L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

Ruolo e funzione dell’Investigatore privato

Nel corso della vita matrimoniale e non solo, è possibile che si verifichino dei momenti di crisi che possono nascere per qualsiasi motivo, in particolare, questi sono generati da cause che possono essere le più disparate, quali ad esempio incomprensioni e/o delusioni che mettono in pericolo la serenità del rapporto di coppia fino a sfociare nell’infedeltà coniugale.

Talvolta ci capita di rispondere ad alcune domande dei nostri assistiti che ci chiedono se rivolgendosi a noi violano il rispetto della privacy.

La nostra Agenzia Investigativa, specializzata nel diritto di famiglia, in questa fattispecie rappresenta la scelta più opportuna, in quanto, in sede giudiziaria, gli elementi di prova acquisiti, talvolta anche illecitamente, dal coniuge non saranno presi in alcuna considerazione dal
Giudice.

Nelle indagini, gli strumenti che vengono utilizzati più di frequente sono le videocamere, le fotocamere, gli smartphone, ed il localizzatore GPS.

I Giudici della Suprema Corte, con la Sentenza n.11516/2014 hanno affermato che è lecito acquisire gli elementi di prova per il tramite di un investigatore privato nel caso di specie al fine di provare l’infedeltà coniugale ed addebitare la separazione al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà.

A tale proposito viene confermata l’importanza della relazione sulle attività investigative svolte (di questo argomento ne parleremo in una prossima news).

Ogni strumento utilizzato correttamente e nella giusta circostanza può permettere all’investigatore di acquisire gli elementi di prova importanti ai fini delle indagini. L’acquisizione degli elementi prova effettuata utilizzando una metodologia non consona può far perdere agli elementi di prova acquisiti la validità e addirittura incorrere nella violazione della privacy.

La nostra Agenzia Investigativa, specializzata nel diritto di famiglia, agisce solo nel rispetto di precise garanzie che tutelino la riservatezza delle persone, non solo in sede giudiziaria, ma anche in ambito privato.

Il diritto alla privacy è regolato dal  Regolamento (UE) 201/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, fa riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, ovvero al diritto di possedere il controllo sulle proprie specifiche. Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità che opera in maniera indipendente ed è una figura istituita dalla legge sulla privacy del 31 dicembre 1996, n.675.

Qualora, durante l’attività investigativa il diritto alla riservatezza venga meno, la parte offesa può procedere con una denuncia querela all’Autorità Giudiziaria, il tutto ovviamente, dipende dal tipo di violazione avvenuta.

Infatti, l’investigatore privato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, è fondamentale che tuteli i dati raccolti, i file e i documenti attraverso sistemi informatici sicuri che blocchino eventuali abusi o furti di informazioni come ad esempio le certificazioni informatiche. 

In questo senso la nostra Agenzia di Investigazioni di avvale della collaborazione di una struttura specializzata che vanta un’esperienza trentennale nel settore informatico.

L’esperto può comunicare quanto concerne l’attività di investigazione solo all’investigatore e/o al collaboratore nominativamente indicato nell’atto di incarico e/o al diretto interessato, preoccupandosi però di eliminare tutto il materiale conservato nella banca dati al termine del lavoro, seguendo le modalità di archiviazione indicate dall’Art.10 del GDPR.

Il materiale acquisito, viene successivamente organizzato in maniera tale da supportare la difesa e consegnato al committente sia in copia cartacea che elettronica.

Per questi ed altri suggerimenti non esitate a contattarci.
La nostra Agenzia Investigativa specializzata anche nel diritto di famiglia è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy. Opera su tutto il territorio regionale e nella penisola.

Contatta la nostra agenzia investigativa e sapremo darti i suggerimenti più opportuni.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
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Investigazioni Private: Segreto professionale e Privacy

Investigazioni Private: Segreto professionale e Privacy

INVESTIGAZIONI PRIVATE

SEGRETO PROFESSIONALE E PRIVACY

Oggi vogliamo affrontare un argomento estremamente delicato che riguarda le investigazioni private, il segreto professionale e la privacy

Alcuni Clienti che si rivolgono alla nostra Agenzia Investigativa per avere un preventivo di spesa relativamente ad un progetto di indagine, pensano che l’investigatore privato possa intercettare telefonate, utilizzare microspie, registrare conversazioni mediante l’utilizzo di microfoni direzionali e quant’altro.

E’ bene chiarire una volta per tutte che questi sono dei reati. La nostra è una professione estremamente complessa e delicata. Investigatore privato non ci si improvvisa. E’ importante chiarire che la ricerca della verità si basa sul delicato equilibrio del rispetto della legge e della deontologia professionale.

Gli investigatori professionisti, i loro collaboratori, regolarmente autorizzati, sono sottoposti ad un insieme di prescrizioni comportamentali, ma soprattutto ad un codice etico che l’associazione professionale rappresentativa della categoria ha elaborato e che gli investigatori devono rispettare.

Questa associazione che rappresenta le Agenzie Investigative in tutto il territorio nazionale è la Federpol Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni Commerciali e per la Sicurezza.

Quali sono le disposizioni di legge?

E’ bene chiarire quali sono le disposizioni di legge in particolare, per quanto riguarda il segreto professionale. Il cliente in genere teme di veder rivelata la propria identità ma soprattutto le proprie intenzioni.

Il rapporto contrattuale tra l’investigatore ed il richiedente è vincolato da precise norme deontologiche e disposizioni di Legge. https://www.federpol.it/codice-deontologico-federpol/

Il segreto professionale dell’investigatore privato è un obbligo disciplinato da precise norme che sono una garanzia per il cliente che si affida alla nostra Agenzia Investigativa, ma soprattutto, si affida alla nostra discrezione e professionalità.

La nostra Agenzia Investigativa mantiene il segreto professionale su tutte le informazioni e su tutti i dati che vengono acquisiti durante le attività di indagini.

Il diritto alla Privacy

La nostra Agenzia Investigativa rispetta il diritto alla privacy delle persone che vengono coinvolte nelle attività di investigazioni private. Eliminiamo tutte le informazioni che sono eccedenti e non pertinenti rispetto all’incarico che ci viene conferito dal cliente.

Inoltre, nel caso delle indagini difensive, l’investigatore privato autorizzato ha facoltà di avvalersi del segreto professionale e in sede processuale non può essere obbligato a deporre su quanto ha appreso in ragione della propria professione. Tale facoltà si estende anche nel processo civile ed è disciplinata dall’Art. 249 del codice di procedura civile.

Questa news si rende doverosa e necessaria al fine di chiarire una volta per tutte quali sono il limiti della nostra professione, ma soprattutto, per quei potenziali clienti che hanno timore che venga violato in qualche modo il diritto alla privacy.

Non esitate a contattarci, la nostra Agenzia Investigativa opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

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