L’utilizzo del GPS nelle investigazioni Private. Attenzione all’uso improprio!

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è legittimato dal DM 269/10, i dati raccolti non valgono come elementi di prova in sede di giudizio se non sono integrati da una relazione dall’attività investigativa.

Il GPS, ovvero il localizzatore satellitare, è uno strumento che viene utilizzato di frequente nelle investigazioni private. Il GPS è di grande aiuto nel momento in cui si deve pedinare una persona, sempre che vi sia un interesse legittimo da parte di chi richiede le indagini e contestualmente sottoscrive un regolare mandato professionale.

Con il Global Positioning System, è possibile conoscere il luogo in cui si trova il veicolo che in genere viene utilizzato dal soggetto pedinato. Il localizzatore viene solitamente istallato nell’autovettura dell’interessato e consente all’investigatore di individuare i suoi spostamenti.

Se partiamo dal presupposto che pedinare una persona non costituisce un reato, se chi lo  effettua è in possesso delle prescritte  autorizzazioni, si tratta di una tipologia di attività estremamente delicata, la quale, se svolta abusivamente dagli investigatori fai da te può comportare una fattispecie di reato, assai grave in genere stalking e/o molestie.

L’uso del GPS nelle investigazioni viene legittimato dal DM n.269 del 1° dicembre 2010.

All’art. 5, comma 2, è infatti espressamente previsto che “per lo svolgimento delle attività di
cui ai punti da:
a.I) (attività di indagine in ambito privato);
a.II) (attività di indagine in ambito aziendale);
a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale);
a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo);

I soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche tramite i propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del regolamento di esecuzione TULPS, attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.

Il pensiero della Suprema Corte di Cassazione

L’utilizzo del GPS nelle investigazioni private è stato oggetto di diverse sentenze degli per  quanto riguarda la possibile violazione della legge sulla privacy

I giudici hanno legittimato l’uso del  localizzatore in quantoquesto strumento non interferisce con il diritto alla riservatezza nelle comunicazioni, né tantomeno implica violazione del domicilio altrui.

Attenzione! I dati pervenuti durante il “pedinamento elettronico” non valgono come prova in sede di giudizio. Conoscere la posizione dell’auto non significa necessariamente conoscere la posizione della persona fisica che conduce il veicolo.

Le informazioni fornite dal localizzatore quindi dovranno essere integrate con gli altri elementi di prova, quali foto e video, raccolti personalmente dagli investigatori durante le attività di indagine.

Il nostro consiglio è non improvvisatevi investigatori privati; rivolgetevi alla nostra Agenzia Investigativa e sapremo darvi il giusto supporto professionale.

Non esitate a contattarci, perchè sicuramente troveremo una soluzione al vostro problema.

STUDIO MASILE INVESTIGAZIONI SRLS

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