Affido dei figli minori

Affido dei figli minori

OGGI VOGLIAMO AFFRONTARE UNA PROBLEMATICA CHE SI VERIFICA NELLA COPPIA SUBITO DOPO LA SEPARAZIONE.

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA?

Iniziamo con l’analizzare le tre tipologie di affidamento

1) L’AFFIDAMENTO CONDIVISO

La regola, generalmente prevede che i figli debbano essere affidati a entrambi i genitori, il così detto affido condiviso.
Ove vi siano figli minori, come prevede il codice civile, “questi hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori”.
A tal fine, dovrebbero essere adottati i giusti provvedimenti valutando la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, il così detto principio ormai noto della bi genitorialità.

2) L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

Nel caso in cui il giudice decida che l’affidamento condiviso non sia opportuno e comunque nell’interesse del figlio minore, può disporre l’affidamento esclusivo ad solo uno dei genitori.
Talvolta, sono gli stessi genitori a richiedere l’affidamento esclusivo del figlio a uno solo di loro.
La nostra Agenzia Investigativa interviene quando l’affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore e quindi quando uno dei due genitori risulti evidentemente incapace di assumere tale ruolo.

La nostra Agenzia Investigativa, talvolta, è chiamata ad effettuare tutte le indagini che dimostrino che un genitore, da tutta una serie di comportamenti che pone in essere, risulta inidoneo ad assumere il ruolo di genitore.

Ad esempio:
  • Una educazione troppo autoritaria che può esplicitarsi con punizioni e grida
  • Forme gravi di trascuratezza, includendo incurie materiali ma anche affettive, come dimenticanze gravi, abbandono della scuola primaria
  • Condizioni socio-economiche molto disagiate, soprattutto, nel caso delle famiglie molto numerose con scarsa capacità di reddito.
  • Un ambiente inadeguato con conflittualità tra coniugi e/o ex compagni e quindi con instabilità del nucleo familiare originario.

La nostra Agenzia Investigativa, sarà chiamata a svolgere tutte le attività investigative che si ritengano necessarie 

3) L’AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO

Il 20 marzo 2014, il Tribunale di Milano, con una ordinanza innovativa, ha introdotto una nuova tipologia di affidamento denominata “ affidamento superesclusivo o rafforzato”.
Con questo provvedimento si è stabilito un principio secondo il quale un genitore, nel caso in cui si verifichino determinati requisiti, come ad esempio: lontananza materiale, irreperibilità, indisponibilità dell’altro genitore, può agire in giudizio al fine di richiedere non solo l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale, come nel caso dell’affidamento
affidamento esclusivo, ma anche la possibilità di assumere tutte le decisioni di maggior importanza come ad esempio – salute, educazione, istruzione – senza dover  consultare l’altro genitore.

Per poter ottenere l’affidamento superesclusivo da parte del Tribunale bisognerà  necessariamente produrre in giudizio tutti gli elementi di prova, come si è detto, l’indisponibilità materiale del genitore, il mancato sostentamento, che rappresenta una fattispecie di reato, pertanto, a tale proposito interviene l’articolo 570 del Codice penale, che punisce le violazioni degli obblighi di assistenza familiare, questo vale anche quando il reato si consuma fuori dal matrimonio.
Anche la lontananza volontaria, purchè questa non sia determinata da fattori contingenti, ad esempio lontananza per motivi di lavoro.

E’ evidente infatti come, in presenza dei predetti requisiti sia fondamentale l’intervento della nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia che possa supportare l’altro coniuge nel poter ottenere le decisioni da parte dell’Autorità competente nell’interesse del figlio minore.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni per poter affrontare al meglio il tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol ed la protezione dei dati personali in materia di privacy.

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L’affido condiviso, cos’è e come funziona

L’affido condiviso, cos’è e come funziona

AFFIDO CONDIVISO, COS’E’ E COME FUNZIONA

a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, Presidente dell’Associazione Mamme Papà Separati Sardegna

Mi è capitato spesso di ricevere in studio dei genitori separati che chiedevano di avere l’affido condiviso dei figli minori, così da tenere i figli pari tempo con l’altro genitore e,  conseguentemente, non versare alcun assegno di mantenimento.
Detta domanda è errata in quanto frutto di una cattiva interpretazione della legge sull’affido dei figli.

È quindi opportuno chiarire cos’è e come funziona l’affido dei minori nel nostro ordinamento.

Premesso che l’istituto dell’affido non riguarda i figli maggiorenni, è importante ricordare che è preciso dovere dei genitori prendere le decisioni sull’educazione, sulle cure, sulla scuola, indirizzo religioso, e su tutte le questioni rilevanti della vita dei minori.

Quindi, l’affido condiviso è la capacità di assumere in condivisione fra i genitori tutte le decisioni inerenti la crescita e lo sviluppo del figlio minore fino a quando quest’ultimo non avrà computo 18 anni.
Fino a quell’età entrambi i genitori sono chiamati a decidere congiuntamente, cioè insieme, tutte le decisioni inerenti la vita del minore, quali, l’indirizzo scolastico, quello religioso, ecc.

A nessun genitore è dato il diritto di assumere decisioni importanti senza il consenso dell’altro genitore.
È chiaro che il disposto normativo presuppone che vi sia un corretto e rispettoso dialogo fra i genitori separati. Per assumere le importanti decisioni sulla vita dei figli, deve esserci un confronto costruttivo fra genitori.
Purtroppo, questo non sempre accade. Spesso i genitori che si separano sono animati da sentimenti negativi, desideri di vendetta o riscatto e, soprattutto, non dialogano fra loro. In questo contesto è difficile, se non impossibile, condividere le scelte educative dei figli. Anzi, non di rado ho visto delle decisioni assunte da un genitore senza alcun rispetto per i figli ma prese unicamente per fare un dispetto all’altro genitore. Non c’è bisogno di aggiungere che detta condotta è censurabile sotto tutti i profili.
Nella crescita ed educazione di un minore è fondamentale anche la coabitazione, perché l’interno delle mura domestiche rappresenta il primo e più importante esempio educativo per un figlio. Quest’ultimo assorbe e riporta l’esempio ricevuto in casa. Quindi, nel caso di famiglia unita, il minore seguirà il duplice esempio del padre e della madre, mentre nel caso di genitori separati e non collaborativi il piccolo avrà il prevalente esempio del solo genitore convivente.
A tal proposito, deve evidenziarsi che benchè la riforma normativa abbia introdotto la regola generale dell’affido condiviso, i casi di affido esclusivo sono rari, la legge nulla dice sul luogo in cui il minore dovrà vivere materialmente.
Preso atto di questa lacuna, la giurisprudenza ha creato la figura del genitore collocatario, ossia del genitore presso il quale il minore dovrà risiedere in modo prevalente e presso il quale avrà la residenza anagrafica.
Il giudice, quindi, è chiamato a decidere presso quale genitore il minore dovrà soggiornare in via prevalente.
Pertanto, riportandoci alla premessa iniziale, bisogna ricordare che affidamento condiviso non significa necessariamente tenere i figli al 50% per ciascun genitore. Anzi, nella maggior parte dei casi ciò non avviene, il minore sarà collocato, ossia risiederà, in via permanente presso un genitore, lasciando all’altro il diritto di fargli visita secondo le regole che verranno disposte dal giudice.
Si è accennato al fatto che solo di rado il giudice dispone l’affido esclusivo in quanto vige la regola generale dell’affido condiviso. Tuttavia, se il giudice ravvede determinate condizioni lesive per l’interesse del minore, egli potrà affidare i figli minori ad un solo genitore.

Ad esempio, se un genitore vive lontano dal figlio e lo vede raramente, se ha trascurato i propri doveri educativi e di mantenimento verso il figlio, se si è disinteressato del figlio, omettendo di frequentarlo, se si è reso responsabile di condizionamenti negativi sul figlio nei confronti dell’altro genitore, se impedisce all’altro di svolgere i propri compiti genitoriali, se impedisce il rapporto tra il figlio e l’altro genitore.
Ovviamente in questo caso, il giudice deve motivare le ragioni in base alle quali ha disposto l’affidamento esclusivo.

Detta decisione comporta che il genitore escluso dall’affido non avrà alcun potere decisorio sulle scelte del figlio che verranno assunte dal solo genitore affidatario.
Tuttavia, il genitore escluso dall’affido è comunque obbligato all’osservanza dei doveri verso il figlio.
Egli dovrà ugualmente provvedere al mantenimento dei figli e dovrà vigilare sulle scelte dell’altro genitore.
Il genitore che intendesse chiedere l’affido esclusivo dovrà rivolgersi al giudice mediante l’assistenza di un avvocato competente in materia.
Il compito di quest’ultimo è fondamentale in quanto, l’avvocato deve valutare se sussistono le condizioni per la domanda e sconsigliare detta richiesta se questa è contraria all’interesse del minore.

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