Controlli del personale dipendente, abuso della legge 104/92

Controlli del personale dipendente, abuso della legge 104/92

CONTROLLI SUL PERSONALE DIPENDENTE: ABUSO DELLA LEGGE 104 /92

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Permessi Legge 104: sì al licenziamento per utilizzo estraneo all’assistenza.

Nell’ambito dei controlli sul personale, riteniamo opportuno informare i nostri assistiti e non, della recentissima ordinanza della Suprema Corte 23/03/2023

La Cassazione, con ordinanza 13 marzo 2023 n. 7301, conferma come legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che si avvale dei permessi 104 per finalità estranee ai motivi assistenziali, integrando la sua condotta un abuso di diritto e una lesione della buona fede.

La Corte d’Appello territorialmente competente, confermando la decisione del Tribunale, dichiarava legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto ad una lavoratrice per avere  usufruito di permessi ai sensi dell’art. 33 Legge 104 /92 per finalità estranee ai motivi assistenziali.

Nello specifico la Corte d’Appello accertava che la lavoratrice nei giorni in cui aveva usufruito dei permessi 104 non si trovava a Napoli ad assistere il padre bensì a Latina o a Bruxelles così come era risultato dalle indagini di polizia giudiziaria condotte nell’ambito del procedimento penale per il reato di truffa  Avviato nei suoi confronti.
In questo caso i controlli sono stati effettuati dalla Polizia Giudiziaria.

E’ fondamentale sottolineare come le  dichiarazioni testimoniali dell’investigatore privato possono essere ammesse in giudizio, per dimostrare la liceità dei controlli. Il datore di lavoro può altresì allegare in giudizio le relazioni dell’Agenzia investigativa.

Riteniamo possa essere di vostro interesse la lettura di questo nostro articolo

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L’investigatore privato può far annullare l’assegno di mantenimento?

“Il tribunale … dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”

 

Tale diritto sussiste fintantoché il beneficiario non passi a nuove nozze oppure venga dimostrata la convivenza con un altro coniuge.

In questo caso lo Studio Masile Investigazioni si occupa dell’acquisizione degli elementi di prova al fine di dimostrare la reale convivenza. In una recente sentenza della Corte d’Appello di Cagliari è stata depositata nell’interesse del reclamante la relazione investigativa redatta dallo Studio di consulenza di Investigazioni Private del dott. Brunello Masile attestante la convivenza stabile tra due coniugi; tale relazione non è mai stata contestata, neppure genericamente, dall’odierna appellante

= PER QUESTI MOTIVI =

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, rigetta l’appello e condanna l’appellante alle spese di giudizio.

Differenze con l’assegno di mantenimento nella separazione

L’assegno divorzile ha una disciplina diversa rispetto all’assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale. La differenza tuttavia non è soltanto terminologica, ma sostanziale.
I presupposti dell’assegno di mantenimento sono quelli legati all’esistenza del vincolo coniugale non ancora cessato, e quindi alla sussistenza di un vincolo di coniugio, con il divorzio, la situazione cambia.
I coniugi infatti sono sono più tali, e ciò ha rilievo soprattutto in riferimento a quel criterio di “tenore di vita” quasi mai messo in discussione per l’assegno di  mantenimento in sede di separazione, mentre è oggetto di vivace dibattito nell’ambito dei criteri di quantificazione dell’assegno divorzile.

I presupposti dell’assegno divorzile

Il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile, devono oggi essere valutati sulla base dei seguenti fattori:
1) Le rispettive condizioni economiche e patrimoniali;
2) Il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Tale elemento, prima rientra oggi a pieno titolo quale elemento per la quantificazione dell’assegno;
3) Il contributo effettivo che il coniuge richiedente ha dato alla vita patrimoniale, l’eventuale e conseguente sacrificio “delle aspettative professionali e reddituali del coniuge richiedente”;
4) La durata del rapporto matrimoniale;
5) Le potenzialità professionali e reddituali al termine della vita di matrimonio, anche in considerazione dell’età di chi richiede l’assegno e più in generale del mercato del lavoro. Questo criterio deve poi essere calato nel contesto sociale all’interno del quale i coniugi vivono ed hanno vissuto.

In relazione al punto (1)
Per l’individuazione dei predetti fattori, la Cassazione cita in particolare l’articolo 3 della Costituzione in riferimento all’effettività del principio di uguaglianza.

Come precisato dalla Cassazione, il principio di uguaglianza sostanziale si declina anche nei suoi aspetti legati alla vita familiare e matrimoniale, come del resto recita l’articolo 29 della nostra Carta Costituzionale.

La perdita del diritto a percepire l’assegno divorzile

Il diritto a percepire l’assegno divorzile cessa quando il coniuge che lo percepisce passa a nuove nozze.

La giurisprudenza più recente in tema di perdita del diritto dell’assegno divorzile, chiarisce come anche in caso di convivenza con il nuovo partner tale diritto venga meno. La convivenza deve tuttavia essere stabile e non temporanea: è sufficiente la prova in ordine ad un periodo di convivenza stabile protrattasi per un arco di tempo rilevante successivo al divorzio, da qui la necessità delle indagini investigative.

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