Uso illecito delle informazioni riservate della Società

Uso illecito delle informazioni riservate della Società

L’uso illecito delle informazioni riservate della Società

Nell’articolo che precede, abbiamo affrontato il problema relativo alla concorrenza sleale dell’ex socio “un’insidia nascosta”, ma soprattutto quali problematiche si verificano nell’ambito della concorrenza sleale

Più precisamente le problematiche che si possono verificare sono:
  •  Usare informazioni riservate
  •  Stornare dipendenti
  •  Stornare clienti
  •  Stornare liste clienti e/o documenti della società
  •  Elenchi e/o materiale della società

Oggi, vogliamo affrontare un problema che in genere viene sottovalutato dall’imprenditore, ovvero l’uso illecito delle informazioni riservate della Società.

Il detentore delle informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali ha il diritto di vietare ai terzi e quindi sia ex dipendenti o dirigenti di rivelare a terzi od utilizzare in modo illecito le informazioni ed esperienze acquisite a
meno che non siano state acquisite in maniera indipendente.

Il testo dell’articolo 98 del CPI (Codice della Proprietà Industriale) che qui di seguito riportiamo è molto chiaro in tal senso:

      1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
      2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

Quindi, sono oggetto di tutela tutte le informazioni tecniche relative a prodotti, formule e procedimenti di lavorazione, informazioni commerciali ed amministrative che abbiano valore economico e che non siano di dominio pubblico.

La nostra Agenzia Investigativa, interviene attraverso misure di sicurezza e che la nostra esperienza in 50 anni di professione, ritiene siano funzionali per evitare che si possa configurare l’illecito di concorrenza sleale per scorrettezza professionale.

Tale fattispecie si verifica anche quando un impresa assume un dipendente chiave della concorrenza e lo destina, a clienti che aveva seguito presso la concorrente, consentendo quindi un vantaggio illecito.
La nostra Agenzia Investigativa, interviene in tutto il territorio nazionale, proprio per evitare che si verifichino le condizioni per ottenere un vantaggio, non appropriabile sul mercato e soprattutto di natura illecita e consentendo di ottenere il conseguente risarcimento del danno dal competitor scorretto.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 – 09125 Cagliari  – Tel. 070.270010 –   P. IVA 03792660924
info@studiomasile.it –  studio.masile@pec.libero.it

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Contraffazione di marchi e brevetti

Sullo spionaggio industriale: contraffazione di marchi e brevetti (l’imitazione del marchio la contraffazione del marchio, l’utilizzo del marchio altrui e l’imitazione di un prodotto)

A cura di Brunello Masile

Volendo procedere per gradi , è opportuno effettuare una distinzione tra i soggetti che a vario titolo partecipano alla diffusione del fenomeno contraffattivo, tra i quali rientrano non solo coloro che partecipano al processo produttivo, ma anche i rivenditori e/o distributori delle merci, i quali occupandosi della fase di collocamento dei prodotti inseriscono materialmente i falsi nel mercato.
Appare chiaro che alcuni falsi che vengono introdotti nel mercato, come ad esempio borse di pregio, portafogli, orologi di pregio che vengono venduti nelle spiagge, non sono altro che la punta dell’iceberg.

Se tale responsabilità appare naturale nei casi in cui il venditore abbia partecipato o sia consapevole dell’illiceità del prodotto da lui commercializzato, non è così automatico per colui che si pone come terzo soggetto estraneo al processo produttivo della merce contraffatta o addirittura commercializzi un prodotto la cui contraffazione venga accertata successivamente.
Uno tra i canali utilizzati dai soggetti coinvolti per la messa in commercio del falso, oltre al web, è quello delle fiere, in cui vengono presentati per la prima volta i prodotti realizzati. Data l’importanza che tale momento assume per le imprese, a fronte dei costi sostenuti per parteciparvi e ai possibili guadagni economici e d’immagine che possono derivarne,  un’assenza di protezione attraverso gli strumenti giuridici della proprietà industriale e intellettuale, vanificherebbe lo sforzo e gli investimenti profusi nella realizzazione dei prodotti.

Per tale motivo, consigliamo agli imprenditori di rivolgersi al nostro Studio per ottenere i seguenti risultati:
a) Verificare se all’interno del proprio impianto aziendale vi è qualcuno che sta già facendo fuoriuscire informazioni riservate, ovvero, progetti, strategie o informazioni riservate.
b) Impedire che questo accada
c) Porre in essere tutte le contromisure necessarie per evitare che lo spionaggio industriale porti reali danni all’impresa e quindi alle sue politiche commerciali.
d) Prendere seri provvedimenti nei confronti del dipendente che ha commesso le fattispecie di reato.

Come professionista quando indago su casi di concorrenza sleale e spionaggio industriale, l’obiettivo è quello di portare reali elementi di prova che siano in grado di risolvere il problema. Consiglio al minimo sospetto di contattarci per un primo incontro senza impegno così da inquadrare il problema e valutare l’eventuale opportunità di svolgere un’indagine a tutela del patrimonio aziendale.

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Antisabotaggio Industriale

Per Controspionaggio Industriale si intende l’insieme di attività poste in essere dall’azienda che intende proteggere il proprio Know-How e i propri segreti da attività svolte da parte di terzi non autorizzati.

I primi segnali che lo caratterizzano e dai quali si possono riconoscere i sintomi dello spionaggio industriale sono:

– preventivi inoltrati a società concorrenti; 
– scarso rendimento dei dipendenti nel  lavoro a loro assegnato; 
– scarso interesse dei soci nel tutelare gli interessi dell’azienda;
– calo del fatturato;

Questi segnali devono essere presi con estrema serietà per prendere contatto con un investigatore privato specializzato.

 

Il fenomeno del controspionaggio ed antisabotaggio industriale è strettamente collegato alla tutela dei sistemi di comunicazione.

La difesa del patrimonio aziendale non riguarda solo le defezioni, l’infedeltà e insidie dei partners e del personale dipendente ma nel suo contesto anche le comunicazioni orali.

Con l’utilizzo di speciali apparecchiature di salvaguardia della riservatezza viene disposto un accertamento tecnico investigativo per constatare l’esistenza di eventuali interferenze che possono essere collegate a terze persone.
Queste misure di sicurezza furono utilizzate già nel 1975 da Errico Masile fondatore dello Studio, e dai suoi illustri colleghi, tra i quali possiamo annoverare Tom Ponzi, Ernesto Manzini e Renato Cava, quest’ultimo fondatore del Concorde Security Consultans Group and Criminology, oltre al famoso investigatore Harold Lipset che scopri il famoso scandalo Watergate

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