L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

L’infedeltà coniugale e il diritto alla privacy

Ruolo e funzione dell’Investigatore privato

Nel corso della vita matrimoniale e non solo, è possibile che si verifichino dei momenti di crisi che possono nascere per qualsiasi motivo, in particolare, questi sono generati da cause che possono essere le più disparate, quali ad esempio incomprensioni e/o delusioni che mettono in pericolo la serenità del rapporto di coppia fino a sfociare nell’infedeltà coniugale.

Talvolta ci capita di rispondere ad alcune domande dei nostri assistiti che ci chiedono se rivolgendosi a noi violano il rispetto della privacy.

La nostra Agenzia Investigativa, specializzata nel diritto di famiglia, in questa fattispecie rappresenta la scelta più opportuna, in quanto, in sede giudiziaria, gli elementi di prova acquisiti, talvolta anche illecitamente, dal coniuge non saranno presi in alcuna considerazione dal
Giudice.

Nelle indagini, gli strumenti che vengono utilizzati più di frequente sono le videocamere, le fotocamere, gli smartphone, ed il localizzatore GPS.

I Giudici della Suprema Corte, con la Sentenza n.11516/2014 hanno affermato che è lecito acquisire gli elementi di prova per il tramite di un investigatore privato nel caso di specie al fine di provare l’infedeltà coniugale ed addebitare la separazione al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà.

A tale proposito viene confermata l’importanza della relazione sulle attività investigative svolte (di questo argomento ne parleremo in una prossima news).

Ogni strumento utilizzato correttamente e nella giusta circostanza può permettere all’investigatore di acquisire gli elementi di prova importanti ai fini delle indagini. L’acquisizione degli elementi prova effettuata utilizzando una metodologia non consona può far perdere agli elementi di prova acquisiti la validità e addirittura incorrere nella violazione della privacy.

La nostra Agenzia Investigativa, specializzata nel diritto di famiglia, agisce solo nel rispetto di precise garanzie che tutelino la riservatezza delle persone, non solo in sede giudiziaria, ma anche in ambito privato.

Il diritto alla privacy è regolato dal  Regolamento (UE) 201/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, fa riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, ovvero al diritto di possedere il controllo sulle proprie specifiche. Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità che opera in maniera indipendente ed è una figura istituita dalla legge sulla privacy del 31 dicembre 1996, n.675.

Qualora, durante l’attività investigativa il diritto alla riservatezza venga meno, la parte offesa può procedere con una denuncia querela all’Autorità Giudiziaria, il tutto ovviamente, dipende dal tipo di violazione avvenuta.

Infatti, l’investigatore privato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, è fondamentale che tuteli i dati raccolti, i file e i documenti attraverso sistemi informatici sicuri che blocchino eventuali abusi o furti di informazioni come ad esempio le certificazioni informatiche. 

In questo senso la nostra Agenzia di Investigazioni di avvale della collaborazione di una struttura specializzata che vanta un’esperienza trentennale nel settore informatico.

L’esperto può comunicare quanto concerne l’attività di investigazione solo all’investigatore e/o al collaboratore nominativamente indicato nell’atto di incarico e/o al diretto interessato, preoccupandosi però di eliminare tutto il materiale conservato nella banca dati al termine del lavoro, seguendo le modalità di archiviazione indicate dall’Art.10 del GDPR.

Il materiale acquisito, viene successivamente organizzato in maniera tale da supportare la difesa e consegnato al committente sia in copia cartacea che elettronica.

Per questi ed altri suggerimenti non esitate a contattarci.
La nostra Agenzia Investigativa specializzata anche nel diritto di famiglia è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy. Opera su tutto il territorio regionale e nella penisola.

Contatta la nostra agenzia investigativa e sapremo darti i suggerimenti più opportuni.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

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Quando il tradimento è reato

Quando il tradimento è reato

Infedeltà coniugale

Quando il tradimento è reato

Il tradimento nell’ordinamento giuridico italiano, da tempo, non viene più considerato come un reato, tuttavia, alcuni comportamenti nelle relazioni extraconiugali, possono dar luogo a fattispecie che vengono previste dalla legge come reato e pur non essendo necessariamente legati al vincolo di coniugio.

Conoscerli è fondamentale, tanto per la parte lesa quanto e sia per il coniuge adultero che per terze persone che entrano a far parte della dinamica di una relazione di coppia già esistente, oltretutto, la maggior parte delle fattispecie si applicano anche alle parti delle così dette unioni civili che non prevedono l’obbligo di fedeltà, così come disciplinato dall’art. 143 del codice civile (dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione), che invece è presente nel matrimonio.

Analizziamo ora quali sono i reati che si possono commettere tradendo e cosa si rischia

Sostituzione di persona

Il reato di sostituzione di persona non riguarda esclusivamente chi finge di essere un altro soggetto esistente, bensì qualsiasi altra condotta.
Fingere di non essere sposato o di non essere unito civilmente può integrare questo reato, a meno che la bugia fosse semplicemente smentibile perché il matrimonio era pubblico. Questo reato è procedibile d’ufficio ed è disciplinato dall’articolo 494 del codice penale con la reclusione fino a 1 anno.
Trattandosi di reato procedibile d’ufficio, anche il coniuge tradito può sporgere denuncia, anche se la vittima del reato è di norma colui o colei che entrano a far parte della dinamica di una relazione di coppia già esistente (c.d. amanti) (a cui ad esempio è stato strappato il consenso alla relazione con la menzogna),

Attenzione! Il reato può essere commesso anche attraverso vari strumenti tra i quali internet ed in particolare i social network, a tale proposito richiamiamo la vostra attenzione su questo precedente articolo

Violazione di domicilio

L’amante che si introduce nella casa coniugale senza il consenso di entrambi i coniugi che vi abitano (circostanza facilmente desumibile) commette il reato di violazione di domicilio, nonostante il consenso di uno dei due. E’ uno dei pochi in casi in cui anche l’amante ha responsabilità rilevanti sul piano penale

Maltrattamenti

Tradire ripetutamente il partner può configurare il reato di maltrattamenti, peraltro anche per le coppie non sposate purché sia in corso una convivenza. Questo reato, però, si configura soltanto se i tradimenti sono ripetuti e messi in mostra, (avevamo già scritto in tal senso) in modo da cagionare un danno.
Secondo l’articolo 572 del Codice penale questo reato è punitoa seconda della gravità del danno procurato e delle circostanze.

Diffamazione

Questo reato si incrocia spesso con le  roblematiche relative alle infedeltà coniugali, ad esempio quando si accusa pubblicamente il coniuge di tradimento non vero o quando si rivela il tradimento pubblicamente anche ai danni della  onorabilità del tradito o del coniuge infedele.

Per questi ed altri suggerimenti non esitate a contattarci.
La nostra Agenzia Investigativa specializzata anche nel diritto di famiglia è associata Federpol e si attiene scrupolosamente al codice deontologico ed alla protezione dei dati personali in materia di privacy. Opera su tutto il territorio regionale e nella penisola.

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Revoca dell’assegno di mantenimento

Revoca dell’assegno di mantenimento

SEPARAZIONE TRA CONIUGI

QUANDO SI PUO’ CHIEDERE LA REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

a cura di

Maria Elena Masile

Maria Elena Masile

CIIE – Criminologa

Investigatore Collaboratore Dipendente
Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine.

Vincitrice di Borsa di Studio per merito presso la Facultad de Derecho a San Cristobal de la Laguna.
Centro de Estudios Criminológicos de Canarias.

Maria Elena Masile

Matteo Giaime Diana

CIIE

Investigatore Collaboratore Tirocinante c/o Studio Masile
Dottore in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza;
Dottore magistrale in Relazioni  Internazionali.
Master Internazionale in Analisi scientifica del comportamento non verbale Tutor e supporter Università degli Studi Roma tre

Con una recentissima sentenza del 29 aprile 2024, la Corte d’Appello di Venezia ha negato l’assegno di divorzio ad una ex moglie di un imprenditore benestante.

Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che pur essendo una donna con titoli accademici nell’area dell’architettura, con uno sguardo mirato all’arredamento, durante il matrimonio, aveva preferito svolgere attività di tipo saltuarie senza sviluppare una posizione anche previdenziale che permettesse una tranquillità economica nel futuro.

Di questo argomento abbiamo già parlato in questo articolo 

Per la Corte, il fatto che il marito fosse titolare di diverse diverse aziende con ampi margini di guadagno avrebbe dovuto stimolare la moglie ad inserirsi in modo stabile e duraturo nelle imprese familiari di modo da potersi garantire una situazione economica stabile nel tempo.

Nonostante il supporto di tipo finanziario sostenuto per aiutarla ad avviare delle saltuarie iniziative personali questo non ha inciso sull’idea di futuro che essa stessa avrebbe dovuto sviluppare per il suo stesso sostentamento economico.

La Corte sentenzia che:

“(…) poiché non può essere dimostrato ciò a cui la moglie ha rinunciato durante il matrimonio in termini lavorativi ed economici per dedicarsi al marito ed alla figlia, essa non ha diritto all’assegno di mantenimento”.

Poiché la moglie ha vissuto per tredici anni un matrimonio senza figli e con un tenore di vita piuttosto elevato, avrebbe potuto coltivare e sviluppare diverse attività che entrassero e si allineassero con la preparazione e gli interessi da lei coltivati, per ciò ne è desumibile una libera scelta della moglie di non impegnarsi in uno sviluppo di questo tipo e che non sia stata realmente vincolata alla vita coniugale e familiare. Per la Corte manca la prova che la disparità economica tra i due sia stata dettata dalle scelte fatte dalla moglie a favore degli impegni familiari.

L’assegno di mantenimento non viene interpretato dalla giurisprudenza come un compenso del “lavoro svolto in casa” che va retribuito post matrimonio.

L’assegno viene messo a fuoco come compensazione di tipo economico che viene riconosciuta post matrimonio ma che non ci sarebbe stata se non fosse stata presa la decisione da parte di uno dei due coniugi di sacrificare la propria aspirazione lavorativa per dedicarsi alla famiglia.

E’ la scelta di rinunciare alla carriera in favore della famiglia che fa maturare un ipotetico diritto all’assegno di mantenimento, in mancanza di questa scelta non vi è niente da compensare.
Una libera scelta di non lavorare non fa guadagnare alcun diritto sul piano sociale.

La visione dell’assegno di mantenimento in termini compensativi di una scelta interna al matrimonio ha la funzione di non assimilare l’assegno ad un semplice emolumento che possa trasformarsi in una dipendenza dall’altro capo.

La visione secondo la quale bisogna garantire lo stesso tenore di vita al coniuge più esposto economicamente anche al di là del matrimonio è ormai superata.

Al giorno d’oggi si preferisce sviluppare una autodisciplina e una autonomia di tipo lavorativo economico all’interno della vita coniugale tra marito e moglie. Questo offre numerosi vantaggi, oltre che alla vita psicosociale della coppia, anche una volta che la vita matrimoniale si dovesse, un domani, concludere.

E’ importante che ognuno si assuma le  proprie responsabilità delle scelte di vita senza fare conto su forme di assistenzialismo ingiustificate.

Se volete chiedere un parere al nostro Studio, specializzato nel diritto di famiglia, non esitate a contattarci, sapremo darvi le giuste indicazioni per risolvere il Vostro problema e soprattutto indirizzarVi verso la soluzione migliore.

La nostra Agenzia Investigativa opera sul tutto il territorio regionale e nella penisola. 
Nello svolgimento delle indagini rispettiamo appieno il codice deontologico Federpol.

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Informatica forense e investigazioni private

Informatica forense e investigazioni private

INFORMATICA FORENSE E INVESTIGAZIONI PRIVATE

A cura di Matteo Giaime Diana (CIIE)

Investigatore Tirocinante nello Studio Masile 

Dottore in Scienze per l’investigazione e la Sicurezza,
Dottore magistrale in relazioni internazionali

Università degli Studi Roma tre
Master Internazionale in analisi scientifica del comportamento non verbale
Tutor Università degli Studi Roma Tre

L’informatica forense è la scienza che studia l’insieme di attività che si occupano di raccogliere dati di tipo digitale.

Attualmente viene utilizzato come strumento per raccogliere elementi di prova ma è diventato uno dei principali strumenti di investigazione.
Garantisce un recupero dei dati, l’analisi e lo stoccaggio dei dati come materiale informatico necessario a svolgere le indagini.

Quali sono gli scopi dell’informatica forense?

Gli scopi della informatica forense sono sia raccolta di dati, sia esame sia analisi di questi. Prevalentemente l’indagine viene svolta dentro un laboratorio informatico una volta raccolte le prove, queste vengono poi analizzate. Nonostante le prove di tipo digitale siano soggette alla volatilità e di tipo immateriale queste vengono equiparate e riconosciute come prove di tipo documentale.

Tuttavia le prove di tipo digitali sono soggette a particolari tipi di conservazione.

Un ruolo centrale nei processi di raccolta di informazioni durante le indagini lo gioca OSINT, ossia le Open Source Intelligence e cioè tutte quelle fonti di informazione che sono aperte e gratuite.
Le OSINT, così denominate, vengono utilizzate e possono essere utilizzate da chiunque.
Questo genere di informazioni e investigazioni sono strategiche poiché gli elementi digitali ed elettronici sono parte della nostra vita quotidiana e  rientrano nella maggior parte delle investigazioni comuni.

Il nostro Studio specializzato in informatica forense si avvale prevalentemente di OSINT come ricerca di informazioni qualora queste non vengano comunicate dal cliente per dimenticanza o semplice ignoranza. Vengono utilizzate fonti come siti web, social network, indirizzi IP, informazioni di tipo geografico.
Utilizzare siti web, telefonini pc ecc contribuisce a lasciare delle tracce indelebili nei dispositivi digitali, queste tracce possono essere poi recuperate, trovate e utilizzate in sede di dibattimento.

Questo il compito dell’informatica forense, recuperare dati che vengono nascosti o cancellati. Per quanto riguarda l’analisi di informatica forense da un punto di vista prettamente giudiziale vengono raccolti e sequestrati gli hardware e i software in modo da trovare tracce di utilizzo degli stessi per azioni di tipo illegale.

La copiatura dei dispositivi vari avviene in un modo particolare ossia “bit a bit” poiché il copiare le cartelle in modo grossolano potrebbe alterarne la natura e quindi la validità della prova in tribunale, per questo queste operazioni possono essere svolte solo in modo irripetibile.

Per la copia dei dati vengono utilizzati dei software particolari e non possono essere copiati in modo semplice né questi software possono essere utilizzati da chiunque. Oltretutto per adattarsi alla varietà delle indagini esistono diversi strumenti che operano in maniera diversa per semplificare il lavoro come ad esempio i software che si occupano solamente di leggere i dati presenti nel dispositivo e selezionando solo quelli di interesse per la copia forense.

Nella teoria universitaria poi, per quanto riguarda l’informatica forense, ci si occupa dello studio del deep e del dark web, entrambi ambienti di internet in cui tutto è lecito e permesso e vi rientrano una infinita varietà di attività criminali tra le quali spaccio di droga tramite posta, istruzioni su come costruire un ordigno, documenti e banconote false, pedopornografia ecc.

Questo è possibile in quanto viene utilizzato un browser diverso dal classico Google Chrome o Mozilla, ma viene utilizzato Tor o simili, browser web in grado di mascherare uno o più indirizzi IP.

Attraverso l’indirizzo IP non si può risalire all’identità di una persona. Questo perchè più PC di un’unica rete locale (L.A.N.) possono presentarsi ad internet con un solo indirizzo IP.

E’ possibile creare un match tra un indirzzo IP e un utente? Certo, si può! Ma è un’attività complessa come provare a legare la targa di un autobus con tutti i suoi passeggeri.

L’utilizzo di browser come Tor, rendono il compito ancora più complesso perché l’indirizzo IP alla quale si aggancia il browser appunto cambia costantemente senza poter essere in grado di lasciare una vera e propria traccia del passaggio su internet. Viene rimbalzato da una parte all’altra del mondo in modo che non si venga ad agganciare ad un solo punto digitale fisso, questo è del tutto legale, così come entrare nel dark o nel deep web.

Il reato subentra nel momento in cui vengono scaricate o acquistati degli elementi costitutivi elementi di reato.

Un ulteriore problema nella ricostruzione delle indagini, è che su questi siti vengono utilizzati sistemi di pagamento anch’essi criptati come bitcoin che utilizzano anche loro dei portafogli che cambiano nominativo e non vengono mai ricondotti ad un nome personale.

Richiedi una Consulenza al nostro Studio e sapremo darti le giuste indicazioni per la risoluzione dei tuoi problemi.

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L’assegno di mantenimento per i figli

L’assegno di mantenimento per i figli

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

QUANDO SI PUO’ INTERROMPERE E COME PUO’ INTERVENIRE LA NOSTRA AGENZIA

Assegno mantenimento, quando può  avvenire l’interruzione dell’assegno di mantenimento per la prole e cosa deve accadere.

Mantenere i figli nati da una unione, rappresenta un dovere dei genitori come così come anche l’educazione e l’istruzione.
Questo principio si basa sull’idea di solidarietà familiare (si tratta di una legittimazione riconosciuta alla famiglia nel suo insieme, che vincola comunitariamente ogni congiunto, quanto dal corrispondente diritto del singolo di provvedere all’assistenza materiale e morale degli altri membri della famiglia secondo le proprie capacità).

Mantenere la prole rappresenta un dovere dei genitori come così come l’educazione e l’istruzione.
Questo principio non si esaurisce con la maggiore età dei figli, ma continua fino a quando ciascun figlio non arriva ad una condizione di autosufficienza un figlio deve dimostrare, di studiare con profitto, o comunque di preparasi per affrontare il mondo del lavoro attraverso un percorso di formazione, e deve dimostrare di impegnarsi nella ricerca di un’occupazione.

E’ bene precisare che in genere al compimento del trentesimo anno di età l’assegno di mantenimento viene interrotto.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione con recenti sentenze, anche in considerazione delle mutate condizioni economiche del nostro Paese, l’indipendenza economica si ha anche con lo svolgimento di lavori saltuari che talvolta vengono celati al genitore che contribuisce al mantenimento.

Anche un contratto part time può essere considerato sufficiente per l’indipendenza economica.

La nostra Agenzia Investigativa specializzata nel diritto di famiglia si occupa di esaminare queste problematiche che si verificano all’interno della famiglia dell’ex coniuge e/o dell’ex compagno.

Non esitate a contattarci, insieme troveremo la soluzione al vostro problema.

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