Lo Spionaggio Industriale. Cos’è?

Lo Spionaggio Industriale. Cos’è?

Lo Spionaggio Industriale. Cos’è?

Piccoli Suggerimenti su come difendersi

In questo periodo di globalizzazione, crisi economica, mancanza di tessuto economico, uno dei pericoli che maggiormente insidiano le aziende è lo spionaggio industriale.

Che cosa è lo spionaggio industriale?

E’  quell’insieme di operazioni, penalmente rilevanti e scorrette, al fine di ottenere delle informazioni che sono riservate, ma soprattutto di esclusiva pertinenza di una azienda concorrente.

Queste informazioni riguardano in particolare:

Clienti e quindi l’elenco dei clienti, programmi di gestione aziendale oltre a qualsiasi tipo di informazione che potrebbe rivelarsi utile per agevolare il competitor. In questo caso le fattispecie di reato che si possono configurare sono particolarmente gravi e la pena è molto severa.

Le fattispecie di reato che abbiamo analizzato in alcune delle nostre scorse news riguardano in particolare:

  • La rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621)
  • La rivelazione di segreto professionale (art. 622)
  • La rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623)
  • L’accesso abusivo al sistema informatico (art. 615-ter)

Il fenomeno dello “spionaggio” non riguarda soltanto le grandi realtà industriali, ma anche le piccole imprese che operano in settori importanti e che hanno delle commesse e degli standard di produzione innovativi.

Come avviene lo spionaggio industriale e come difendersi

Difendersi non è semplice, in genere le persone che utilizzano questi standard illegali, come ad esempio microspie, microcamere, mini registratori, localizzatori GPS, sono persone senza scrupoli, che pur di ottenere illecitamente il risultato sono disposti a tutto.

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa?

Innanzitutto è bene fare una distinzione tra spionaggio interno ed esterno.

Il primo, spionaggio interno è reso possibile dall’infedeltà di un dipendente o un ex dipendente, il quale, irritato per qualche sgarbo, magari un mancato avanzamento di carriera all’interno dell’azienda, pone in essere una serie di atti di al fine di trasmettere illecitamente delle informazioni direttamente all’azienda concorrente.

Lo spionaggio esterno, a nostro avviso il più grave in assoluto, avviene installando dispositivi di controllo oppure intercettando le comunicazioni telefoniche e informatiche, in genere, avviene con la complicità di un dipendente.

Noi raccomandiamo ai nostri clienti di stare molto attenti ai primi segnali:

  1. intrusione di personale sospetto nei locali dell’azienda;
  2. interferenze nel cellulare;
  3. attivazioni improvvise di app nel telefono;
  4. batteria che si scarica troppo rapidamente;
  5. surriscaldamento;
  6. l’impressione di essere seguiti;
  7. competitor che prevedono le vostre mosse.

Vi proponiamo alcuni suggerimenti per difendervi che la nostra Agenzia Investigativa consiglia ai suoi assistiti dal lontano 1967, a parte il penetration test che ovviamente, è nato successivamente dopo l’avvento dei primi PC e quindi nel 1980

  1. investigazioni aziendali;
  2. penetration test;
  3. bonifiche da microspie

A parte l’importanza di alcune misure di sicurezza basilari come la verifica costante dei sistemi anti intrusione, (oggi sono disponibili sul mercato delle microtelecamere che si sono rivelate estremamente efficaci nella  revenzione) che in genere facciamo eseguire ad aziende specializzate, consigliamo la valutazione scrupolosa dei curriculum dei nuovi candidati da assumere.

Lo spionaggio industriale si contrasta efficacemente con un’attività di controspionaggio, comunemente definita, nell’ambito del nostro “detectivage” come Sicurezza Industriale.

Nella sicurezza industriale rientrano anzitutto le indagini aziendali.

La nostra Agenzia Investigativa da 50 anni svolge gli accertamenti sulle attività sospette dei dipendenti o ex dipendenti.

Sono importanti anche i penetration test e le bonifiche elettroniche.
Con i primi si analizza la sicurezza dei sistemi informatici. A tale proposito ci avvaliamo di tecnici informatici assolutamente specializzati nella sicurezza dei sistemi informatici

La bonifica elettronica, se fatta con strumenti professionali, consente di individuare ogni apparato di controllo clandestino all’interno dell’azienda. Al termine della bonifica rilasciamo una relazione tecnica che spiega l’attività svolta e l’esito.

La strada da fare è ancora tanta nel settore della sicurezza industriale soprattutto è necessario non trascurare assolutamente le prime avvisaglie.

Non esitare a contattarci sapremo darti le giuste indicazioni per poter affrontare al meglio il tuo problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola.
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol ed la protezione dei dati personali in materia di privacy.

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Il furto dei segreti commerciali

Il furto dei segreti commerciali

Furto dei segreti commerciali da parte del concorrente. Quali tutele consiglia la nostra Agenzia di Investigazioni?

Una problematica estremamente delicata che riguarda le imprese e quindi la loro competitività nell’ambito dei reati informatici e non, è il furto dei segreti commerciali.
In genere questo reato viene commesso dai dipendenti infedeli e classificato nella categoria delle indagini che la nostra Agenzia di Investigazioni annovera tra le fattispecie dedicate alla sicurezza industriale e controspionaggio, annoverate come “Personale Infedele

  1. Hai subito l’imitazione servile di un tuo prodotto ? 
  2. Hai subito il compimento di atti idonei a creare confusione con i tuoi prodotti ?
  3. Hai subito La diffusione di notizie e apprezzamenti sui tuoi prodotti che determinano il discredito ?

Il furto di segreti commerciali, trova all’interno del nostro ordinamento giuridico una specifica disciplina.

Si tratta infatti di una fattispecie di reato che si concretizza come una reale minaccia interna all’azienda.

In un ottica di prevenzione, consigliamo di rivolgersi alla nostra Agenzia di Investigazioni per una consulenza sul furto di segreti commerciali. L’ordinamento giuridico tipicizza e sanziona il furto di segreti commerciali sia sul piano penale e sia su quello civile relativamente al risarcimento del danno.

Dopo aver acquisito gli elementi di prova necessari che dimostrino la violazione e l’utilizzo illecito dei segreti commerciali, la nostra Agenzia Investigativa farà in modo che il legittimo detentore, in possesso di tali elementi probatori giudizialmente validi, possa ottenere dal Tribunale una serie di provvedimenti (anche in via cautelare) finalizzati a vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo illecito, i segreti sottratti, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, in più di una occasione, la nostra Agenzia di Investigazioni in 50 anni di attività si è occupata di intervenire su azioni che riguardavano il discredito avvenuto conseguentemente al furto di liste clienti da parte dei dipendenti.

Quali sono le tutele quando si è vittima del furto di segreti commerciali?

La lista clienti rientra nella fattispecie dei segreti aziendali. Una specifica azione preventiva da parte della nostra Agenzia di Investigazioni ti consentirà di evitare che si verifichino problematiche di furto.

Uno sguardo alla Giurisprudenza della Corte di Cassazione:

La Suprema Corte di Cassazione si è occupata recentemente di un caso di furto di segreti commerciali compiuto dal dipendente infedele nei confronti del proprio datore di lavoro. Il concorrente di quest’ultimo aveva tratto vantaggio dalla condotta illecita tenuta dal lavoratore.

Gli ermellini hanno qualificato tale comportamento come atto di concorrenza sleale, in quanto, il competitor, aveva beneficiato del così detto furto dei segreti commerciali compiuto dal dipendente, impossessandosi del portafoglio clienti del proprio concorrente.

Gli articoli 2599 c.c. e 2600 c.c. disciplinano l’accertamento dei fatti materiali di concorrenza sleale che possono dare luogo ad una serie di conseguenze contro il competitor scorretto qualora venga dimostrato in giudizio il dolo del predetto competitor, con una serie elementi probatori acquisiti da parte della nostra Agenzia di Investigazioni nel corso delle indagini relative al caso concreto.

In particolare le indagini della nostra Agenzia di Investigazioni per quanto riguarda la fattispecie relativa al furto di segreti commerciali dovranno essere indirizzate ed utilizzate nel corso del giudizio sia penale che civile per far si che si ottengano i seguenti risultati:

  1. Inibitoria della continuazione degli atti di concorrenza sleale
  2. Assunzione da parte del Giudice dei provvedimenti ritenuti opportuni per eliminare gli effetti delle predette condotte
  3. Obbligo del concorrente sleale di risarcire il danno causato al proprio competitor qualora gli atti di concorrenza sleale siano stati commessi con dolo o colpa – la quale deve essere provata.

Da 50 anni la nostra Agenzia Investigativa si occupa della tutela dei segreti commerciali, non esitare a contattarci anche per una semplice consulenza.

Saremo al tuo fianco per aiutarti a risolvere il problema.

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La tutela dei segreti commerciali

La tutela dei segreti commerciali

La tutela dei segreti commerciali, lo spionaggio ed il controspionaggio industriale: un fenomeno da non sottovalutare, in crescita anche nelle piccole realtà imprenditoriali.

Partiamo innanzitutto dalla definizione dei segreti commerciali. I segreti commerciali sono quelle informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, soggette al controllo del loro detentore.

Queste informazioni devono essere:

  1. Segrete e quindi non generalmente note o facilmente accessibili a tutti
  2. Abbiano valore economico in quanto sono segrete
  3. Devono essere sottoposte da parte delle persone preposte al controllo a misure di sicurezza adeguate per mantenerle segrete
Tra le news della riforma del 2018, “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 7/6/2018, il decreto legislativo n. 63 dell’11 maggio 2018, in vigore dal 22 giugno dello stesso anno, viene sanzionata: 

“l’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali sono illeciti anche quando il soggetto viene a conoscenza di segreti commerciali ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizza o rivela in modo illecito”.

Anche la sola rivelazione illecita di semplici informazioni commerciali comporta un illecito in quanto genera un danno economico a carico dell’impresa.
La nostra Agenzia Investigativa è in grado di prevenire e circoscrivere il problema che in ogni caso, comunque, richiede un preventivo sforzo di diligenza da parte del detentore del know-how, dapprima nell’individuare le informazioni
oggetto di tutela e poi nel mantenerle segrete.

Dopo aver acquisito gli elementi di prova necessari che dimostrino la violazione e l’utilizzo illecito dei segreti commerciali, la nostra Agenzia Investigativa farà in modo che il legittimo detentore, in possesso di tali elementi probatori giudizialmente validi, possa ottenere dal Tribunale una serie di provvedimenti (anche in via cautelare) finalizzati a vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo illecito, i segreti sottratti, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno.

E’ opportuno ricordare che ai rimedi del diritto civile, come si è detto, si affiancano le sanzioni penali: il D.lgs. 63/18 ha novellato anche l’art. 623 c.p. – ora rubricato “Rivelazione di segreti scientifici o commerciali” – che punisce con la reclusione fino a due anni non solo chi rivela a terzi o utilizza i segreti commerciali appresi in ragione della sua attività lavorativa o professionale, ma anche chi ha acquisito in modo abusivo tali segreti e poi a sua volta li rivela o utilizza.

Tale reato è procedibile a querela di parte entro 90 giorni dalla scoperta e, dopo la consegna del dossier da parte della nostra Agenzia Investigativa, supportato quindi da tutti gli elementi acquisiti nel corso delle attività di indagini.

Ulteriore novità, riguarda un’aggravante speciale, riscontrata in più di una occasione dalla nostra Agenzia Investigativa, proprio in tema di controspionaggio e antisabotaggio industriale e si riferisce al fatto commesso tramite qualsiasi strumento informatico. Nel verificarsi di tale fattispecie, può essere contestato anche il reato previsto dall’art. 615 ter c.p., la violazione del cosi detto “domicilio informatico”.

La norma sanziona chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza quindi, si introduce contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Da non sottovalutare l’ingiusto arricchimento ottenuto dall’autore della violazione ma anche il danno morale arrecato al titolare del segreto commerciale.

Da 50 anni la nostra Agenzia Investigativa si occupa della tutela dei segreti commerciali, non esitare a contattarci anche per una semplice consulenza.
Pochi accorgimenti saranno utilissimi per prevenire o risolvere definitivamente il problema.

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Violazione e sottrazione del Know how aziendale

Violazione e sottrazione del Know how aziendale

Alcuni assistiti che si rivolgono, seppur per una consulenza, alla nostra Agenzia Investigativa lamentano la violazione del proprio know-how aziendale

Per ottenere il risarcimento del danno, è necessario innanzitutto dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza che devono essere assolutamente antecedenti all’avvenuta violazione del Know How aziendale.

Molte aziende, ingenuamente, hanno sostenuto nel corso del giudizio civile per il risarcimento del danno, relativo alla violazione e sottrazione del Know how aziendale, di aver dotato i loro preposti di password particolari per poter accedere ai sistemi informatici e quindi credendo di mantenere riservate le informazioni contenute nei sistemi di loro proprietà.
Le sentenze di alcuni tribunali, hanno legittimato questa argomentazione, altri invece, le hanno respinte per la mancanza o per insufficienza di elementi probatori.
Le misure di segretezza da adottare sono ben altre e che riguardano determinate misure di sicurezza e di prevenzione con accorgimenti che la nostra Agenzia Investigativa consiglia ai suoi assistiti, quando vi è il dubbio che si possano verificare violazioni e sottrazioni del Know how aziendale.

Le violazioni sono mutate nel corso del tempo e vissute, giorno dopo giorno, in 50 anni di vita professionale della nostra Agenzia Investigativa.

Soprattutto bisogna distinguere tra misure di natura legale e misure organizzative; infatti, la nuova normativa all’articolo 32 GDPR, prevede l’ adeguatezza delle misure di sicurezza, quindi tecniche organizzative di sicurezza per garantire un livello adeguato al rischio.

E’ chiaro che la norma non può non andare nella direzione indicata dal codice della proprietà industriale, e quindi richiedere al detentore del know-how la protezione del proprio bene, seppur immateriale, quali ad esempio studi di laboratorio, esperienze tecniche, dati di marketing, liste dei clienti e quant’altro.

Prospettive e Conclusioni

Il fenomeno della violazione e sottrazione Know how aziendale è in continua ascesa. 

Se hai il sospetto di essere vittima di una violazione del Tuo Know how aziendale, non esitare a contattare la nostra Agenzia Investigativa, studieremo insieme il problema per poi arrivare ad una soluzione.

Contattaci senza alcun impegno cliccando qui.

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Uso illecito delle informazioni riservate della Società

Uso illecito delle informazioni riservate della Società

L’uso illecito delle informazioni riservate della Società

Nell’articolo che precede, abbiamo affrontato il problema relativo alla concorrenza sleale dell’ex socio “un’insidia nascosta”, ma soprattutto quali problematiche si verificano nell’ambito della concorrenza sleale

Più precisamente le problematiche che si possono verificare sono:
  •  Usare informazioni riservate
  •  Stornare dipendenti
  •  Stornare clienti
  •  Stornare liste clienti e/o documenti della società
  •  Elenchi e/o materiale della società

Oggi, vogliamo affrontare un problema che in genere viene sottovalutato dall’imprenditore, ovvero l’uso illecito delle informazioni riservate della Società.

Il detentore delle informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali ha il diritto di vietare ai terzi e quindi sia ex dipendenti o dirigenti di rivelare a terzi od utilizzare in modo illecito le informazioni ed esperienze acquisite a
meno che non siano state acquisite in maniera indipendente.

Il testo dell’articolo 98 del CPI (Codice della Proprietà Industriale) che qui di seguito riportiamo è molto chiaro in tal senso:

      1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
      2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

Quindi, sono oggetto di tutela tutte le informazioni tecniche relative a prodotti, formule e procedimenti di lavorazione, informazioni commerciali ed amministrative che abbiano valore economico e che non siano di dominio pubblico.

La nostra Agenzia Investigativa, interviene attraverso misure di sicurezza e che la nostra esperienza in 50 anni di professione, ritiene siano funzionali per evitare che si possa configurare l’illecito di concorrenza sleale per scorrettezza professionale.

Tale fattispecie si verifica anche quando un impresa assume un dipendente chiave della concorrenza e lo destina, a clienti che aveva seguito presso la concorrente, consentendo quindi un vantaggio illecito.
La nostra Agenzia Investigativa, interviene in tutto il territorio nazionale, proprio per evitare che si verifichino le condizioni per ottenere un vantaggio, non appropriabile sul mercato e soprattutto di natura illecita e consentendo di ottenere il conseguente risarcimento del danno dal competitor scorretto.

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Contraffazione di marchi e brevetti

Contraffazione di marchi e brevetti

Sullo spionaggio industriale: contraffazione di marchi e brevetti (l’imitazione del marchio la contraffazione del marchio, l’utilizzo del marchio altrui e l’imitazione di un prodotto)

A cura di Brunello Masile

Volendo procedere per gradi , è opportuno effettuare una distinzione tra i soggetti che a vario titolo partecipano alla diffusione del fenomeno contraffattivo, tra i quali rientrano non solo coloro che partecipano al processo produttivo, ma anche i rivenditori e/o distributori delle merci, i quali occupandosi della fase di collocamento dei prodotti inseriscono materialmente i falsi nel mercato.
Appare chiaro che alcuni falsi che vengono introdotti nel mercato, come ad esempio borse di pregio, portafogli, orologi di pregio che vengono venduti nelle spiagge, non sono altro che la punta dell’iceberg.

Se tale responsabilità appare naturale nei casi in cui il venditore abbia partecipato o sia consapevole dell’illiceità del prodotto da lui commercializzato, non è così automatico per colui che si pone come terzo soggetto estraneo al processo produttivo della merce contraffatta o addirittura commercializzi un prodotto la cui contraffazione venga accertata successivamente.
Uno tra i canali utilizzati dai soggetti coinvolti per la messa in commercio del falso, oltre al web, è quello delle fiere, in cui vengono presentati per la prima volta i prodotti realizzati. Data l’importanza che tale momento assume per le imprese, a fronte dei costi sostenuti per parteciparvi e ai possibili guadagni economici e d’immagine che possono derivarne,  un’assenza di protezione attraverso gli strumenti giuridici della proprietà industriale e intellettuale, vanificherebbe lo sforzo e gli investimenti profusi nella realizzazione dei prodotti.

Per tale motivo, consigliamo agli imprenditori di rivolgersi al nostro Studio per ottenere i seguenti risultati:
a) Verificare se all’interno del proprio impianto aziendale vi è qualcuno che sta già facendo fuoriuscire informazioni riservate, ovvero, progetti, strategie o informazioni riservate.
b) Impedire che questo accada
c) Porre in essere tutte le contromisure necessarie per evitare che lo spionaggio industriale porti reali danni all’impresa e quindi alle sue politiche commerciali.
d) Prendere seri provvedimenti nei confronti del dipendente che ha commesso le fattispecie di reato.

Come professionista quando indago su casi di concorrenza sleale e spionaggio industriale, l’obiettivo è quello di portare reali elementi di prova che siano in grado di risolvere il problema. Consiglio al minimo sospetto di contattarci per un primo incontro senza impegno così da inquadrare il problema e valutare l’eventuale opportunità di svolgere un’indagine a tutela del patrimonio aziendale.

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