LE ATTIVITA’ INVESTIGATIVE PREVENTIVE

A cura di Maria Elena Masile (CIIE)

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Specialista in Criminologia, psicologia investigativa, criminal profiling e analisi della scena del crimine

Investigatore Collaboratore Dipendente

Vincitrice di Borsa di Studio per merito presso la Facultad de Derecho a San Cristobal de la Laguna.
Centro de Estudios Criminológicos de Canarias.

Il comma 2 dell’art. 327-bis c.p.p., consente lo svolgimento delle indagini preventive qualora l’instaurazione del processo penale sia anche solo ipotetico.”

Che cosa sono le indagini preventive?

E’ bene introdurre l’argomento specificando che si tratta di indagini antecedenti al processo e di competenza di professionisti operanti nel campo delle investigazioni private e disciplinati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a norma dell’articolo 391 – nonies c.p.p. – rubricato “attività investigativa preventiva” –

Quali sono gli atti che si compiono?

Gli atti per i quali è consentito lo svolgimento delle predette indagini, si riducono, in sostanza, ad un colloquio non documentato, alla ricezione di dichiarazioni scritte o all’assunzione di informazioni da parte di potenziali testimoni, alla richiesta di documentazione probatoria alla pubblica amministrazione o all’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, come di recente, trattato in un caso di concorrenza sleale o come anche le analisi della dinamica di un sinistro che vengono richieste da parte della compagnia assicuratrice, soprattutto in caso di omicidio stradale.

Le indagini preventive sono sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo la normativa che regola il processo penale e/o civile. 

Sono comunque atti che hanno una importanza processuale non da poco e comunque utilizzabili nel processo.

In materia di indagini difensive, qualora il mandato al difensore sia stato conferito per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova.

IL FASCIOLO DEL DIFENSORE

Nel corso delle indagini preliminari e/o nell’udienza preliminare, quando il giudice deve assumere una decisione, il difensore può sottoporgli gli elementi di prova acquisiti per il tramite dell’investigatore privato.

Il Pubblico Ministero può prendere visione della documentazione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all’articolo 433.

Gli atti diversi da quelli previsti dall’articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale dell’udienza.

I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell’attività prevista dall’articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.

Non esitare a contattarci, insieme troveremo la soluzione al tuo problema.

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