Lo Stalking Condominiale

Lo Stalking Condominiale

Liti Condominiali

Lo Stalking Condominiale

Con questa news, vogliamo affrontare un problema che si verifica abbastanza spesso e che magari potrebbe sembrare banale o addirittura fuori luogo per una Agenzia Investigativa, ovvero le “le liti condominiali

Sono tante le persone che ci interpellano in quanto sono vittima di liti condominiali e ci chiedono dei consigli sul come affrontarle.

Vivere in condominio non è facile e spesso le liti condominiali sono all’ordine del giorno.

Le liti condominiali, qualora vengano sottovalutate, possono diventare un problema serio e causare ingenti spese e notevole spreco di tempo.

Sono svariati i motivi che possono far nascere una discussione: rumori molesti, la presenza di animali domestici e quant’altro.

Talvolta, possono portare a scontri piuttosto violenti, finendo per sfociare in lunghe e tortuose cause civili. Il più delle volte concretano fattispecie penalmente rilevanti.

Lo Stalking condominiale che cosa è ? Quando si verifica ?

Lo stalking condominiale è un’espressione che comprende i comportamenti ostili manifestati tramite minacce, molestie e pedinamenti da parte di uno o più vicini di casa; effettuati con un’evidente intenzione persecutoria e che possono provocare nelle vittime stati di ansia e tensione.

Qualora uno o più condomini dovessero assumere comportanti lesivi e ripetuti verso  altri inquilini, si potrebbe verificare il reato di stalking condominiale.

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa?

è necessario innanzitutto dimostrare la veridicità di tali atti, fornendo degli elementi di  prova reali e concreti.

Ad esempio:

Infrazioni del regolamento condominiale a danno del condomino che subisce

un’auto in più parcheggiata nel posto auto di proprietà della vittima, imbrattamento delle scala prospiciente la porta di ingresso o dell’ascensore oppure il deposito di biciclette e scooter all’interno di aree comuni non destinate a tale scopo, come androni e sottoscala.

Rumori molesti

Non esiste una regola valida per tutte le situazioni, ma è necessario valutare caso per caso. Sarà comunque importante valutare e certificare con elementi di prova se il condomino non rispetta gli altri inquilini, ledendo il loro diritto alla quiete pubblica. Ciò significa che affinché si verifichi il reato il condomino deve provocare disturbo non solo a tutto lo stabile, non soltanto a un singolo inquilino.

Tutte queste problematiche andranno documentate e certificate, sarà indispensabile raccogliere gli elementi di prova al fine di dimostrare chi realmente ha posto in essere la stalking condominiale.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni per poter affrontare al meglio il tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol ed la protezione dei dati personali in materia di privacy.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
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Lo Spionaggio Industriale. Cos’è?

Lo Spionaggio Industriale. Cos’è?

Lo Spionaggio Industriale. Cos’è?

Piccoli Suggerimenti su come difendersi

In questo periodo di globalizzazione, crisi economica, mancanza di tessuto economico, uno dei pericoli che maggiormente insidiano le aziende è lo spionaggio industriale.

Che cosa è lo spionaggio industriale?

E’  quell’insieme di operazioni, penalmente rilevanti e scorrette, al fine di ottenere delle informazioni che sono riservate, ma soprattutto di esclusiva pertinenza di una azienda concorrente.

Queste informazioni riguardano in particolare:

Clienti e quindi l’elenco dei clienti, programmi di gestione aziendale oltre a qualsiasi tipo di informazione che potrebbe rivelarsi utile per agevolare il competitor. In questo caso le fattispecie di reato che si possono configurare sono particolarmente gravi e la pena è molto severa.

Le fattispecie di reato che abbiamo analizzato in alcune delle nostre scorse news riguardano in particolare:

  • La rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621)
  • La rivelazione di segreto professionale (art. 622)
  • La rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623)
  • L’accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter)

Il fenomeno dello “spionaggio” non riguarda soltanto le grandi realtà industriali, ma anche le piccole imprese che operano in settori importanti e che hanno delle commesse e degli standard di produzione innovativi.

Come avviene lo spionaggio industriale e come difendersi

Difendersi non è semplice, in genere le persone che utilizzano questi standard illegali, come ad esempio microspie, microcamere, mini registratori, localizzatori GPS, sono persone senza scrupoli, che pur di ottenere illecitamente il risultato sono disposti a tutto.

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa?

Innanzitutto è bene fare una distinzione tra spionaggio interno ed esterno.

Il primo, spionaggio interno è reso possibile dall’infedeltà di un dipendente o un ex dipendente, il quale, irritato per qualche sgarbo, magari un mancato avanzamento di carriera all’interno dell’azienda, pone in essere una serie di atti di al fine di trasmettere illecitamente delle informazioni direttamente all’azienda concorrente.

Lo spionaggio esterno, a nostro avviso il più grave in assoluto, avviene installando dispositivi di controllo oppure intercettando le comunicazioni telefoniche e informatiche, in genere, avviene con la complicità di un dipendente.

Noi raccomandiamo ai nostri clienti di stare molto attenti ai primi segnali:

  1. intrusione di personale sospetto nei locali dell’azienda;
  2. interferenze nel cellulare;
  3. attivazioni improvvise di app nel telefono;
  4. batteria che si scarica troppo rapidamente;
  5. surriscaldamento;
  6. l’impressione di essere seguiti;
  7. competitor che prevedono le vostre mosse.

Vi proponiamo alcuni suggerimenti per difendervi che la nostra Agenzia Investigativa consiglia ai suoi assistiti dal lontano 1967, a parte il penetration test che ovviamente, è nato successivamente dopo l’avvento dei primi PC e quindi nel 1980

  1. investigazioni aziendali;
  2. penetration test;
  3. bonifiche da microspie

A parte l’importanza di alcune misure di sicurezza basilari come la verifica costante dei sistemi anti intrusione, (oggi sono disponibili sul mercato delle microtelecamere che si sono rivelate estremamente efficaci nella  revenzione) che in genere facciamo eseguire ad aziende specializzate, consigliamo la valutazione scrupolosa dei curriculum dei nuovi candidati da assumere.

Lo spionaggio industriale si contrasta efficacemente con un’attività di controspionaggio, comunemente definita, nell’ambito del nostro “detectivage” come Sicurezza Industriale.

Nella sicurezza industriale rientrano anzitutto le indagini aziendali.

La nostra Agenzia Investigativa da 50 anni svolge gli accertamenti sulle attività sospette dei dipendenti o ex dipendenti.

Sono importanti anche i penetration test e le bonifiche elettroniche.
Con i primi si analizza la sicurezza dei sistemi informatici. A tale proposito ci avvaliamo di tecnici informatici assolutamente specializzati nella sicurezza dei sistemi informatici

La bonifica elettronica, se fatta con strumenti professionali, consente di individuare ogni apparato di controllo clandestino all’interno dell’azienda. Al termine della bonifica rilasciamo una relazione tecnica che spiega l’attività svolta e l’esito.

La strada da fare è ancora tanta nel settore della sicurezza industriale soprattutto è necessario non trascurare assolutamente le prime avvisaglie.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni per poter affrontare al meglio il tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol ed la protezione dei dati personali in materia di privacy.

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GPS: attenzione all’utilizzo improprio

GPS: attenzione all’utilizzo improprio

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni Private. Attenzione all’uso improprio!

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è legittimato dal DM 269/10, i dati raccolti non valgono come elementi di prova in sede di giudizio se non sono integrati da una relazione dall’attività investigativa.

Il GPS, ovvero il localizzatore satellitare, è uno strumento che viene utilizzato di frequente nelle investigazioni private. Il GPS è di grande aiuto nel momento in cui si deve pedinare una persona, sempre che vi sia un interesse legittimo da parte di chi richiede le indagini e contestualmente sottoscrive un regolare mandato professionale.

Con il Global Positioning System, è possibile conoscere il luogo in cui si trova il veicolo che in genere viene utilizzato dal soggetto pedinato. Il localizzatore viene solitamente istallato nell’autovettura dell’interessato e consente all’investigatore di individuare i suoi spostamenti.

Se partiamo dal presupposto che pedinare una persona non costituisce un reato, se chi lo  effettua è in possesso delle prescritte  autorizzazioni, si tratta di una tipologia di attività estremamente delicata, la quale, se svolta abusivamente dagli investigatori fai da te può comportare una fattispecie di reato, assai grave in genere stalking e/o molestie.

L’uso del GPS nelle investigazioni viene legittimato dal DM n.269 del 1° dicembre 2010.

All’art. 5, comma 2, è infatti espressamente previsto che “per lo svolgimento delle attività di
cui ai punti da:
a.I) (attività di indagine in ambito privato);
a.II) (attività di indagine in ambito aziendale);
a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale);
a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo);

I soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche tramite i propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del regolamento di esecuzione TULPS, attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.

Il pensiero della Suprema Corte di Cassazione

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è stato oggetto di diverse sentenze degli per  quanto riguarda la possibile violazione della legge sulla privacy

I giudici hanno legittimato l’uso del  localizzatore in quantoquesto strumento non interferisce con il diritto alla riservatezza nelle comunicazioni, né tantomeno implica violazione del domicilio altrui.

Attenzione! I dati pervenuti durante il “pedinamento elettronico” non valgono come prova in sede di giudizio. Conoscere la posizione dell’auto non significa necessariamente conoscere la posizione della persona fisica che conduce il veicolo.

Le informazioni fornite dal localizzatore quindi dovranno essere integrate con gli altri elementi di prova, quali foto e video, raccolti personalmente dagli investigatori durante le attività di indagine.

Il nostro consiglio è non improvvisatevi investigatori privati; rivolgetevi alla nostra Agenzia Investigativa e sapremo darvi il giusto supporto professionale.

Non esitate a contattarci, perchè sicuramente troveremo una soluzione al vostro problema.

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Si può spiare il telefono del convivente ?

Si può spiare il telefono del convivente ?

Spiare il telefono: si possono spiare gli SMS, le Chat, Whatsapp, i Social in genere del coniuge o del convivente ?

Sono elementi di prova da poter produrre in giudizio nel caso di una separazione con addebito ?

Queste ed altre domande, ci vengono sottoposte di continuo al momento del colloquio con i nostri clienti sia per un progetto di indagine e sia durante il corso delle indagini per infedeltà coniugale.

E’ ormai pacifico che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, è con tutta chiarezza una violazione gravissima che determina l’impossibilità da parte di uno dei due coniugi nella prosecuzione della convivenza ed è ormai altrettanto pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, a giustificare l’addebito della separazione sempre che venga dimostrata con l’acquisizione degli elementi di prova da parte della nostra Agenzia Investigativa.

A tale proposito, abbiamo scritto tantissimo sia per quanto riguarda i social e sia per quanto riguarda la messaggistica.

Talvolta, succede che il coniuge ad un certo punto si improvvisi “investigatore privato” e vada alla ricerca di messaggi /chat e quant’altro per incastrare- secondo lui e/o secondo lei il coniuge traditore.

Ma attenzione !!!!!!

E’ bene chiarire subito agli “aspiranti investigatori fai da te che se pensate di spiare il telefono di vostro marito o di vostra moglie con l’utilizzo improprio della password state commettendo un illecito penale che riguarda la fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico o telematico, mentre, andare a cercare l’email del presunto adultero e/o adultera concreta la fattispecie prevista dall’Articolo 616 ovvero:

“Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu’ grave reato, con la reclusione fino a tre anni”

A vostro vantaggio vi è solo una possibilità che comporta l’apertura del telefono mobile solo se è stato lasciato incustodito all’interno delle mura domiciliari in costanza di matrimonio.

Fate molta attenzione! Perché spiare il telefono non è comuque mai una buona idea. Questa fattispecie andrà  infatti dimostrata nel corso del giudizio di separazione e sarà molto difficile che qualcuno creda nella liceità dell’acquisizione dei dati custoditi nella disponibilità di entrambi i coniugi.

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Come ottenere il risarcimento danni per infedeltà coniugale

Come ottenere il risarcimento danni per infedeltà coniugale

Il risarcimento dei danni per infedeltà coniugale: Come ottenerlo?

Una sentenza storica!

Con una sentenza storica, più precisamente, la numero 6598 del 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che la violazione del dovere coniugale di fedeltà non è solo ratificabile con l’addebito della separazione per colpa del coniuge infedele ma può dare adito al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore del coniuge che subisce l’infedeltà coniugale.

La domanda giudiziale

La domanda giudiziale,  nell’ordinamento giuridico italiano e, segnatamente, nel diritto processuale civile è la richiesta con cui una parte chiede ad un organo giurisdizionale l’emissione di provvedimento a sé  favorevole, iniziando così l’esercizio dell’azione legale

(fonte wikipedia)

La domanda giudiziale per la richiesta di risarcimento del danno da parte del coniuge che subisce la separazione e che viene tradito può avvenire anche senza che necessariamente vi sia stata pronuncia di addebito durante la separazione.

Sta di fatto che tali elementi di prova andranno acquisiti dalla nostra Agenzia Investigativa sia prima ed eventualmente durante la causa di separazione sempre che venga dimostrato che:
“la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale”

A questo punto si rende assolutamente necessaria l’attività investigativa svolta dalla nostra Agenzia e che sia finalizzata ad acquisire tutti gli elementi di prova affinché venga dimostrata la violazione di un diritto “costituzionalmente protetto”.

ll coniuge che ha subito l’infedeltà coniugale deve agire con un giudizio civile diverso rispetto a quello della causa di separazione.

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