La verifica del piano genitoriale

La verifica del piano genitoriale

LA VERIFICA DEL PIANO GENITORIALE

Brevi riflessioni sulla prossima istituzione del tribunale unico per la famiglia e le persone

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

L’istituzione del Tribunale Unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stata fissata per il 28 febbraio 2023.

Entro questa data il Governo dovrà varare quelle norme transitorie e di coordinamento indispensabili per la gestione dei processi ancora pendenti.
Le sezioni circondariali assumeranno le competenze assegnate al tribunale per i minorenni e quindi:

  • riconoscimento/disconoscimento di figli,
  • separazioni,
  • divorzi,
  • affidamento di figli nati fuori dal matrimonio

Tra le materie di nuova attribuzione vi sarà la decadenza della responsabilità genitoriale, il riconoscimento dei figli nati da relazioni parentali, l’azione degli ascendenti per mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, l’affido temporaneo del minore, l’autorizzazione al matrimonio del minore, l’amministrazione del patrimonio del minore e la continuazione nell’esercizio dell’impresa.

La riforma andrà a incidere sulle regole applicabili ai processi che si celebreranno innanzi al tribunale unico e uniformandole sotto un unico procedimento. Non esisterà differenza tra procedimenti disciplinati dal codice per quanto riguarda la separazione ed il divorzio.

Questo argomento lo abbiamo già trattato nella nostra new sulla riforma Cartabia

Alla luce dell’entrata in vigore del Tribunale del Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, vogliamo soffermarci su alcune brevi riflessioni, una delle quali, riguarda proprio la verifica del piano genitoriale.

Le innovazioni processuali e le indagini della nostra Agenzia Investigativa, Il piano genitoriale

Alcuni nostri assistiti ci contattano per  verificare se durante la turnazione, in caso di affido condiviso, uno dei coniugi rispetti le prescrizioni relative al provvedimento del Giudice, e quindi, la frequentazione della scuola, le attività ludiche e quant’altro possa essere utile ai fini della crescita dei minori figli.

Il piano Genitoriale

La novità importantissima, è il deposito del così detto “piano genitoriale”

Cosa è il piano genitoriale?

Il piano genitoriale dovrà essere strutturato descrivendo con esattezza gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, oltre che alle vacanze normalmente godute, in questo caso la nostra Agenzia Investigativa, specializzata nelle indagini familiari si occuperà della verifica dell’esatto adempimento del piano genitoriale. 

Il mancato adempimento del piano genitoriale potrebbe favorire l’affido prevalente e/o esclusivo ad uno dei due coniugi

A garanzia degli interessi dei minori, il Giudice potrà disporre, anche d’ufficio, la nomina di un curatore speciale proprio per la verifica dell’esatto adempimento del piano genitoriale. Sarà un processo più giusto che garantirà i diritti dei minori ma soprattutto del coniuge più debole.

Contattaci e verremo incontro a tutte le tue esigenze.

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Gli elementi di prova a carico del coniuge che tradisce

Gli elementi di prova a carico del coniuge che tradisce

“Non tutti sanno che con l’addebito della separazione si può ottenere l’esonero dal pagamento dell’assegno di mantenimento ma solo quando viene dimostrato che l’infedeltà coniugale è stata il motivo determinante che ha compromesso il matrimonio”

Gli elementi di prova: come si dimostra l’infedeltà coniugale nella causa di separazione ?

Sugli elementi di prova relativi al tradimento nel matrimonio si è scritto tantissimo, purtroppo, non è mai stata data la giusta importanza al ruolo fondamentale che ricopre l’investigatore privato e talvolta, banalizzando anche l’argomento.

Il tradimento può essere dimostrato con diversi strumenti che se introdotti nel corso del giudizio e, quindi dimostrando L’infedeltà che comporta poi l’addebito della separazione, si può ottenere l’esonero dal versamento dell’assegno di mantenimento ma solo quando viene dimostrato che l’infedeltà sia stata il motivo determinante che ha compromesso il matrimonio.

Nel nostro ordinamento giuridico e quindi nel processo civile è presente un principio rigido che gli studiosi del diritto civile chiamano “tipicità delle prove”.

Gli elementi di prova che possono essere depositati nel corso del giudizio civile sono quelli che il nostro ordinamento ha previsto e non altri.

Le prove documentali

Si potrebbe trattare di una lettera di ammissione del tradimento che si concreta magari in una lettera d’amore che viene reperita dal coniuge nel domicilio coniugale, questa lettera potrebbe essere un elemento di prova documentale.

Per esempio non è una prova documentale una fotocopia o un’email semplice, non certificata, ma la stampa di chat acquisita su un comune social network ha valore probatorio.

Vedi a tal proposito questo nostro articolo

Queste produzioni istruttorie hanno valore di prova se non sono contestate dalla controparte, tuttavia, le contestazioni non possono essere semplici e/o generiche, senza motivare le ragioni, al contrario, bisogna fornire al giudice delle valide giustificazioni per poter supportare la contestazione, ad esempio, la testimonianza costituisce l’elemento di prova necessario per confermare il fatto.

Gli elementi di prova: le fotografie e la relazione sulle indagini svolte dall’investigatore privato

In una recente sentenza il Tribunale di Milano, ha motivato che la foto del detective che ritrae uno dei due coniugi durante una indagine per infedeltà coniugale (in ossequio alla legge sulla privacy ndr), se non viene contestata dalla controparte fa piena prova senza bisogno di altre indagini o prove testimoniali.

A tale proposito si veda il nostro articolo su l’assegno divorzile

In questo articolo si fa un espresso riferimento ad una sentenza del 2020 della Corte d’Appello di Cagliari che richiama appunto la sentenza del Tribunale di Milano.

Corte d’Appello di Cagliari:
è stata depositata nell’interesse del reclamante la relazione investigativa redatta dallo Studio di consulenza di Investigazioni Private del dott. Brunello Masile attestante la convivenza stabile tra due coniugi; tale relazione non è mai stata contestata, neppure genericamente, dall’odierna appellante

= PER QUESTI MOTIVI =

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese di giudizio.

Ai sensi dell’articolo 115 del codice di procedura civile, la non contestazione specifica costituisce un comportamento rilevante, che vincola il giudice a ritenere quell’elemento di fatto acquisito e provato senza potere più effettuare altri controlli probatori.

Gli elementi di prova: la relazione dell’Investigatore Privato

Se il rapporto investigativo diventa oggetto di conferma attraverso escussione testimoniale dell’investigatore privato, costituisce la prova vera della dichiarazione orale del testimone. Il teste può deporre esclusivamente su fatti avvenuti in sua presenza o dei quali abbia conoscenza diretta.

Attenzione ai falsi testimoni o alle testimonianze inutili

Un consiglio che diamo ai nostri clienti in sede di conferimento dell’incarico professionale è quello di non inventarsi testimoni!

Ad esempio, non si può dire di essere venuto a conoscenza del tradimento perché glielo ha confidato un amico della parte in giudizio, attraverso la cosiddetta testimonianza indiretta oppure, ancora peggio il testimone dice di avere saputo del tradimento perché gli è stato riferito a loro volta da altri soggetti. Questa è una circostanza che non viene presa in alcuna considerazione.

Contattate la nostra Agenzia Investigativa per una consulenza e sapremo darvi le giuste indicazioni per acquisire tutti gli elementi di prova necessari. 

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Come scoprire se il partner ti tradisce

Come scoprire se il partner ti tradisce

Cosa c’è dietro ad un tradimento e come affrontarlo?
Una sola regola: evitate le “indagini fai da te”!

Con questo articolo vogliamo dare un taglio diverso rispetto a quello che in genere viene indicato come un problema irrisorio, in particolare quando si sente banalizzare da taluni, ma non da tutti, il problema dell’infedeltà coniugale.

Il tradimento è un’esperienza dolorosa e drammatica per il rapporto di coppia. Vengono minate tutte le basi tra i partners, la fiducia, l’intimità, la condivisione, il rispetto.
E’ molto difficile per una coppia tentare di sopravvivere ad un evento così difficile ma soprattutto affrontare e gestire tutte le implicazioni che questo comporta e ovviamente le sue conseguenze che talvolta possono sfociare in una separazione con contestuale trauma per il partner che subisce e per i figli.

Le motivazioni relative al tradimento sono estremamente complesse e molteplici, in genere si tradisce, perché i propri bisogni e desideri profondi non sono più gli stessi.

Mancanza di comunicazione circa emozioni, sentimenti, esigenze, paure, talvolta, il subentrare della routine, circostanze di vita, delusioni reciproche e risentimenti possono allontanare i partners che non riescono più ad avere un livello adeguato di comunicazione e di soddisfacimento nella relazione di coppia.

Che cosa succede nel rapporto di coppia ?

Questa insoddisfazione, che riguarda la coppia, ma anche se stessi, non trova più espressione in una comunicazione genuina e quindi non ci si confronta più sulle dinamiche e sui stili di vita, ma svia sul piano del comportamento, con la ricerca di una “valvola di sfogo” all’esterno del proprio ménage.

I primi segnali di un tradimento
  • Noia, bisogno di evasione dalla routine;
  • Insoddisfazione sul piano emotivo e sessuale, sentirsi trascurati dal partner;
  • Rabbia verso il partner per qualche episodio accaduto anche verso alcuni prossimi congiunti e quindi il bisogno di riscoprirsi, mettersi alla prova;
  • Il bisogno di emozioni forti;
  • Il piacere nella trasgressione;
  • Momenti di vita critici come ad esempio l’inizio del matrimonio o della convivenza;
  • La nascita di un figlio e quindi il ripristino dell’attività sessuale;
  • Cambiamenti lavorativi o sociali;
  • Crisi di “mezza età”
Perché ci si rivolge alla nostra Agenzia Investigativa ?

E’chiaro che quando ci si rivolge alla nostra Agenzia Investigativa si ha il sospetto che il partner abbia una relazione clandestina. La prima cosa che sconsigliamo ad un Cliente che si approccia alle indagini relative alla infedeltà coniugale è sicuramente quella di evitare le così dette: “indagini fai da te”.
Le indagini fai da te, talvolta, compromettono l’intera attività investigativa che poi si andrà a fare in seguito, soprattutto se il partner si sente “indagato” con continue domande.

Un punto che vogliamo affrontare riguarda essenzialmente il fatto molti clienti si sentono in colpa perché pensano che sia un atto deplorevole nei confronti del proprio partner.
Questo è un concetto assolutamente errato. Nella casistica della nostra Agenzia Investigativa, in cinquant’anni di professione, abbiamo potuto verificare, in tantissime occasioni, che sapere se il proprio partner ha una relazione con un terzo o meno ha comportato la risoluzione del problema.
Il giusto supporto talvolta può essere fondamentale per la “ricostruzione” del rapporto di coppia.

Non esitate a contattarci per una semplice consulenza o per un progetto d’indagine, sapremo darvi il giusto supporto per affrontare il problema.

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Iscriversi ad un sito di incontri è tradimento ?

Iscriversi ad un sito di incontri è tradimento ?

Cosa comporta iscriversi ad un sito di incontri e come scoprire il tradimento virtuale

Da una attenta analisi delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione ci si trova a dover affrontare il problema del tradimento virtuale, quello che si concretizza attraverso una semplice chat online o l’iscrizione a un sito di incontri.

I social network, in particolare i siti d’incontri, hanno favorito le conoscenze e quindi le relazioni che vengono sottaciute al coniuge e/o al compagno o alla compagna.

Secondo l’orientamento della Suprema Corte basterebbe la creazione di un profilo utente per subire l’addebito, in quanto si tratta di una vera e propria “violazione degli obblighi di fedeltà imposti dal codice civile, da parte del marito o della moglie intenti alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet”

La Cassazione è “tranchant”, definisce l’iscrizione a siti d’incontri una vera e propria circostanza atta a: “compromettere inequivocabilmente la fiducia tra i coniugi e quindi a provocare la crisi matrimoniale che sfocia nella separazione”.

Cosa comporta e come scoprire il tradimento virtuale

Si rischia la separazione con addebito? Assolutamente si!

La Cassazione ripercorre a ritroso tutte le proprie precedenti sentenze nelle quali sancisce il principio che: “non è necessario un atto sessuale per poter parlare di tradimento: basta essere iscritti in un sito d’incontri on line per essere considerati dei traditori dell’obbligo di fedeltà e subire l’addebito”.

Ciò che conta è quella che viene denominata infedeltà apparente anche se non si estrinseca in un comportamento materiale ma è tale da ingenerare il sospetto e quindi provocare la crisi matrimoniale che potrebbe sfociare poi in una separazione tra coniugi.

Durante il colloquio preliminare con il nostro assistito e quindi nella fase denominata progetto di indagine (vedi sul punto la nostra news su: quanto costa un investigatore privato) consigliamo una serie di strategie al fine di individuare e acquisire gli elementi di prova che riguardano il tradimento virtuale.

Contatta la nostra agenzia investigativa e sapremo darti i suggerimenti più opportuni.

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Il Sexting

Il Sexting

Il Sexting, divenuto una vera e propria moda, può essere causa di una separazione con addebito ?

Che cosa è il sexting?

”Il termine sexting, derivato dalla fusione delle parole inglesi sex (sesso) e texting (inviare messaggi elettronici), è un neologismo utilizzato per indicare l’invio di messaggi, testi, video e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite internet” (Fonte Wikipedia)

Il tradimento virtuale, nella fattispecie il sexting, è causa di addebito della separazione anche se non sfocia in una relazione sessuale ?

Potrebbe capitare che tua moglie o tuo marito ti abbiano scoperto mentre chattavi con una donna o con uomo che magari hai visto solo una volta oppure che non hai mai visto né conosciuto.
Anche se si tratta solo di una relazione via chat va precisato che affinchè si verifichi il sexting il contenuto deve essere fortemente erotico.
Al momento non affronteremo il discorso del reato di sexting è una problematica di cui ci occuperemo in un altro contesto, in quanto riguarda la consulenza criminologica e/o personologica.

Per quanto riguarda il Sexting, non è la prima volta che gli ermellini si trovano a dover affrontare il problema del tradimento virtuale, ovvero anche quello dell’iscrizione sui social network.
I Giudici della Suprema Corte, pertanto, sono giunti alla conclusione che anche il tradimento virtuale, nella fattispecie, il sexting può essere causa di addebito della separazione e contestuale risarcimento del danno.

I coniugi hanno l’obbligo di fedeltà reciproca, un dovere che nasce per legge in un modo automatico in seguito al matrimonio.
Nonostante possa sembrare un evento scontato comune a qualunque coppia unita sentimentalmente, in realtà la legge impone espressamente quest’obbligo esclusivamente alle coppie sposate.

Difatti, la fedeltà non va intesa in senso di semplice astinenza dai rapporti sessuali extraconiugali, ma consiste in un concetto più ampio e circoscritto e quindi impegna i coniugi a non tradire la fiducia reciproca, quindi neanche mentalmente.

Basta la violazione del rapporto di fiducia tra marito e moglie, oppure il semplice sospetto ? Ma come si può dimostrare se un coniuge tradisce virtualmente?

Le voci di popolo, (Vox Populi per significare che opinioni e giudizî popolari, o comunemente accettati, devono o possono ritenersi veri e giusti) quando fondate da un comportamento equivoco manifestato anche in pubblico, sono quindi causa di separazione con addebito.

Se ciò è vero, si può ben immaginare quale sia l’orientamento in merito a una chat, tanto più se dal contenuto fortemente erotico.

A tal proposito la nostra Agenzia Investigativa può suggerirti una serie di tecniche al fine di scoprire l’eventuale infedeltà virtuale senza che ci sia da parte tua un accesso fraudolento al  sistema informatico e quindi si configuri il reato contro l’altrui privacy che renderebbei nutilizzabili gli elementi di prova acquisiti.

Basta poco, in uno spazio stretto come l’abitazione scovare la doppia vita dell’altro, contatta la nostra Agenzia Investigativa e ti supporteremo.

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Assegnazione della casa familiare

Assegnazione della casa familiare

Ospitiamo oggi un articolo sull’assegnazione della casa coniugale.

Sovente ci si rivolge al nostro Studio per svolgere delle indagini su chi occupa realmente la casa coniugale. Nella maggior parte dei casi, capita che il nuovo compagno o la nuova compagna vadano a convivere nella ex “casa coniugale”.

Fondamentale in questo caso l’intervento dell’investigatore privato che dimostra il venir meno delle condizioni di assegnazione della casa coniugale da parte del Giudice.

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno anche quando il figlio diventa economicamente autonomo, se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente. Potrebbe verificarsi che i figli, volutamente, siano privi di posizione contributiva. Anche in questo caso sarà importante l’intervento dell’investigatore privato che dimostri la reale attività lavorativa dei figli.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

a cura dell’Avv. Giampaolo Pisano del Foro di Cagliari, Presidente dell’Associazione Mamme Papà Separati Sardegna

Non è raro che un genitore che si appresta a separarsi dal coniuge, fra le varie domande che mi pone, mi chieda anche di sapere a chi verrà assegnata la casa coniugale dopo la separazione.
La domanda è legittima, soprattutto se si pensa che generalmente i coniugi investono in quel bene gran parte dei risparmi di una vita. La domanda è ancora più comprensibile allorquando l’immobile è di proprietà esclusiva proprio del cliente che ha posto la domanda, il quale rischia di perdere la disponibilità della casa anche per vari decenni.

Per rispondere al quesito è bene partire dal dettato normativo. L’articolo 337sexies del CC esordisce precisando che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Quindi, al fine dell’assegnazione della casa coniugale, il primo e principale elemento di valutazione è l’interesse dei figli. Ogni altro elemento di valutazione dovrà essere valutato dal giudice secondariamente rispetto all’interesse dei figli.

Per avere diritto all’assegnazione della casa coniugale è quindi indispensabile che il soggetto che chiede l’assegnazione abbia anche ottenuto l’affido e la collocazione dei figli non economicamente indipendenti. La Corte di Cassazione ha precisato che l’assegnazione della casa “è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti” (Ord. 24254/18).

L’orientamento prevalente ritiene che non sia possibile assegnare la casa coniugale al genitore che non sia anche affidatario o collocatario dei figli.
Pertanto, è chiaro che lo scopo della norma è quello di tutelare e proteggere i figli che si trovano nella fase di separazione dei genitori, in quanto ritenuti i soggetti più deboli della famiglia.
Una volta chiarito l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale, il genitore non assegnatario, ma proprietario o comproprietario dell’immobile, immancabilmente chiede “ma quando potrò rientrare in casa?”.

Il provvedimento di assegnazione perde efficacia quando il genitore collocatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o inizi una nuova convivenza more uxorio, ovvero, contragga nuovo matrimonio.
L’ulteriore caso in cui può chiedersi la revoca dell’assegnazione della casa coniugale è quello più frequente in cui cessa definitivamente la convivenza della prole col genitore assegnatario. Questo è il classico caso in cui i figli, oramai cresciuti, escano dal nucleo familiare d’origine per formarne uno nuovo.

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