Licenziamento legittimo per giusta causa

Licenziamento legittimo per giusta causa

SIMULAZIONE DI MALATTIA

COME INTERVIENE LA NOSTRA AGENZIA INVESTIGATIVA?

Cosa si intende per simulazione di malattia del lavoratore ?

E’ il comportamento di un lavoratore che adducendo di essere ammalato, simula la malattia per rimanere assente dal proprio lavoro e magari andare a svolgerne un altro per sè oppure per conto terzi o addirittura per una impresa concorrente.

Nel caso in cui venga accertato dalla nostra Agenzia Investigativa che il lavoratore dipendente è assente dal posto di lavoro per una malattia simulata, può essere querelato dal datore di lavoro per il reato di truffa, disciplinato dall’ art. 640 del Codice Penale.

La truffa appartiene alla categorie dei reati contro il patrimonio e più nello specifico dei reati contro il patrimonio commessi mediante frode.

Per frode si intende un atto o comportamento diretto a ledere un diritto altrui con l’inganno.

Mediante il reato di truffa il truffatore induce qualcuno in errore utilizzando artifizi o raggiri, al fine di ricavare un ingiusto profitto con altrui danno. Il soggetto agente deve agire con lo specifico fine (dolo specifico) di ricavare un ingiusto profitto dalla propria condotta.

Licenziamento legittimo per giusta causa

Il dipendente che percepisce un’ingiusta indennità erogata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per una patologia che in realtà è inesistente, concreta un fattispecie talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, pertanto, assolutamente un caso di recesso legittimo, licenziamento per giusta causa. A tale proposito il riferimento è Corte di Cassazione 1.6.2005, n. 11674.

Come interviene la nostra Agenzia Investigativa

Il lavoratore dipendente compie un atto illecito e quindi è perseguibile disciplinarmente nel caso in cui sia assente dal posto di lavoro per malattia e svolge un’altra attività lavorativa, pertanto, il datore di lavoro, può accertare questa fattispecie rivolgendosi alla nostra Agenzia Investigativa (Cass. n.6236 del 2001 ).

Una delle attività svolte dalla nostra Agenzia Investigativa, in ambito aziendale è quella di accertare la veridicità della malattia del dipendente. Gli elementi di prova raccolti sono indispensabili giusta causa per il licenziamento.

Non esitate a contattarci, insieme troveremo la soluzione al vostro problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

Via San Lucifero, 59 - 09125 Cagliari  - Tel. 070.270010 -   P. IVA 03792660924
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Le indagini preliminari del datore di lavoro

Le indagini preliminari del datore di lavoro

LE INDAGINI PRELIMINARI DEL DATORE DI LAVORO

SONO CONSENTITE?

E’ possibile o meno per il datore di lavoro far svolgere indagini preliminari finalizzate ad accertare alcune condotte che abbiano rilievo disciplinare da parte del lavoratore ?

Un tema singolare e di fondamentale importanza per il detectivage in Italia e che abbiamo avuto modo di affrontare con i nostri clienti.

Vediamo quali possono essere le motivazioni:
1. Le assenze dal posto di lavoro
2. Le finte malattie
3. Furti in azienda
4. Atti di concorrenza sleale
5. Fuga di notizie

Il problema affrontato dalla giurisprudenza, in quanto indagini preliminari finalizzate ad accertare la sussistenza di fatti che giustifichino l’apertura di una procedura disciplinare, riguarda proprio l’ammissibilità o meno delle indagini -per così dire- preliminari quale attività rivelatrice della condotta scorretta da parte del lavoratore.

Vediamo innanzitutto quale è la posizione della dottrina e della giurisprudenza in tal senso

Molti dei nostri clienti, talvolta ci chiedono se  sia possibile verificare le attività di un loro dipendente al di fuori dell’ambiente di lavoro, in quanto gravemente sospettati di fornire informazioni alla concorrenza e quindi atti di concorrenza sleale

Dottrina e giurisprudenza, hanno fornito, interpretazioni talvolta non coincidenti, in quanto, da una parte, l’inammissibilità di questi accertamenti investigativi, in quanto si violerebbero le garanzie procedurali stabilite nello Statuto dei Lavoratori se non in caso di conclamata attività condotta scorretta da parte del lavoratore. A nostro avviso, quando la condotta scorretta è conclamata, l’azienda ha già subito dei danni che talvolta sono irreparabili.

Una parte della dottrina e della giurisprudenza le ritengono possibili, perché, in teoria, potrebbero servire a limitare eventuali condotte scorrette da parte del lavoratore dipendente senza che ciò implichi una posizione contestativa nei confronti dello stesso. A tale proposito, viene così ad ammettersi la possibilità che il datore possa effettuare indagini preliminari allo scopo di una adeguata conoscenza dei fatti.

Gli ermellini hanno quindi riconosciuto ampia discrezionalità al datore di lavoro durante questa fase, negando la possibilità di un intervento del sindacato.

Le indagini preliminari, svolte dal datore di lavoro, sarebbero consentite al fine di consentire al datore di lavoro di acquisire gli elementi di prova necessari per assumere la decisione di attivare le procedure che riterrà più opportune.

Le indagini preliminari vengono svolte nel pieno rispetto della vigente normativa della Privacy ed in conformità con lo statuto dei lavoratori e riteniamo siano utilissime per prevenire possibili problemi sul posto di lavoro.

Non esitate a contattarci, insieme troveremo la soluzione al vostro problema.

La nostra Agenzia Investigativa opera su tutto il territorio regionale e nella penisola è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy.

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Il risarcimento del danno da parte del dipendente

Il risarcimento del danno da parte del dipendente

DIRITTO DEL LAVORO:

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DIPENDENTE

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

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L’imprenditore si domanderà se è possibile richiedere il risarcimento del danno al dipendente che ha tenuto una condotta scorretta nell’ambito del rapporto di lavoro, soprattutto, se con il suo comportamento ha leso l’immagine dell’azienda.

Analizzando la giurisprudenza giuslavoristica, il dipendente che ha avuto una condotta lesiva nei confronti del datore di lavoro è chiamato a rispondere del suo comportamento sotto due profili di diritto sostanziale:

il primo contrattuale, quando il danno si manifesta nell’adempimento di uno degli obblighi connessi all’esecuzione della prestazione che gli ha affidato il datore di lavoro.

il secondo extracontrattuale (2043 CC), quando il danno è causa di un’attività che esula dallo svolgimento delle mansioni e quindi concreta una fattispecie ancor più grave come nel caso dei dipendenti pubblici assenteisti.

Si veda a tal proposito la nostra ultima news

Controlli del personale dipendente: abuso della Legge 104

oppure come nel caso delle “malattie immaginarie”

Dipendenti pubblici assenteisti

La nostra Agenzia Investigativa In entrambe le situazioni è chiamata a verificare le seguenti fattispecie:

1. Esistenza del danno materiale ad uno o più beni dell’azienda e quindi un danno di  immagine.
2. Danno da responsabilità extracontrattuale. Il datore di lavoro dovrà fornire la prova del nesso di causalità tra il danno rilevato e attività del dipendente.

Successivamente all’acquisizione di questi  elementi di prova, dovrà poi conseguire anche il risarcimento dei danni e la fase successiva che riguarda la quantificazione del risarcimento del danno subito da parte del datore di lavoro, ma questo è un argomento che affronteremo in un’altra news.

Contattateci e valuteremo insieme come richiedere il risarcimento dei danni subiti.

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