questa non sia determinata da fattori contingenti, ad esempio lontananza per motivi di lavoro.

E’ evidente infatti come, in presenza dei predetti requisiti sia fondamentale l’intervento della nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia che possa supportare l’altro coniuge nel poter ottenere le decisioni da parte dell’Autorità competente nell’interesse del figlio minore.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni per poter affrontare al meglio il tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol ed la protezione dei dati personali in materia di privacy.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

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Le nuove regole sul divorzio

Le nuove regole sul divorzio

LE NUOVE REGOLE SUL DIVORZIO: UN DURO COLPO PER LE DONNE

A cura di Maria Elena Masile – Collaboratore Investigativo CIIE

In caso di divorzio dal proprio marito, chi è casalinga potrebbe ricevere una brutta notizia.

Come abbiamo scritto in più di una occasione, ormai è noto a tutti che il divorzio, si differenzia dalla separazione consensuale o giudiziale. La sentenza di divorzio permette alla coppia di scrivere la parola fine al vincolo di coniugio.

Quale brutta notizia, potranno ricevere in futuro le casalinghe?

Scopriamo per quale motivo, in alcuni casi specifici, alle casalinghe non potrà più spettare  l’assegno di mantenimento.

Le nuove regole sul divorzio

Con il divorzio, entrano in gioco altre problematiche il riferimento, ovviamente, all’accordo degli ex coniugi per quanto riguarda la sfera economico/patrimoniale, quando uno dei due ex coniugi dovrà necessariamente provvedere al mantenimento del coniuge separato.

L’assegno divorzile o di mantenimento dovrà essere percepito dal coniuge con un reddito inferiore rispetto all’altro ma solo nel caso vi sia una discrasia reddituale, pertanto, in teoria, chi ha un reddito inferiore riceverà dall’ex partner un assegno per mantenere uno stile di vita consono a quello tenuto in costanza di matrimonio e questo anche in presenza di figli minori.

A tale proposito abbiamo affrontato l’argomento in più di una occasione nelle nostre news.

Rischi di perdere il mantenimento in questo caso particolare. La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione

Essere casalinghe, non basterà più per ricevere l’assegno divorzile

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa?

Nell’impianto probatorio che andremo a costruire insieme, dovremo dimostrare con dati di fatto e concreti che la casalinga ha rinunciato alla propria carriera professionale mediante una decisione condivisa con l’ex marito per badare alla casa ed ai figli minori.

Contattaci ed insieme troveremo la soluzione per dimostrare che Tu donna ti sei sacrificata per la casa e per i tuoi figli ed hai detto addio al lavoro. Insieme per le donne.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola. 
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

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Determinazione dell’assegno di mantenimento

Determinazione dell’assegno di mantenimento

COME DETERMINARE E/O RIDETERMINARE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA

Entrambi i genitori siano essi coniugati o non, comunque, sono tenuti a mantenere entrambi i figli, siano questi maggiorenni o minorenni, sempre che non siano autosufficienti.

La nostra Agenzia Investigativa in più di una occasione è stata interpellata al fine di verificare lo stato di dipendenza economica dei figli maggiorenni per rideterminare, nell’eventualità fosse possibile, l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

E’ bene chiarire che le seguenti considerazioni valgono anche per il calcolo del mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio. I parametri che vengono individuati ed utilizzati per la determinazione dell’assegno di mantenimento in genere sono i seguenti.

Il mantenimento dei figli deve garantire non solo le esigenze di vitto ed alloggio, necessarie ad ogni essere umano, la giurisprudenza, ormai consolidata fa riferimento alla:
stabile organizzazione domestica”, e deve “rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.”
Quindi, sostenere il figlio nello sviluppo delle proprie inclinazioni, negli studi e nella formazione professionale

SUL TENORE DI VITA

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia ?

Il più delle volte accade che uno dei due coniugi voglia occultare, in tutto o in parte i propri redditi pur mantenendo un tenore di vita elevato.
E’ bene sapere che è fondamentale per la  determinazione della misura dell’assegno di mantenimento anche il tenore di vita vissuto dai figli quando i genitori erano ancora sposati o stabilmente conviventi.

Come individuare le capacità economiche dei genitori ?

A tale obbligo contribuisce anche la valutazione delle possibilità economiche dei genitori.
Insieme ad altri criteri che utilizza la nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia andranno valutate oltre che le possibilità economiche dei genitori anche l’eventuale reddito occulto ed il patrimonio netto sia esso mobiliare e/o immobiliare, pertanto, il calcolo del reddito sarà determinato e/o rideterminato tra i parametri appena enunciati.

Il calcolo sarà determinato dalla proporzione tra questi due elementi.

LA PERMANENZA PRESSO I GENITORI

Sulla misura dell’assegno di mantenimento, incide il tempo trascorso stabilmente dal figlio con l’uno o con l’altro genitore.
Per il figlio collocato in via esclusiva o  prevalentemente presso la mamma e che frequenti il papà solo un giorno alla settimana, l’assegno di mantenimento versato dal padre avrà un importo superiore.
È infatti oggettivo come la permanenza stabile di un figlio presso un genitore comporti dei  costi quotidiani ordinari e straordinari superiori.

L’assegno di mantenimento quindi deve pareggiare il contributo tra i genitori.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

Contattaci e troveremo insieme la soluzione del problema nel rispetto delle leggi vigenti.

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L’investigatore privato può far annullare l’assegno di mantenimento?

L’investigatore privato può far annullare l’assegno di mantenimento?

“Il tribunale … dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”

 

Tale diritto sussiste fintantoché il beneficiario non passi a nuove nozze oppure venga dimostrata la convivenza con un altro coniuge.

In questo caso lo Studio Masile Investigazioni si occupa dell’acquisizione degli elementi di prova al fine di dimostrare la reale convivenza. In una recente sentenza della Corte d’Appello di Cagliari è stata depositata nell’interesse del reclamante la relazione investigativa redatta dallo Studio di consulenza di Investigazioni Private del dott. Brunello Masile attestante la convivenza stabile tra due coniugi; tale relazione non è mai stata contestata, neppure genericamente, dall’odierna appellante

= PER QUESTI MOTIVI =

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese di giudizio.

Differenze con l’assegno di mantenimento nella separazione

L’assegno divorzile ha una disciplina diversa rispetto all’assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale. La differenza tuttavia non è soltanto terminologica, ma sostanziale.
I presupposti dell’assegno di mantenimento sono quelli legati all’esistenza del vincolo coniugale non ancora cessato, e quindi alla sussistenza di un vincolo di coniugio, con il divorzio, la situazione cambia.
I coniugi infatti sono sono più tali, e ciò ha rilievo soprattutto in riferimento a quel criterio di “tenore di vita” quasi mai messo in discussione per l’assegno di  mantenimento in sede di separazione, mentre è oggetto di vivace dibattito nell’ambito dei criteri di quantificazione dell’assegno divorzile.

I presupposti dell’assegno divorzile

Il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile, devono oggi essere valutati sulla base dei seguenti fattori:
1) Le rispettive condizioni economiche e patrimoniali;
2) Il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Tale elemento, prima rientra oggi a pieno titolo quale elemento per la quantificazione dell’assegno;
3) Il contributo effettivo che il coniuge richiedente ha dato alla vita patrimoniale, l’eventuale e conseguente sacrificio “delle aspettative professionali e reddituali del coniuge richiedente”;
4) La durata del rapporto matrimoniale;
5) Le potenzialità professionali e reddituali al termine della vita di matrimonio, anche in considerazione dell’età di chi richiede l’assegno e più in generale del mercato del lavoro. Questo criterio deve poi essere calato nel contesto sociale all’interno del quale i coniugi vivono ed hanno vissuto.

In relazione al punto (1)
Per l’individuazione dei predetti fattori, la Cassazione cita in particolare l’articolo 3 della Costituzione in riferimento all’effettività del principio di uguaglianza.

Come precisato dalla Cassazione, il principio di uguaglianza sostanziale si declina anche nei suoi aspetti legati alla vita familiare e matrimoniale, come del resto recita l’articolo 29 della nostra Carta Costituzionale.

La perdita del diritto a percepire l’assegno divorzile

Il diritto a percepire l’assegno divorzile cessa quando il coniuge che lo percepisce passa a nuove nozze.

La giurisprudenza più recente in tema di perdita del diritto dell’assegno divorzile, chiarisce come anche in caso di convivenza con il nuovo partner tale diritto venga meno. La convivenza deve tuttavia essere stabile e non temporanea: è sufficiente la prova in ordine ad un periodo di convivenza stabile protrattasi per un arco di tempo rilevante successivo al divorzio, da qui la necessità delle indagini investigative.

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